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L’autosmaltimento di rifiuti

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

L’art. 188, c. 2, D.L.vo 152/06 (versione attualmente vigente)[1], dispone che:
Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall’articolo 194
”.
Da quanto sopra emerge che, mentre i rifiuti urbani sono oggetto di conferimento al servizio pubblico di raccolta e trasporto, i rifiuti speciali sono prioritariamente gestiti dal produttore / detentore con forme di autosmaltimento.
Del resto, l’art. 196, c. 3 (competenze delle Regioni) prevede che:
Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche”.
Che cos’è l’autosmaltimento, in concreto?
All’interno del D.L.vo 152/06 non c’è una definizione precisa di autosmaltimento, ma si ritiene sia possibile ricavarla dalla nozione di cui all’art. 183, c. 1, lett. z):
smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento
in aggiunta al fatto che tale attività viene svolta in autonomia (“auto”) e non tramite un terzo (il classico impianto di smaltimento quale destinatario finale del flusso di gestione dei rifiuti). Tendenzialmente, quindi, l’autosmaltimento è un’attività di smaltimento rifiuti effettuata nel luogo di produzione dei rifiuti stessi[2].
L’art. 215, ovvero la norma dedicata all’autosmaltimento, recita:
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all’articolo 214, commi 1, 2 e 3, e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, che ne da notizia alla provincia territorialmente competente.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l’esercizio degli impianti;
d) le caratteristiche dell’impianto di smaltimento;
e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell’ambiente.
3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell’impresa, è allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. Qualora La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall’amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti
”.
Dalla lettera della norma discende che le attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi effettuate nel luogo di produzione degli stessi possono essere intraprese decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente a condizione che:
– siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli emanandi decreti ministeriali ex art. 214, c. 2 quanto all’individuazione dei rifiuti non pericolosi e delle caratteristiche tecniche degli stessi;
– sia garantito il rispetto delle migliori tecniche disponibili;
– si sia dato corso al procedimento amministrativo di comunicazione alla competente Provincia.
La Provincia entro il termine assegnato verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti; qualora sia accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni autocertificate in comunicazione, l’Ufficio dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività entro il termine prefissato dall’amministrazione.
Si precisa che i decreti ministeriali di attuazione di tale norma, ai sensi dell’art. 214 c. 2[3], non sono ancora stati predisposti, motivo per cui – nella realtà dei fatti – gli operatori ricorrono per l’individuazione dei rifiuti speciali non pericolosi e delle loro caratteristiche al D.M. 5 febbraio 1998, seppur trattasi della norma di riferimento per le procedure semplificate per il recupero dei rifiuti non pericolosi: a tutt’oggi, quindi, non esistono le norme tecniche per poter accedere alla procedura semplificata propria dell’autosmaltimento.
Le attività di autosmaltimento di rifiuti speciali pericolosi, come anche le discariche, possono essere autorizzate solo seguendo la procedura ordinaria.
In argomento si è pronunciata la S.C., precisando che “senza l’adozione dei decreti ministeriali non è possibile avvalersi della procedura semplificata e l’interessato è obbligato a richiedere l’autorizzazione. Ora, mentre per le attività di recupero di cui all’articolo 33 [Decreto Ronchi] sono stati adottati decreti ministeriali, analoga iniziativa non è stata assunta per l’autosmaltimento. L’imputato quindi non poteva avvalersi della procedura semplificata. Non si tratta di una violazione meramente formale, come sostiene il difensore, perché non può essere demandato all’arbitrio del singolo la scelta delle quantità o delle condizioni ritenute più idonee per l’autosmaltimento” (Cass. Pen., sez. III, n. 41290 del 18 dicembre 2006)[4].
In conclusione, ad oggi l’attività di autosmaltimento di rifiuti speciali non pericolosi non può essere effettuata con procedura semplificata, ai sensi dell’art. 215 del D.L.vo 152/06, in quanto per tale tipo di attività non risultano adottati i decreti ministeriali contenenti le previste norme tecniche: pertanto, è necessario ottenere la prescritta e preventiva autorizzazione in procedura ordinaria anche per l’attività di autosmaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Il fatto che poi, nella prassi, alcune Province autorizzino comunque le attività di autosmaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata facendo riferimento al D.M. 5 febbraio 1998 o a Leggi Regionali contenenti altre norme tecniche, non è – ad avviso di chi scrive – giuridicamente corretto: e ciò è confermato proprio dalla sopra riportata pronuncia della Corte di Cassazione n. 41290/06.


[1] Ai sensi del combinato disposto dei cc. 1 e 2 dell’art. 16 del D.L.vo 3 dicembre 2010, n. 205, la nuova versione dell’art. 188 entrerà in vigore solo a decorrere dal giorno successivo alla effettiva entrata in vigore del SISTRI.

[2] Così V. VATTANI, Un quesito sulla bruciatura di imballaggi di polistirolo in campagna, autosmaltimento e reati connessi, in www. dirittoambiente.it

[3] Art. 214, c. 2, D.L.vo 152/06:

Con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all’Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all’aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni”.

[4] Pressoché tutte le pronunce più recenti in tema di autosmaltimento, tra cui quella della Corte di Cassazione n. 34098 del 1 agosto 2014, riguardano l’abbruciamento di rifiuti.

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