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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
La disciplina codicistica italiana per la tutela delle emissioni in atmosfera
di Stefano Maglia
Categoria: Aria
Nell’ambito della disciplina a tutela del bene devono essere ricordate anche due norme codicistiche, che coesistono oggi come nel passato con la disciplina specifica di settore più sopra illustrata, poiché esse (in particolare l’art. 844 Cod. civ. e l’art. 674 Cod. pen.) mirano a tutelare non tanto direttamente la “risorsa aria” (come le leggi speciali) ed indirettamente la “risorsa salute”, ma direttamente i recettori: proteggono la salute dei cittadini nel loro complesso (art. 674 Cod. pen.) o nei loro rapporti interpersonali (art. 844 Cod. civ.) ed “indirettamente” la risorsa aria, in maniera del tutto concorsuale e non alternativa alle leggi speciali[1]. L’art. 844 Cod. civ. è una di quelle norme che più hanno subito un utilizzo distorto ed amplificato rispetto agli obiettivi cui erano destinate ai tempi della loro formulazione. In campo penale simile sorte è toccata all’art. 674 Cod. pen. (Getto pericoloso di cose), “creato” per punire chi gettava o versava in luogo pubblico cose atte...
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La disciplina codicistica italiana per la tutela delle emissioni in atmosfera
di Stefano Maglia
Nell’ambito della disciplina a tutela del bene devono essere ricordate anche due norme codicistiche, che coesistono oggi come nel passato con la disciplina specifica di settore più sopra illustrata, poiché esse (in particolare l’art. 844 Cod. civ. e l’art. 674 Cod. pen.) mirano a tutelare non tanto direttamente la “risorsa aria” (come le leggi speciali) ed indirettamente la “risorsa salute”, ma direttamente i recettori: proteggono la salute dei cittadini nel loro complesso (art. 674 Cod. pen.) o nei loro rapporti interpersonali (art. 844 Cod. civ.) ed “indirettamente” la risorsa aria, in maniera del tutto concorsuale e non alternativa alle leggi speciali[1]. L’art. 844 Cod. civ. è una di quelle norme che più hanno subito un utilizzo distorto ed amplificato rispetto agli obiettivi cui erano destinate ai tempi della loro formulazione. In campo penale simile sorte è toccata all’art. 674 Cod. pen. (Getto pericoloso di cose), “creato” per punire chi gettava o versava in luogo pubblico cose atte...
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