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Stefano Maglia

La disciplina del trasporto intermodale di rifiuti via mare

di Alessandra Corrù

Categoria: Rifiuti

In termini del tutto generali, il trasporto intermodale può essere inteso come una modalità di movimentazione delle merci o di rifiuti, che combina due o più mezzi di trasporto, indifferentemente su gomma, ferro, acqua o aria. Anche detto trasporto combinato o multimodale, l’intermodale ha l’obiettivo di ridurre gli spostamenti su gomma, contenendo così i costi dei trasporti e le emissioni inquinanti nell’ambiente.

Per spiegare che cos’è il trasporto intermodale è possibile fare riferimento a numerose definizioni, la più autorevole potrebbe essere quella fornita dalla Commissione dell’Unione Europea, insieme alla Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti e alla Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, nel documento comune “Terminology on combined transport”:

«[Il trasporto intermodale è] il movimento di merci nella stessa unità di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza due o più modi di trasporto, e che non implica il trattamento diretto della merce nelle fasi di trasbordo».

Pur mancando una puntuale definizione di “trasporto intermodale” nel D.L.vo 152/2006 e considerata l’insufficienza della sua disciplina inizialmente contenuta nella previgente formulazione dell’articolo 193, comma 12, del D.L.vo 152/2006, ora ne ritroviamo la sua regolamentazione in una norma ad hoc l’art. 193-bis – introdotta ad opera del D.L.vo 116/2020.

In particolare, nell’articolo viene chiarito che il deposito di rifiuti nell’ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo e di soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, non costituisce attività di stoccaggio a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d’inizio dell’attività di trasporto [in seguito modificata in “deposito]”.

L’art. 193-bis è stato peraltro oggetto di modifiche da parte del recentissimo D.L.vo 23 dicembre 2022, n. 213 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, entrato in vigore il 16 giugno 2023.

 
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La versione vigente è pertanto la seguente:

“1. Fermi restando gli obblighi in materia di tracciabilità e le eventuali responsabilità del trasportatore, dell’intermediario, nonché degli altri soggetti ad esso equiparati per la violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore, il deposito di rifiuti nell’ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, non rientra nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa) , a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d’inizio dell’attività di deposito.

  1. Nell’ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico entro sei giorni dall’inizio dell’attività di deposito, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore, all’autorità competente ed al produttore nonché, se esistente, all’intermediario o al soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione è tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi.
  2. L’invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti nel rispetto dei termini indicati al comma 2 escludono la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi dell’articolo 256, fermo restando l’obbligo, per il soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico, di garantire che il deposito sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria.
  3. Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro”.

Il suddetto articolo va letto in combinato disposto con l’art. 265, (“Disposizioni transitorie”) del D.L.vo 152/2006 – anch’esso oggetto di modifica ad opera del recentissimo D.L.vo 213/2022 – che nella vigente versione così dispone:

“2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 193-bis e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, al fine di consentire agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, è ammessa l’assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, sino al termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”.

Ciò posto, qualora il trasporto dei rifiuti avvenisse in autocompattatori a bordo di navi traghetto da carico o da passeggeri – in via analogica – si potrebbero applicare le disposizioni di cui sopra.

In questo quadro di disciplina codicistica, senza entrare nel merito in questa sede, occorrerà altresì rispettare le discipline speciali cui sono assoggettati gli imbarchi e gli sbarchi in porto dei rifiuti trasportati via mare (che presuppongono, a titolo esemplificativo, specifiche autorizzazioni all’imbarco e/o nulla osta allo sbarco da parte dell’Autorità marittima).

 

A ciò si aggiunga anche il necessario rispetto delle specifiche prescrizioni – specie sotto il profilo igienico sanitario – in tema di trasporto marittimo di rifiuti solidi in autocompattatori a bordo di navi traghetto disposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con le Circolari n. 27 del 24 gennaio 2012 e n. 22 del 10 marzo 2008, di cui, a titolo esemplificativo, si riporta una selezione:

– gli autocompattatori dovranno essere riconosciuti idonei al trasporto dei rifiuti solidi urbani e in possesso delle prescritte autorizzazioni per il trasporto stradale;

– gli autocompattatori non dovranno essere lasciati a lungo esposti, prima dell’imbarco, all’irradiazione solare;

– prima dell’imbarco e prima del reimbarco dovrà essere effettuato un accurato lavaggio della superficie esterna degli autocompattatori per rimuovere eventuali residui, salvo che si tratti di trasporto di rifiuti quali carta e cartone, vetro, plastica, alluminio, etc.

– i boccaporti di carico dei rifiuti degli autocompattatori dovranno essere chiusi con teli in grado di attenuare l’emissione di odore e togliere alla vista dei passeggeri i residui di rifiuti;

– quando gli autocompattatori sono imbarcati sopra il ponte, dovranno essere collocati a distanza non inferiore a 3 metri dai locali di alloggio e da ambienti e veicoli contenenti derrate alimentari;

– gli autocompattatori dovranno essere imbarcati in zone della nave in cui la ventilazione dei locali sia di almeno 10 ricambi d’aria all’ora.

 

Da ultimo, l’imbarco di autoveicoli trasportanti rifiuti ai sensi della normativa richiamata in premessa, a bordo di navi traghetto da carico e da passeggeri, dovrà altresì attenersi alle autorizzazioni da parte degli Uffici delle Capitanerie competenti con l’obbligo di rispettare le prescrizioni da questi ultimi impartite sia a carico del soggetto che gestisce il trasporto dei rifiuti che a carico del comandante della nave interessata al trasporto dei rifiuti con autocompattatore.

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