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Miscelazione e diluizione rifiuti speciali tra normativa tecnica, giurisprudenza e prassi
di Maurizio Sante Minichilli
Categoria: Rifiuti
Le operazioni di miscelazione dei rifiuti sono state oggetto di normazione già dall’entrata in vigore del D.Lgs. 22/97, dove all’art. 9 si prescriveva il divieto di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G e di rifiuti pericolosi con i non pericolosi. In deroga a detto divieto, la miscelazione poteva essere autorizzata al “fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento”, “senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti e o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente”. Il disposto di cui al citato art. 9 è stato trasfuso, nella sua interezza, nell’art. 187 del D.Lgs. 152/2006, fino alla sua sostanziale modifica, avvenuta con il D.Lgs. 205/2010, in recepimento della direttiva 98/2008/UE. Diversamente da quanto fino ad allora disposto, il nuovo art. 187/comma 1 vieta la miscelazione di rifiuti speciali pericolosi aventi caratteristiche di pericolosità differenti (HP) e di rifiuti P con NP, precisando che la miscelazione comprende la diluizione di sostante pericolose. Analogamente...
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Miscelazione e diluizione rifiuti speciali tra normativa tecnica, giurisprudenza e prassi
di Maurizio Sante Minichilli
Le operazioni di miscelazione dei rifiuti sono state oggetto di normazione già dall’entrata in vigore del D.Lgs. 22/97, dove all’art. 9 si prescriveva il divieto di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G e di rifiuti pericolosi con i non pericolosi. In deroga a detto divieto, la miscelazione poteva essere autorizzata al “fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento”, “senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti e o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente”. Il disposto di cui al citato art. 9 è stato trasfuso, nella sua interezza, nell’art. 187 del D.Lgs. 152/2006, fino alla sua sostanziale modifica, avvenuta con il D.Lgs. 205/2010, in recepimento della direttiva 98/2008/UE. Diversamente da quanto fino ad allora disposto, il nuovo art. 187/comma 1 vieta la miscelazione di rifiuti speciali pericolosi aventi caratteristiche di pericolosità differenti (HP) e di rifiuti P con NP, precisando che la miscelazione comprende la diluizione di sostante pericolose. Analogamente...
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