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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
La partenza del SISTRI e la circolare del Min. Amb.
di Stefano Maglia, Miriam Viviana Balossi
Categoria: Rifiuti
Premessa
Posticipazione dell’obbligo per i trasportatori di rifiuti propri pericolosi ed esclusione dei trasportatori di rifiuti urbani, nonché dei liberi professionisti: queste le novità principali previste dalla nota esplicativa del Ministero dell’Ambiente, pubblicata sul sito istituzionale il 30 settembre 2013, e resa ai fini dell’applicazione dell’art. 11 del D.L. 101/13. Premesso che una circolare ministeriale non ha alcun valore giuridico nella gerarchia delle fonti del diritto, ad ogni buon conto la nota precisa che il D.L. 101/13 è attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge che dovrà, necessariamente, avvenire entro la fine del mese di ottobre: è molto probabile che in sede parlamentare vengano apportate modifiche all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione, delle quali verrà data tempestiva informazione con un’ulteriore nota esplicativa.
Rifiuti urbani
La circolare conferma quanto già ipotizzato[1], ovvero che il riferimento ai “rifiuti pericolosi” riguarda solo i rifiuti speciali pericolosi, e non anche i rifiuti urbani ancorché pericolosi. Ciò non vale, però, con riguardo ai commercianti ed agli intermediari di rifiuti pericolosi: in questa ipotesi, la circolare ritiene che la norma riguardi sia i rifiuti speciali pericolosi che i rifiuti urbani pericolosi. Pertanto, possiamo così riassumere la situazione attuale:
Soggetti
Rifiuti urbani
Rifiuti speciali
Produttori iniziali di rifiuti pericolosi
no
sì
Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
no
sì
Enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi
no
sì
Nuovi produttori di rifiuti
no
sì
Enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi
sì
sì
Quindi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti urbani, in regioni diverse dalla Campania, non sono sottoposte all’obbligo di iscrizione al SISTRI. Si tratta di una semplificazione molto importante, ma sotto il profilo strettamente giuridico non è corretto che la locuzione “rifiuti pericolosi” in un caso (quello dei trasportatori) venga interpretata come “rifiuti speciali pericolosi”, mentre nell’altro (quello degli intermediari) come “rifiuti urbani pericolosi e speciali pericolosi”…
Liberi professionisti
La nota affronta un’ulteriore criticità, ovvero il ruolo dei produttori non organizzati in enti o imprese (liberi professionisti): la nota li esclude dall’obbligo di iscrizione al SISTRI richiamando la previsione di cui all’art. 190, c. 8, D.L.vo 152/06 (conservazione in ordine cronologico delle schede di movimentazione SISTRI).
Trasporto
Premesso che la nota conferma l’avvio dell’operatività del SISTRI al 3 marzo 2014 anche per le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti ed iscritti all’Albo ex art. 212, c. 8, D.L.vo 152/06, si segnala che, per quanto concerne il trasporto transfrontaliero, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI (ciò scaturisce, come si legge nella circolare, dal combinato disposto dell’art. 194, c. 3 e dell’art. 188 ter).
Regime transitorio e sanzioni
Dopo aver precisato le modalità di coordinamento tra gli obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e gli obblighi dei soggetti non iscritti, la circolare si sofferma sul regime transitorio: per il primo mese successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche alla compilazione dei registri e dei formulari. Pertanto, le sanzioni SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema. Quindi, per i trenta giorni successivi alla data di avvio, agli operatori – che sono tenuti al registro e al formulario – verranno applicate anche le relative sanzioni di cui agli artt. 190 e 193 (formulazione previgente al D.L.vo 205/10). Infine, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2013 (art. 189 D.L.vo 152/06 in combinato disposto con l’art. 16, c. 2, D.L.vo 205/10).
Ultime considerazioni …
Nonostante la circolare annunci imminenti modifiche al Manuale Operativo SISTRI, con particolare riguardo ai punti 7.3 (trattamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti) e 7.12 (presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 2013), si riscontra che è stata rifiutata la proposta di Confindustria di circoscrivere l’ambito di applicazione del SISTRI agli impianti di trattamento rifiuti: ciò significa che tutte quelle realtà imprenditoriali (acciaierie, cementifici, etc …) che impiegano rifiuti per alimentare i propri processi produttivi sono tenuti ad usare il SISTRI sin dal 1 ottobre 2013, al pari di qualunque altro gestore di rifiuti.
