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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
1. Premessa Gli artt. 4-52, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell’ambiente) recano le “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”. Trattasi diprocedure di valutazione cui possono essere sottoposti piani, programmi o progetti di opere aventi impatti sull’ambiente, al fine di assicurare che “l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica” (art. 4, D.L.vo n. 152/2006). In tale ambito: 1) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e dell’approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile; 2) la valutazione ambientale dei progetti ha inoltre la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del Codice dell’ambiente, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: a) l’uomo, la fauna e la flora; b) il suolo, l’acqua, l’aria e il clima; c) i beni materiali ed il patrimonio culturale; d) l’interazione tra i fattori di cui sopra.
In generale per “impatto ambientale” s’intende “l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta edindiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonchè di eventuali malfunzionamenti” (art. 5, comma 1, lett. c), D.L.vo n. 152/2006). Per una disamina delle singole procedure v. infra, mentre per una completa comprensione dell’argomento in esame si suggerisce di consultare altresì la normativa regionale in materia, che riveste importanza centrale per quanto riguarda la regolamentazione del sistema delle autorizzazioni ambientali.
2. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6, comma 1, D.L.vo n. 152/2006). In particolare, la valutazione di tipo strategico si propone di verificare che gli obiettivi individuati nei piani e nei programmi siano coerenti con quelli propri dello sviluppo sostenibile, e che le azioni previste nella struttura degli stessi siano idonee al loro raggiungimento. Deve infatti essere effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli Allegati II (“Progetti di competenza statale“), III (“Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano“) e IV (“Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano“) alla Parte II del Codice dell’ambiente; b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”).
Il concetto di “impatto significativo” non è quello caratterizzato da connotazioni negative in termini di alterazioni delle valenze ambientali, ma è quello ricavabile dalla citata definizione di impatto ambientale contenuta nella lettera c) del citato art. 5, D.L.vo n. 152/2006 (cfr. par. 1), per cui la VAS va eseguita in tutti i casi di interazione (anche positiva) tra l’attività pianificatoria e le componenti ambientali. La VAS costituisce pertanto un provvedimento imperniato sulla rivisitazione critica del rapporto tra pianificazione paesistica e governo del territorio, nonchè sul parziale superamento della concezione solo conservativa del paesaggio e sul riconoscimento del paesaggio come risorsa per lo sviluppo. Per i piani e i programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei suddetti piani e dei programmi, la valutazione ambientale risulta necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti a VAS e che rientrino tra le categorie per le quali é prevista la Valutazione di impatto ambientale (VIA, v. infra), costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Il comma 4 dell’art. 6 del Codice dell’ambiente individua i piani e i programmi esclusi dalla disciplina sulla VAS. Trattasi di: a) piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all’art. 17, D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. “Codice degli appalti”: l’articolo in questione contiene la regolamentazione dei contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza); b) piani e programmi finanziari o di bilancio; c) piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica; c-bis) piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. L’approvazione di piani e programmi sottoposti a VAS in sede statale è di competenza degli organi dello Stato, mentre per la VAS regolamentata dalle disposizioni delle leggi regionali sono competenti le Regioni e le Province autonome o gli enti locali (art. 7). La normativa in materia di VAS prevede inoltre un procedimento più snello per modifiche minori: cfr. art. 12, D.L.vo n. 152/2006 (verifica di assoggettabilità, c.d. screening).
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Le autorizzazioni ambientali ex ante
di Giulia Guagnini
1. Premessa
Gli artt. 4-52, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell’ambiente) recano le “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.
Trattasi di procedure di valutazione cui possono essere sottoposti piani, programmi o progetti di opere aventi impatti sull’ambiente, al fine di assicurare che “l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica” (art. 4, D.L.vo n. 152/2006).
In tale ambito:
1) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e dell’approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile;
2) la valutazione ambientale dei progetti ha inoltre la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del Codice dell’ambiente, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
a) l’uomo, la fauna e la flora;
b) il suolo, l’acqua, l’aria e il clima;
c) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
d) l’interazione tra i fattori di cui sopra.
In generale per “impatto ambientale” s’intende “l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonchè di eventuali malfunzionamenti” (art. 5, comma 1, lett. c), D.L.vo n. 152/2006).
Per una disamina delle singole procedure v. infra, mentre per una completa comprensione dell’argomento in esame si suggerisce di consultare altresì la normativa regionale in materia, che riveste importanza centrale per quanto riguarda la regolamentazione del sistema delle autorizzazioni ambientali.
2. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6, comma 1, D.L.vo n. 152/2006). In particolare, la valutazione di tipo strategico si propone di verificare che gli obiettivi individuati nei piani e nei programmi siano coerenti con quelli propri dello sviluppo sostenibile, e che le azioni previste nella struttura degli stessi siano idonee al loro raggiungimento.
Deve infatti essere effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli Allegati II (“Progetti di competenza statale“), III (“Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano“) e IV (“Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano“) alla Parte II del Codice dell’ambiente;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”).
Il concetto di “impatto significativo” non è quello caratterizzato da connotazioni negative in termini di alterazioni delle valenze ambientali, ma è quello ricavabile dalla citata definizione di impatto ambientale contenuta nella lettera c) del citato art. 5, D.L.vo n. 152/2006 (cfr. par. 1), per cui la VAS va eseguita in tutti i casi di interazione (anche positiva) tra l’attività pianificatoria e le componenti ambientali. La VAS costituisce pertanto un provvedimento imperniato sulla rivisitazione critica del rapporto tra pianificazione paesistica e governo del territorio, nonchè sul parziale superamento della concezione solo conservativa del paesaggio e sul riconoscimento del paesaggio come risorsa per lo sviluppo.
Per i piani e i programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei suddetti piani e dei programmi, la valutazione ambientale risulta necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.
Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti a VAS e che rientrino tra le categorie per le quali é prevista la Valutazione di impatto ambientale (VIA, v. infra), costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale.
Il comma 4 dell’art. 6 del Codice dell’ambiente individua i piani e i programmi esclusi dalla disciplina sulla VAS. Trattasi di:
a) piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all’art. 17, D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. “Codice degli appalti”: l’articolo in questione contiene la regolamentazione dei contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza);
b) piani e programmi finanziari o di bilancio;
c) piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica;
c-bis) piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
L’approvazione di piani e programmi sottoposti a VAS in sede statale è di competenza degli organi dello Stato, mentre per la VAS regolamentata dalle disposizioni delle leggi regionali sono competenti le Regioni e le Province autonome o gli enti locali (art. 7).
La normativa in materia di VAS prevede inoltre un procedimento più snello per modifiche minori: cfr. art. 12, D.L.vo n. 152/2006 (verifica di assoggettabilità, c.d. screening).
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