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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
La disciplina dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
di Stefano Maglia
Categoria: Acqua
In tema di gestione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue assume rilievo l’articolo 127, c. 1, D.L.vo 152/06, che nell’attuale formulazione – come risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.L.vo 4/08 – così recita: “1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. E’ vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre”. La disposizione, originariamente, era contenuta nell’articolo 48 dell’ormai abrogato D.L.vo 152/99 che stabiliva: “Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modifiche, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato”....
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La disciplina dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
di Stefano Maglia
In tema di gestione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue assume rilievo l’articolo 127, c. 1, D.L.vo 152/06, che nell’attuale formulazione – come risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.L.vo 4/08 – così recita: “1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. E’ vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre”. La disposizione, originariamente, era contenuta nell’articolo 48 dell’ormai abrogato D.L.vo 152/99 che stabiliva: “Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modifiche, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato”....
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