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Stefano Maglia

Miscelazione degli oli usati

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

L’art. 216-bis, comma 2, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (in vigore dal 25 dicembre 2010) dispone che “In deroga a quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l’ordine di priorità di cui all’articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze”. Pertanto, in deroga al divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolo HP, stabilito dall’art. 187, comma 1, D.L.vo n. 152/2006, tale norma rende possibile miscelare fra di loro oli esausti aventi caratteristiche HP differenti. Le attività di deposito temporaneo, raccolta e trasporto di tali rifiuti,...

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