Categorie
La partenza del SISTRI e la circolare del Min. Amb.
di Stefano Maglia, Miriam Viviana Balossi
Premessa
Posticipazione dell’obbligo per i trasportatori di rifiuti propri pericolosi ed esclusione dei trasportatori di rifiuti urbani, nonché dei liberi professionisti: queste le novità principali previste dalla nota esplicativa del Ministero dell’Ambiente, pubblicata sul sito istituzionale il 30 settembre 2013, e resa ai fini dell’applicazione dell’art. 11 del D.L. 101/13.
Premesso che una circolare ministeriale non ha alcun valore giuridico nella gerarchia delle fonti del diritto, ad ogni buon conto la nota precisa che il D.L. 101/13 è attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge che dovrà, necessariamente, avvenire entro la fine del mese di ottobre: è molto probabile che in sede parlamentare vengano apportate modifiche all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione, delle quali verrà data tempestiva informazione con un’ulteriore nota esplicativa.
Rifiuti urbani
La circolare conferma quanto già ipotizzato[1], ovvero che il riferimento ai “rifiuti pericolosi” riguarda solo i rifiuti speciali pericolosi, e non anche i rifiuti urbani ancorché pericolosi. Ciò non vale, però, con riguardo ai commercianti ed agli intermediari di rifiuti pericolosi: in questa ipotesi, la circolare ritiene che la norma riguardi sia i rifiuti speciali pericolosi che i rifiuti urbani pericolosi.
Pertanto, possiamo così riassumere la situazione attuale:
Quindi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti urbani, in regioni diverse dalla Campania, non sono sottoposte all’obbligo di iscrizione al SISTRI. Si tratta di una semplificazione molto importante, ma sotto il profilo strettamente giuridico non è corretto che la locuzione “rifiuti pericolosi” in un caso (quello dei trasportatori) venga interpretata come “rifiuti speciali pericolosi”, mentre nell’altro (quello degli intermediari) come “rifiuti urbani pericolosi e speciali pericolosi”…
Liberi professionisti
La nota affronta un’ulteriore criticità, ovvero il ruolo dei produttori non organizzati in enti o imprese (liberi professionisti): la nota li esclude dall’obbligo di iscrizione al SISTRI richiamando la previsione di cui all’art. 190, c. 8, D.L.vo 152/06 (conservazione in ordine cronologico delle schede di movimentazione SISTRI).
Trasporto
Premesso che la nota conferma l’avvio dell’operatività del SISTRI al 3 marzo 2014 anche per le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti ed iscritti all’Albo ex art. 212, c. 8, D.L.vo 152/06, si segnala che, per quanto concerne il trasporto transfrontaliero, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI (ciò scaturisce, come si legge nella circolare, dal combinato disposto dell’art. 194, c. 3 e dell’art. 188 ter).
Regime transitorio e sanzioni
Dopo aver precisato le modalità di coordinamento tra gli obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e gli obblighi dei soggetti non iscritti, la circolare si sofferma sul regime transitorio: per il primo mese successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche alla compilazione dei registri e dei formulari. Pertanto, le sanzioni SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema. Quindi, per i trenta giorni successivi alla data di avvio, agli operatori – che sono tenuti al registro e al formulario – verranno applicate anche le relative sanzioni di cui agli artt. 190 e 193 (formulazione previgente al D.L.vo 205/10). Infine, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2013 (art. 189 D.L.vo 152/06 in combinato disposto con l’art. 16, c. 2, D.L.vo 205/10).
Ultime considerazioni …
Nonostante la circolare annunci imminenti modifiche al Manuale Operativo SISTRI, con particolare riguardo ai punti 7.3 (trattamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti) e 7.12 (presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 2013), si riscontra che è stata rifiutata la proposta di Confindustria di circoscrivere l’ambito di applicazione del SISTRI agli impianti di trattamento rifiuti: ciò significa che tutte quelle realtà imprenditoriali (acciaierie, cementifici, etc …) che impiegano rifiuti per alimentare i propri processi produttivi sono tenuti ad usare il SISTRI sin dal 1 ottobre 2013, al pari di qualunque altro gestore di rifiuti.
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In argomento si segnala il Corso Esclusivo su “SISTRI: TUTTE LE PROCEDURE OPERATIVE” a PIACENZA il 18 ottobre (docente: Paolo PIPERE): http://www.tuttoambiente.it/eventi-formativi/sistri/
[1] Cfr. S. MAGLIA, SISTRI: si applica anche ai rifiuti urbani pericolosi?, in www.tuttoambiente.it
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