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Le Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso della Regione Emilia-Romagna

di Lucia Faccenda

Categoria: Rifiuti

La Regione Emilia-Romagna con la delibera di Giunta n. 1240 del 1° agosto 2016 ha approvato le “Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso”. Tali linee guida danno attuazione alla legge regionale n. 16 del 5 ottobre 2015 che ha tra i propri obiettivi quello di attuare nella gestione dei rifiuti il rispetto della gerarchia prevista dalla direttiva europea 2008/98/CE, la quale individua quale azione prioritaria la prevenzione attraverso la riduzione della produzione dei rifiuti. Per il raggiungimento di tale obiettivo la legge regionale prevede, tra le varie azioni, di favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita e di promuovere i centri comunali per il riuso, anche in sinergia con i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. La promozione dei centri del riuso è prevista, inoltre, come misura del Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti contenuto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016.
Anche la normativa italiana con l’art.180 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che i Comuni promuovano iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e a tal fine possano individuare appositi spazi per l’esposizione temporanea, per lo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.
Le linee guida regionali, che costituiscono il riferimento per la regolamentazione dei centri del riuso da parte dei Comuni, ne disciplinano il funzionamento con finalità di carattere non solo ambientale, ma anche sociale. Infatti, da un lato intendono ridurre la produzione di rifiuti da inviare a trattamento o smaltimento, favorendo l’integrazione dei centri del riuso con i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati nonché il riuso di materiali ed oggetti ancora riutilizzabili prolungandone così il ciclo di vita; dall’altro hanno anche l’obiettivo di creare una struttura di sostegno per fasce sensibili della popolazione rendendo disponibili beni usati ancora in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originari e di creare opportunità di lavoro per persone disoccupate, disabili o svantaggiate.
Secondo quanto previsto dalle linee guida chiunque del territorio di competenza, iscritto nell’elenco dei contribuenti della tassa o tariffa per i rifiuti, può consegnare, a titolo gratuito, presso il centro del riuso, che può essere comunale o sovracomunale, un bene usato integro e funzionante che può essere ritirato, al fine del suo riutilizzo, da un privato cittadino, un’organizzazione no profit od un ente eventualmente individuato dal Comune, appartenenti al territorio comunale o sovracomunale di competenza del centro ed iscritti nell’elenco dei contribuenti della tassa o tariffa per i rifiuti. Il ritiro può essere gratuito od oneroso secondo quanto stabilito dal Comune, che ha anche la possibilità di prevedere, come previsto dall’art. 36 della legge n. 221/2015, delle agevolazioni tariffarie per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani in base ai quantitativi di beni usati consegnati al fine di promuovere l’attività del centro.
Al centro del riuso, previa verifica da parte del personale incaricato, possono essere conferiti esclusivamente beni usati, in buono stato e funzionanti, suscettibili di riutilizzo diretto per gli usi e le finalità originari, salvo l’effettuazione di operazioni di pulizia e di piccole manutenzioni. Non è consentito il conferimento di materiali od oggetti per i quali sussista l’obbligo di conferimento presso centri di raccolta dei rifiuti urbani ovvero di avvio a recupero o smaltimento.
I centri del riuso, qualora possibile, sono realizzati in prossimità dei centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati o stazioni ecologiche autorizzate per sfruttarne le sinergie nel rispetto della normativa in materia di rifiuti e di prodotti. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 180 bis del D.Lgs. n. 152/2006 possono anche essere collocati all’interno di un centro di raccolta ex D.M. 8 aprile 2008 o di una stazione ecologica autorizzata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 qualora sia possibile separare ed individuare in modo ben definito, anche visivamente, l’area destinata ai beni usati al fine di evitare qualunque commistione tra questi ed i rifiuti.
Il Comune può provvedere alla gestione del centro del riuso direttamente attraverso le proprie strutture o mediante l’affidamento del servizio ad un soggetto esterno nelle forme ammesse dalla normativa vigente, organizzando il servizio secondo criteri di efficienza ed economicità in rapporto alle esigenze degli utenti e promuovendo l’inserimento lavorativo dei disoccupati iscritti nelle liste anagrafiche del sistema informativo del lavoro dell’Emilia-Romagna e delle persone disabili iscritte nelle liste di collocamento mirato, nonché delle persone svantaggiate di cui alla L. n. 381/1991.
Ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 25/1999 qualora il centro del riuso sia collocato all’interno del centro di raccolta il Comune chiede all’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) di svolgere la procedura di affidamento della gestione del centro del riuso unitamente a quella di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’individuazione di un unico soggetto gestore.
Presso il centro è prevista la pesatura dei beni conferiti e la loro catalogazione su un registro informatizzato, in cui deve essere riportata la classificazione del bene secondo i codici definiti dalle linee guida regionali ed altre informazioni.
Trascorso il periodo massimo di sei mesi di permanenza presso il centro senza che alcun utente ne abbia manifestato l’interesse, i beni sono conferiti presso un centro di raccolta dei rifiuti urbani ovvero avviati a recupero o smaltimento oppure, previo accordo con il Comune, possono essere devoluti ad associazioni senza fini di lucro individuate presso i registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.
La delibera regionale istituisce, inoltre, l'”Elenco regionale dei centri del riuso”, in cui in fase di avvio sono inseriti i centri esistenti individuati sulla base di una ricognizione effettuata dalla Regione. I centri esistenti che non rientrano tra quelli individuati nella ricognizione devono richiedere l’iscrizione nell’Elenco regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale delle linee guida e, qualora non conformi alle stesse, devono provvedere all’adeguamento entro un anno. I gestori dei nuovi centri del riuso sono tenuti a richiedere l’iscrizione nell’Elenco regionale prima della loro entrata in funzione.
Al fine di monitorare i risultati dell’attività di tali centri i gestori sono tenuti a comunicare annualmente alla Regione le tipologie ed i quantitativi dei beni usati conferiti, presenti nel centro, consegnati agli utenti ed avviati a recupero o smaltimento ovvero conferiti presso un centro di raccolta dei rifiuti urbani.
È previsto, infine, che la Regione promuova l’organizzazione di una rete regionale dei centri del riuso che favorisca la comunicazione e lo scambio tra gli stessi di esperienze e competenze e che i Comuni ed i gestori svolgano un’efficace attività di comunicazione e di informazione relativamente alla loro istituzione, attività e funzionamento.

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