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Stefano Maglia

La delega di funzioni in campo ambientale

di Stefania Bargazzi

Categoria: Responsabilità ambientali

Il tema della delega di funzioni in ambito ambientale è un tema assai complesso e dibattuto per le ragioni di seguito riportate.
 

Innanzitutto è opportuno chiarire che per “delega di funzioni” si intende il trasferimento degli obblighi dal soggetto su cui gravano ex lege ad altra persona incaricata del loro soddisfacimento in sua vece. Presupposto per il trasferimento è un atto di autonomia privata avente natura negoziale tra il soggetto su cui gravano per diritto gli obblighi e un’altra persona incaricata del loro soddisfacimento in sua vece.
 

Tuttavia, se la definizione dell’istituto de quo non pone alcuna problematica particolare, altrettanto non si può dire riguardo la sua disciplina.
 

L’assoluta carenza normativa specifica, infatti, determinata dalla mancanza nel nostro ordinamento giuridico di disposizioni che codifichino e normino la delega di funzioni nel campo ambientale, ha reso necessario interventi giurisprudenziali della Corte di Cassazione, che ha elaborato il sistema della delega di funzioni, sul presupposto di uno dei principi cardine del sistema penale, sancito dall’art. 27 Cost. secondo cui la responsabilità penale è esclusivamente personale, non derogabile.
 

In campo ambientale, infatti, per diversi anni si è applicato questo principio, ritenendo che la responsabilità penale all’interno dell’azienda in caso di violazione delle norme ambientali fosse individuabile solo ed esclusivamente in capo al titolare della stessa e cioè al responsabile legale.

Tuttavia tale costruzione giuridica aveva determinato l’effetto di creare una specie di responsabilità oggettiva automatica e passiva per il titolare dell’azienda che rispondeva sempre e comunque dei reati posti in essere magari da dipendenti lontani a livello di gestione, controllo e spesso anche di territorio, poiché dislocati presso diverse filiali dell’azienda. Si era dunque creata una situazione che, seppur assolutamente coerente con il principio della responsabilità penale personale, creava all’opposto una indubbia responsabilità oggettiva per il titolare dell’azienda.
 

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Ed ecco che sulla scorta di questi rilievi e considerazioni la Suprema Corte è intervenuta elaborando un sistema di principio, che evitando la responsabilità oggettiva del titolare, allo stesso tempo scongiuri il rischio che si creino artificiosamente “deleghe verso il basso” con l’intento perseguito dal legale rappresentante di sottrarsi ai propri doveri e responsabilità.
 

L’istituto quindi della delega di funzioni è frutto della sola creazione giurisprudenziale non essendo stato disciplinato, almeno sino all’entrata in vigore del d.lgs n. 81/2008 (Testo unico della Sicurezza del Lavoro). La Cassazione penale infatti ha affrontato il problema dell’efficacia liberatoria della delega, partendo proprio dalla materia della sicurezza del lavoro, per poi estenderne i principi a tutto il settore ambientale (in primis, con riferimento all’inquinamento idrico).
 

Con una sentenza estremamente importante, la n. 6441/2000, Sez. III, la Corte di Cassazione apre il varco al concetto di “delega delle funzioni” disciplinando, in modo specifico e diretto, il rapporto di responsabilità penale tra amministratore unico di un’azienda e direttore di stabilimento, affermando che “a fronte di una provata distribuzione delle competenze aziendali (atto notarile), che affida al direttore di uno stabilimento i poteri di decisione e di spesa in materia di osservanza della normativa ambientale, non può farsi carico all’amministratore unico della responsabilità penale per il fatto che lo stabilimento scarichi irregolarmente alcuni reflui in un fosso, bypassando il depuratore di cui lo stabilimento è munito. Invero, se non si prova che l’amministratore è al corrente dello scarico irregolare, non rientra nei suoi doveri di vigilanza il controllo continuo degli scarichi di tutti gli stabilimenti sociali, per i quali ha legittimamente conferito a direttori professionalmente qualificati i poteri decisionali e finanziari in materia.”
 

La delega di funzioni pertanto, non individuabile come istituto giuridico in senso stretto ma frutto della sola elaborazione giurisprudenziale delle sezioni penali della Corte di Cassazione, deve ritenersi oggi una pratica lecita ed ammissibile in presenza di determinate condizioni, oggettive e soggettive (cf: Sez. III, 3 marzo 2010, n. 8275 secondo cui “la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali di spesa; e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.”) al cui verificarsi è subordinata l’efficacia liberatoria della stessa in ambito penale.
 

