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Le risposte alle domande frequenti sul Modello 231

di Fabrizio Salmi

Categoria: Responsabilità ambientali

Sono anni che TuttoAmbiente si dedica al Modello 231 offrendo al mercato i propri servizi di consulenza 231 per aziende ed enti e sono tante le domande poste dai clienti a suoi consulenti 231.
Abbiamo qui elencato le più frequenti e importanti.
 

Cos’è il Modello 231?

 

Il Decreto Legislativo 231/2001 è una norma dell’ordinamento italiano che ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, anche all’interno di una sua unità organizzativa autonoma e da persone soggette a direzione e vigilanza.
 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ha la funzione di prevenire la commissione del reato ed evita all’ente di incorrere in una responsabilità di fatto penale.
 

Il Modello, infatti, è finalizzato alla prevenzione dei reati presupposto disciplinati dal D.Lgs. 231/01 attraverso la previsione di procedure/regole di comportamento idonee ad evitare il rischio di commissione dei reati.
 

Consulenza Modello 231: il D. Lgs. 231/2001 spiegato alle aziende
 

Quali sono i presupposti per l’esonero della responsabilità dell’ente?

 

L’ente non risponde se prova che:

  • l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  • il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  • le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
  • non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza.

 

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Quali sono le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01?

 

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
Le sanzioni interdittive sono:
a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
 

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Quando non si applicano le sanzioni interdittive?

 

Ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
 

a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 

b) l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 

c) l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
 

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Chi è competente per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni prevista dal D.Lgs. 231/01?

 

In base a quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 231/01, la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
 

L’accertamento della condotta illecita e il successivo esercizio dell’azione di responsabilità fanno capo, invece, al Pubblico Ministero, il quale deve dimostrare che:

  • è stato commesso uno dei reati-presupposto indicati dal D.Lgs. 231/01;
  • il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente;
  • l’autore del reato ricopre un ruolo all’interno dell’ente.

 

Sul punto, occorre distinguere se il soggetto agente del reato è in posizione “apicale” o “subordinata” in quanto, nel primo caso, la colpa di organizzazione è presunta e ricade sull’ente l’onere di provare l’esistenza di una delle cause di esonero di responsabilità previste dall’art. 6 del Decreto; nel secondo caso, invece, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
 

In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
 

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L’assoluzione della persona fisica esclude automaticamente la responsabilità dell’ente?

 

No, in quanto l’art. 8 del D.Lgs. 231/01 prevede espressamente l’autonomia della responsabilità dell’ente.
 

All’assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest’ultimo, non consegue automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità deve essere affermata anche nel caso in cui l’autore del suddetto reato non sia stato identificato.
 

Chi sono i soggetti in posizione apicale?

 

I soggetti in posizione apicale sono coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quelle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso.
 

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Chi sono i soggetti sottoposti all’altrui direzione?

 

Sono persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, ossia coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché di coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso.
 

Quando si applica la sanzione amministrativa pecuniaria?

 

Per l’illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione amministrativa pecuniaria. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L’importo di una quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1549,37.
 

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
 

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Quali sono i criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria?

 

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente, nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
 

L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione.
 

Nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1, (ossia, 1) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; 2) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità) l’importo della quota è sempre di Euro 103,29.
 

Quali sono i criteri di scelta delle sanzioni interdittive?

 

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l´illecito dell´ente e, pertanto, il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell’articolo 11 (ossia, la gravità del fatto, il grado della responsabilità dell’ente e l’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti), tenendo conto dell´idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
 

Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.
 

L’interdizione dall’esercizio di un’attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell’attività.
 

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
L’interdizione dall’esercizio dell’attività si applica soltanto quando l’irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.
 

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Quando si prescrivono le sanzioni amministrative?

 

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’articolo 59 da parte del Pubblico Ministero.
 

Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
 

Se l’interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
 

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Cosa succede se l’ente è ritenuto responsabile per una pluralità di illeciti?

 

Quando l’ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l’illecito più grave aumentata fino al triplo.
 

Per effetto di detto aumento, l’ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
 

Nei casi sopra menzionati, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l’applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l’illecito più grave.
 

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