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La disciplina della microraccolta con particolare riferimento al trasbordo di rifiuti

di Giulia Guagnini

Categoria: Rifiuti

L’istituto della microraccolta di rifiuti è specificamente disciplinato dall’art. 193, comma 11, D.L.vo n. 152/2006, in base al quale “La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev’essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev’essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato”.
L’attività di microraccolta trova dunque pieno riconoscimento normativo all’interno del D.L.vo n. 152/2006 ed integra una disciplina di favore, per le realizzazione della quale occorrerà sempre il puntuale rispetto delle condizioni dettate in primis dall’art. 193, comma 11, D.L.vo n. 152/2006, ossia:

  • realizzazione di un’attività di raccolta di rifiuti,
  • svolta da parte di un unico raccoglitore/trasportatore presso più produttori o detentori.

La norma in questione pone ulteriori requisiti, ossia che la microraccolta sia:

  • effettuata con lo stesso automezzo, e
  • “nel più breve tempo tecnicamente possibile”.

A tal proposito, occorre rilevare che qualche difficoltà interpretativa si è posta con riferimento alla locuzione “nel più breve tempo tecnicamente possibile”, in quanto trattasi di un’indicazione di principio non ulteriormente specificata in termini temporali precisi. In ogni caso, la dottrina ha precisato che ciò non deve essere confuso con il riempimento del mezzo[1]. E’ stato altresì specificato che tale indicazione potrebbe riferirsi al tempo necessario ad un trasporto effettuato allo stato attuale delle conoscenze tecniche, quindi effettuato per il kilometraggio necessario, con un mezzo dotato di normali caratteristiche tecniche che percorre strade adeguate al transito dei mezzi, in condizioni meteorologiche normali e che non può pertanto superare un determinato lasso di tempo[2].
Per quanto riguarda le procedure di compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti relativamente alle attività di microraccolta, la dottrina è sostanzialmente concorde nel ritenere che occorra utilizzare e compilare tanti FIR quanti sono le prese dei rifiuti, anche se questi ultimi appartengono alla medesima tipologia, su ognuno dei quali sono riportate tutte le tappe intermedie del carico[3]. Tale indicazione si potrebbe peraltro desumere, a contrario, da quanto disposto dalla Circolare GAB/DEC/812/1998[4] in tema di annotazione nei registri di carico e scarico, la quale al punto 2, lett. m) prevede che “in caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa tipologia ed individuati con lo stesso codice (CER) da parte di un unico raccoglitore/trasportatore presso più produttori/detentori, il raccoglitore/trasportatore provvede ad effettuare un’unica annotazione sul proprio registro di carico e scarico. La registrazione unica, però, dovrà riguardare le utenze servite nell’arco della stessa giornata e dovrà contenere gli estremi dei formulari emessi nell’arco della medesima giornata”. Tale agevolazione, tuttavia, è riferita al solo raccoglitore/trasportatore, e di essa non possono fruire né il produttore né il destinatario.
Infine, si fa presente che la difficoltà che il legislatore non ha preso in considerazione nella formalizzazione dell’art. 193, comma 11, D.L.vo n. 152/2006 è relativa all’eventuale necessità di individuare tutti i produttori dei rifiuti, cosa che nella microraccolta non appare di fatto possibile (indipendentemente dall’utilizzo di uno o più formulari) il controllo, presso il centro di smaltimento/recupero finale, della provenienza specifica del rifiuto, ovvero il riferimento materiale di ciascun carico di rifiuti al suo produttore. Su questo specifico punto, non disciplinato dalla norma (e non risolto nemmeno nella vigenza della passata disciplina), si ritiene corretta la considerazione in forza della quale, consentendo la microraccolta, di fatto il legislatore abbia ritenuto accettabile il rischio di mescolare fra loro i rifiuti oggetto di singoli prelievi, essendo consapevole del fatto che – quanto all’individuazione delle responsabilità – sia possibile utilizzare i formulari compilati per risalire ai diversi produttori, i quali non potranno che essere responsabili in solido per gli eventuali casi di insussistenza dei requisiti previsti per gli stessi per l’avvio a recupero o a smaltimento.
Peraltro occorre evidenziare che la disciplina della microraccolta potrebbe intrecciarsi, nella pratica, con le disposizioni di cui all’art. 193, comma 12, D.L.vo n. 152/2006 sul trasbordo, che impongono innanzitutto la sussistenza di “esigenze di trasporto” e prevedono una durata massima delle relative operazioni pari a quarantotto ore.
Con specifico riferimento alla fattispecie del trasbordo totale, secondo quanto previsto dalla Circolare GAB/DEC/812/1998 sopra richiamata, a monte dovranno sussistere “concrete esigenze operative” (o “imprevisti”) tali da giustificare il trasbordo. Il trasbordo potrà essere effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi. Per quanto attiene le concrete modalità di compilazione del FIR in tali ipotesi, si segnala che i dati dei diversi trasportatori e dei diversi mezzi usati, nonché il nominativo del conducente e la firma devono essere riportate sulle tre copie del FIR nelle “Annotazioni”. Stante il fatto che, trattandosi di microraccolta (alle condizioni sopra esposte), il trasporto con il mezzo sul quale è effettuato il trasbordo sarà, come già rilevato, accompagnato da più FIR, tali annotazioni dovranno essere puntualmente e correttamente eseguite su ciascuno di essi. Riassumendo, le condizioni alle quali potrà essere effettuato il trasbordo totale nell’ambito della microraccolta sono:
1) presenza di “esigenze di trasporto”/“concrete esigenze operative” (o “imprevisti tecnici”) (art. 193, comma 12, D.L.vo n. 152/2006 e Circolare GAB/DEC/812/1998, punto 1, lett. v);
2) durata massima delle relative operazioni pari a quarantotto ore esclusi i giorni festivi (art. 193, comma 12, D.L.vo n. 152/2006). Si rammenta peraltro, a tal proposito, che la microraccolta deve comunque avvenire “nel più breve tempo possibile” (art. 193, comma 11, D.L.vo n. 152/2006);
3) i vari FIR, riferiti alle singole prese in carico dei rifiuti, di cui il mezzo sul quale è stato effettuato il trasbordo dovrà essere munito dovranno tutti recare:
a) nel percorso, tutte le tappe intermedie previste, ossia tutti i luoghi presso cui i rifiuti saranno prelevati (art. 193, comma 11, D.L.vo n. 152/2006);
b) nelle “Annotazioni”:
– eventuali variazioni di percorso (ossia il “percorso realmente effettuato”, art. 193, comma 11, D.L.vo n. 152/2006);
– dati dei diversi trasportatori e mezzi usati (Circolare GAB/DEC/812/1998, punto 1, lett. v);
– nominativo del conducente e firma (Circolare GAB/DEC/812/1998, punto 1, lett. v).

[1] MAGLIA S., “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z”, Irnerio Editore, 2015, pag. 118.
[2] Cfr. FICCO P., “Microraccolta, una fattispecie mai chiara”, in Rifiuti – Bollettino di informazione normativa, n. 03/09.
[3] Sul punto si vedano:

  • MAGLIA S., op. cit., pag. 117.
  • FICCO P., “Formulario, la microraccolta ne vuole uno per ogni presa”, in Rifiuti – Bollettino di informazione normativa, n. 08-09/12;
  • FICCO P., SANTOLOCI M., “Diritto all’ambiente. Controllori e controllati”, Milano, 2006, pagg. 140 e ss..

[4] Circolare 4 agosto 1998 del Ministero dell’ambiente e del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 11 settembre 1998.

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