Quanto alle condizioni oggettive in primo luogo occorre far riferimento alle dimensioni dell’azienda: secondo l’impostazione giurisprudenziale tradizionale della Suprema Corte (cf. Sez. III, 14 settembre 1993, n. 8538) la delega era da ritenersi ammissibile solo allorquando le dimensioni dell’impresa fossero tali da rendere impossibile il controllo dell’attività in capo ad una sola persona. In altre parole, la delega poteva escludere la responsabilità del titolare solo laddove l’impresa avesse notevoli dimensioni che rendessero impossibile il controllo dell’intera attività produttiva in capo ad una sola persona.
 

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Tuttavia, più di recente, altre pronunce della Corte di Cassazione sembrano aver abbandonato l’originaria impostazione, a favore di un orientamento più “aperto” all’applicabilità dell’istituto anche alle piccole imprese, in considerazione del fatto che la necessità di decentrare compiti e responsabilità non può essere esclusa a priori nelle imprese di dimensioni più modeste in considerazione della complessità sempre crescente dell’attività produttiva moderna (cf., in tal senso, Sez. III, 13 settembre 2005 n. 33308 e, con riferimento alla normativa antinfortunistica, Sez. III, 15 luglio 2005 n. 26122. Contra Sez. III, 7 maggio 2004, n. 21745), specialmente in considerazione delle “concrete esigenze di specializzazione necessarie in campo ambientale”
 

Anche in altre sentenze, n. 1112/2004 e n. 28126/2004, la Corte di Cassazione ha ribadito che la distinzione tra imprese di grandi dimensioni e medie e piccole dimensioni non assume particolare rilievo, giacché la necessità di decentrare compiti e responsabilità non può escludersi, a priori, nelle piccole e medie aziende in considerazione della sempre maggiore complessità dell’attività produttiva dell’impresa moderna e delle congerie di norme da osservare, che spesso richiedono il possesso di conoscenze tecniche specialistiche non comuni tali da imporre il ricorso ad esperti, sempre che ciò sia necessario.
 

Queste sentenze hanno quindi decisamente ampliato la possibilità di delegare le responsabilità in ambito ambientale.
Altro aspetto di centrale importanza è rappresentato dai contenuti della delega.
 

Da un punto di vista formale è senz’altro necessario che la stessa abbia data certa, e, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, forma scritta (secondo la Suprema Corte, Sez. III, 12 febbraio 2004, n. 5777, la delega di funzioni fatta oralmente è inefficace e non permette di trasferire la responsabilità penale dal soggetto preposto alla gestione dei rifiuti in una S.p.a. ad un altro soggetto presunto incaricato). In senso contrario tuttavia si è espressa la Cassazione con la sentenza 26 maggio 2003 n. 22931. Sez. III, nonché con la sentenza 19 aprile 2006 n. 13706 dove invece si è attestata su una posizione per così dire “intermedia”, ritenendo la forma scritta necessaria non ad substantiam, bensì ad probationem, affermando che “la forma scritta, ancorché non richiesta per la validità dell’atto, ha tuttavia un efficacia determinante ai fini della prova”.
 

Da un punto di vista sostanziale, la delega deve essere “certa”, nel senso che deve avere un contenuto chiaro e puntuale, completo e ben determinato, con la specifica indicazione dei poteri delegati, in modo tale da non dare adito a dubbi circa la portata del conferimento stesso.
 

Se l’atto di delega quindi deve essere inequivoco, pare logico dedurre che deve altresì essere espresso e non implicito, sicché la delega non può essere desunta dalla ripartizione interna all’azienda dei compiti assegnati ad altri dipendenti, in quanto il delegato deve essere messo nelle condizioni di conoscere le responsabilità che gli sono attribuite (cf. Sez. IV, sent. n. 39 del 9 gennaio 2001).
 

La delega tra l’altro non può essere omnicomprensiva, non potendo certamente estendersi ad attività riconducibili all’assetto organizzativo generale dell’impresa ovvero a scelte di politica aziendale di stretta competenza di coloro che rivestono una posizione apicale all’interno dell’azienda.
 

Altra condizione oggettiva dalla quale non si può prescindere è l’effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato, con l’attribuzione di una completa autonomia gestionale e decisionale, oltre alla possibilità di far fronte alle necessità più urgenti con idonea capacità di spesa.
 

In questo requisito sono in realtà condensate tre condizioni che devono ugualmente sussistere ai fini dell’effettività della delega, affinché, cioè, questa non sia meramente fittizia e non sia un mezzo artificioso per scaricare la responsabilità a livelli mansionali inferiori ed inadeguati.
 

