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La disciplina della microraccolta con particolare riferimento al trasbordo di rifiuti
di Giulia Guagnini
Categoria: Rifiuti
L’istituto della microraccolta di rifiuti è specificamente disciplinato dall’art. 193, comma 11, D.L.vo n. 152/2006, in base al quale “La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev’essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev’essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato”. L’attività di microraccolta trova dunque pieno riconoscimento normativo all’interno del D.L.vo n. 152/2006 ed integra una disciplina di favore, per le realizzazione della quale occorrerà sempre il puntuale rispetto delle condizioni dettate in primis dall’art. 193, comma 11, D.L.vo n. 152/2006, ossia: realizzazione di un’attività di raccolta di rifiuti, svolta da parte di un unico raccoglitore/trasportatore presso più produttori o detentori....
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La disciplina della microraccolta con particolare riferimento al trasbordo di rifiuti
di Giulia Guagnini
L’istituto della microraccolta di rifiuti è specificamente disciplinato dall’art. 193, comma 11, D.L.vo n. 152/2006, in base al quale “La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev’essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev’essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato”. L’attività di microraccolta trova dunque pieno riconoscimento normativo all’interno del D.L.vo n. 152/2006 ed integra una disciplina di favore, per le realizzazione della quale occorrerà sempre il puntuale rispetto delle condizioni dettate in primis dall’art. 193, comma 11, D.L.vo n. 152/2006, ossia: realizzazione di un’attività di raccolta di rifiuti, svolta da parte di un unico raccoglitore/trasportatore presso più produttori o detentori....
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