Top

Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

Le operazioni intermedie nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

L’art. 2, par. 1, punto 7), Reg. (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti comprende, all’interno della definizione di “recupero intermedio”, le “operazioni di recupero R12 e R13”. Tali operazioni, a loro volta, sono definite dalla Direttiva 2008/98/CE, il cui Allegato II è stato trasposto nell’Allegato C, Parte IV, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152: R12: è costituita dallo “scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”[1]; R13: trattasi della “messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti)”. L’art. 5, par. 4 del Regolamento in questione, in tema di contenuti del contratto che deve essere sottoscritto tra il notificatore e il destinatario per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti oggetto di notifica (ossia spedizioni che riguardano rifiuti inclusi nella Lista Ambra di cui all’Allegato IV, Reg. (CE) n. 1013/2006),...

banner Membership TuttoAmbiente

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata