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Iter della direttiva 2008/99/ce e recepimento italiano. Un tormentato percorso per un risultato insoddisfacente
di Carlo Maria Grillo
Categoria: Responsabilità ambientali
1. Premessa: considerazioni generali (diritto all’ambiente, diritto ambientale e tutela dell’ambiente) La ultrasessantenne Costituzione italiana nulla espressamente e direttamente prevede circa la tutela dell’ambiente, interesse a quell’epoca (1947) evidentemente non ritenuto prioritario. Né in proposito è stata adeguatamente aggiornata come le costituzioni di importanti Paesi europei quali: Germania (1994), Belgio (1993), Olanda (1993), Svizzera (1998), Finlandia (2000), Francia (2005). I “giuristi ambientali” italiani, quindi, pur concordi nell’affermare che il principio deve ritenersi comunque immanente nell’ordinamento nazionale, hanno fatto notevoli sforzi ermeneutici nel corso degli anni per individuare specifiche norme a supporto della tutela dell’ambiente. La stessa definizione di ‘diritto all’ambiente’, in carenza di una definizione normativa di ‘ambiente’, è stata frutto faticoso dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, che ha trovato iniziale conforto e sprone in due fondamentali sentenze della Corte Costituzionale del 1987 (nn. 210 e 641) e nella sentenza n. 439/1994 della Corte di Cassazione (sez. III pen.). Si è fatto così ricorso, di volta in volta, alle norme costituzionali...
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Iter della direttiva 2008/99/ce e recepimento italiano. Un tormentato percorso per un risultato insoddisfacente
di Carlo Maria Grillo
1. Premessa: considerazioni generali (diritto all’ambiente, diritto ambientale e tutela dell’ambiente) La ultrasessantenne Costituzione italiana nulla espressamente e direttamente prevede circa la tutela dell’ambiente, interesse a quell’epoca (1947) evidentemente non ritenuto prioritario. Né in proposito è stata adeguatamente aggiornata come le costituzioni di importanti Paesi europei quali: Germania (1994), Belgio (1993), Olanda (1993), Svizzera (1998), Finlandia (2000), Francia (2005). I “giuristi ambientali” italiani, quindi, pur concordi nell’affermare che il principio deve ritenersi comunque immanente nell’ordinamento nazionale, hanno fatto notevoli sforzi ermeneutici nel corso degli anni per individuare specifiche norme a supporto della tutela dell’ambiente. La stessa definizione di ‘diritto all’ambiente’, in carenza di una definizione normativa di ‘ambiente’, è stata frutto faticoso dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, che ha trovato iniziale conforto e sprone in due fondamentali sentenze della Corte Costituzionale del 1987 (nn. 210 e 641) e nella sentenza n. 439/1994 della Corte di Cassazione (sez. III pen.). Si è fatto così ricorso, di volta in volta, alle norme costituzionali...
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