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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
La disciplina del riutilizzo delle rocce da scavo nello stesso sito
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
Il riutilizzo dei materiali da scavo nello stesso sito è normato dall’art. 24 del D.P.R. 120/2017 che rimanda a sua volta all’art. 185, lett. c), del D.lgs. 152/2006, il quale prescrive che “non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto […] il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”. D.P.R. 120/2017 Art. 24 (Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti) Ai fini dell’esclusione dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge...
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La disciplina del riutilizzo delle rocce da scavo nello stesso sito
di Stefano Maglia
Il riutilizzo dei materiali da scavo nello stesso sito è normato dall’art. 24 del D.P.R. 120/2017 che rimanda a sua volta all’art. 185, lett. c), del D.lgs. 152/2006, il quale prescrive che “non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto […] il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”. D.P.R. 120/2017 Art. 24 (Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti) Ai fini dell’esclusione dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge...
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