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La estinzione di alcuni reati contravvenzionali introdotta dalla Legge 68/2015 - ravvedimento operoso ambientale -
di Nicola Carboni, Rosa Bertuzzi
Categoria: Responsabilità ambientali
Premessa La Legge nr. 68 del 22 maggio 2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, con il nono comma dell’art. 1 ha introdotto nel corpo del Testo Unico Ambiente la Parte sesta-bis, che reca norme sulla “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”. La nuova parte sesta si compone di sette articoli, dal 318- bis al 318 -octies ed introduce nell’ordinamento un meccanismo estintivo dei reati contravvenzionali previsti dal Codice Ambiente. A differenza di quanto riportato nel titolo della parte sesta bis, la novella non si riferisce agli illeciti amministrativi. Come si legge nell’art. 318 bis “ambito di applicazione” le nuove disposizioni si «applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette». Pertanto non interessano gli illeciti amministrativi. Il meccanismo delineato dal legislatore nelle norme che si commentano ha un suo precedente nel...
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La estinzione di alcuni reati contravvenzionali introdotta dalla Legge 68/2015 - ravvedimento operoso ambientale -
di Nicola Carboni, Rosa Bertuzzi
Premessa La Legge nr. 68 del 22 maggio 2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, con il nono comma dell’art. 1 ha introdotto nel corpo del Testo Unico Ambiente la Parte sesta-bis, che reca norme sulla “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”. La nuova parte sesta si compone di sette articoli, dal 318- bis al 318 -octies ed introduce nell’ordinamento un meccanismo estintivo dei reati contravvenzionali previsti dal Codice Ambiente. A differenza di quanto riportato nel titolo della parte sesta bis, la novella non si riferisce agli illeciti amministrativi. Come si legge nell’art. 318 bis “ambito di applicazione” le nuove disposizioni si «applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette». Pertanto non interessano gli illeciti amministrativi. Il meccanismo delineato dal legislatore nelle norme che si commentano ha un suo precedente nel...
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