Il conferimento della delega deve essere inoltre disciplinato da precise e ineludibili norme interne o statutarie, e di esso deve esserne data adeguata pubblicità, nel senso che deve essere facilmente conoscibile a tutti. Sia all’interno dell’azienda che all’esterno devono sapere chi sia la persona responsabile.
 

A tal proposito la Corte di Cassazione Penale, sezione III, con la sentenza n. 8092 del 15 luglio 1994, ha stabilito che l’attribuzione esclusiva di compiti deve risultare da precise norme interne preventivamente fissate e approvate dai competenti organi, in quanto le cc.dd. mansioni di fatto non valgono ad escludere la responsabilità di chi per legge è tenuto ad espletarle.
 

Non è necessario che la “delega” sia prevista, per esempio nello statuto della società, ma allo stesso tempo è indispensabile che non ci sia alcuna norma che la vieti esplicitamente.
 

Infine, dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che la delega rappresenti un quid pluris da retribuire obbligatoriamente in aggiunta alla normale retribuzione desumibile dal contratto di lavoro. Da qui ne discende quindi l’ultimo requisito oggettivo dell’istituto in questione, la cd. onerosità.
 

Passando ora all’esame delle condizioni soggettive di ammissibilità, va detto che anche su tali aspetti si è ripetutamente pronunciata la Corte di Cassazione individuando, in primo luogo, la capacità tecnica e l’idoneità del soggetto delegato quali requisiti indispensabili per il corretto esercizio dei poteri delegati.
 

Il delegante deve scegliere infatti la persona a cui delegare le funzioni in modo tale che questi possa esercitare le funzioni delegate con la dovuta professionalità, poiché, in difetto di tale professionalità e quindi di scelta impropria, la responsabilità per la scelta di persona tecnicamente non capace e non dotata delle necessarie cognizioni tecniche ricadrebbe comunque in capo al delegante (cf. sul punto Sez. III, 28 aprile 2004 n. 19560).
 

Devono poi essere tenuti in considerazione quegli aspetti che concernono l’autonomia e gli effettivi poteri del delegato: il divieto di ingerenza da parte del delegante nell’espletamento dell’attività del delegato è stato esplicitato da Sez. IV, 18 ottobre 1990 n. 13726, secondo cui “è vietata al delegante ogni intromissione sia tecnica che decisionale nella sfera di operatività attribuita al delegato; in caso contrario la condotta posta in essere dovrebbe essere imputata direttamente al primo”.
 

Peraltro, come puntualizzato dalla Sez. III, n. 13706 del 19 aprile 2006, allorquando vi sia stata una richiesta di intervento del delegato rimasta inevasa, la delega sarà inidonea ad esonerare da responsabilità il delegante ma solo nei casi in cui il delegato abbia segnalato un problema che egli stesso non aveva i mezzi per risolvere. Il delegato difatti, come puntualizzato da Cass., 26 maggio 2003, cit., dev’essere dotato di autonomia gestionale e capacità di spesa nella materia delegata in modo da poter esercitare in maniera effettiva la responsabilità assunta.
 

La delega deve essere infine volontariamente accettata da parte del delegato: quest’ultimo requisito infatti è necessario affinché il delegato abbia la piena consapevolezza dei compiti che si assume e della responsabilità cui va incontro.
 

In conclusione, alla luce di quanto sopra, è evidente come la Suprema Corte, nel silenzio della legge, abbia mostrato molta attenzione al tema della delega di funzioni e come ci sia stata una vera e propria accelerazione in avanti della giurisprudenza sul tema in oggetto a partire dal nuovo millennio, ed in particolare dalla famosa sentenza n. 6441/2000 ad oggi, quando la Corte di Cassazione (Sez. III, n. 46237 del 19/11/2013) è giunta ad affermare la responsabilità penale del delegato ambientale per il reato di cui all’art. 256 D.Lgs n. 152/20061 sulla scorta del seguente iter argomentativo: “una volta provata la sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio della delega di funzioni in materia ambientale, la responsabilità penale del delegato non è in discussione”.
 

In ogni caso, si deve rammentare che anche in presenza di una delega provvista di tutti i richiesti requisiti oggettivi e soggettivi, permane comunque la possibilità di una responsabilità del delegante qualora quest’ultimo abbia omesso di esercitare il dovere generale di controllo, secondo diligenza e prudenza, sull’attività o inattività del delegato, cd. culpa in vigilando o in eligendo (cf. Cass. Pen., 27 aprile 2011, N. 16422, Cass. Penale, sez. III, 11 febbraio 2008, n. 6420; Cassazione penale, sez. III, 10 luglio 2007, n. 26708).
 

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