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Modifica della Direttiva RAEE 2012/19/UE: a chi spettano i costi di gestione?

di Sabrina Suardi

Categoria: Rifiuti

Entra in vigore l’8 aprile la Direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Un’attività di revisione che non è stata programmata dal Legislatore comunitario e che, per capirne la ratio, va prima esaminato il quadro regolatorio d’origine.

Nei primi anni novanta del secolo scorso iniziò a farsi preponderante l’esigenza di regolamentare i flussi dei rifiuti prioritari, tra i quali figuravano in primo piano proprio i rifiuti elettrici ed elettronici. L’aumento esponenziale della quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche generate nella Comunità e la loro sempre più rapida obsolescenza, la presenza di componenti pericolose e l’insufficiente tasso di riciclo hanno sollevato gravi problemi nella gestione di questa particolare tipologia di rifiuti.

Questi sono i principali temi ai quali si è tentato di rispondere attraverso la prima direttiva in materia, la Direttiva 2002/96/CE (c.d. Direttiva WEEE1 – Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) recepita nell’Ordinamento nazionale mediante il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Tuttavia, la presenza di prassi nazionali diversificate ostacolava l’armonizzazione e l’efficacia delle politiche di riciclaggio.

Così, mantenendo l’obiettivo di implementare il corretto funzionamento del sistema, a distanza di dieci anni, la materia è stata aggiornata attraverso la Direttiva 2012/19/UE (c.d. Direttiva WEEE2), recepita in Italia dal Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, attualmente in vigore.

Avendo come obiettivo esplicito quello di stabilire criteri essenziali e norme minime per il trattamento dei RAEE, la nuova normativa introduce diverse novità.

La nuova revisione, al fine di raggiungere un’implementazione armonica nei diversi ordinamenti degli Stati membri, estende gradualmente il campo di applicazione a partire dal 15 agosto 2018 – c.d. Open Scope – a tutte le AEE e ai relativi produttori, anche a prescindere dalle tecniche di vendita utilizzate.

In questa catena temporale, occorre rammentare che i pannelli fotovoltaici, in particolare, sono stati inclusi nel campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE solo a partire dal 13 agosto 2012.

Questo particolare risulta rilevante in riferimento a ciò che rappresenta il fulcro dell’intero Sistema e cioè il finanziamento della gestione del fine vita delle AEE immesse sul mercato da parte dei produttori, esplicitazione diretta dell’applicazione operativa del Principio della Responsabilità Estesa del Produttore.

Il produttore che immette per primo sul mercato AEE destinate ai nuclei domestici paga fin da subito l’eco-contributo che va a finanziare il fine vita.

Tale importo serve difatti per finanziare le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE gestite dai Sistemi Collettivi e non può costituire alcun guadagno né per i Produttori, né per i punti vendita.

Se, invece, al contrario, si trattasse di un’AEE professionale (art. 24, D.L.vo 49/2014):

  • per i RAEE storici, ossia derivanti da AEE immesse sul mercato prima del 31 dicembre 2010, il produttore garantisce il ritiro ma solo a fronte dell’acquisto di una AEE equivalente (negli altri casi è il detentore che vi provvede in autonomia);
  • per i RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 31 dicembre 2010, anche senza l’acquisto di un AEE equivalente, il produttore interviene con il ritiro, ma solo qualora richiesto dal suo detentore.

Su tale inquadramento, tuttavia, è stato richiesto l’esame della Corte di giustizia.

Il 25 gennaio 2022, nella sentenza relativa alla causa C-181/205, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato invalido l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE nella misura in cui riguarda i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima del 13 agosto 2012, per applicazione retroattiva ingiustificata.

Dalla sentenza consegue direttamente che l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE dovrebbe essere modificato in modo da non essere applicato ai rifiuti originati da pannelli fotovoltaici provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici e immessi sul mercato prima del 13 agosto 2012.

Alla luce delle considerazioni esposte nella sentenza della Corte, si è reso necessario modificare la direttiva 2012/19/UE anche per quanto riguarda il finanziamento dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici provenienti dai nuclei domestici, cui si applica l’articolo 12, e per quanto riguarda altri rifiuti di AEE, provenienti tanto dai nuclei domestici quanto da altri utilizzatori, la cui situazione è paragonabile a quella dei pannelli fotovoltaici.

Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione valuterà inoltre la necessità di procedere ad una ulteriore revisione della direttiva e, se del caso, presenterà una proposta legislativa in tal senso, corredata di una valutazione approfondita dell’impatto socioeconomico e ambientale.

La commissione, a titolo esemplificativo, ritiene in primo luogo necessaria la creazione di una nuova categoria di AEE denominata “Pannelli fotovoltaici” al fine di separare i pannelli dalla categoria 4 esistente denominata “Apparecchiature di grandi dimensioni” di cui agli allegati III e IV, e, inoltre, dovrà essere riformulato il calcolo degli obiettivi di raccolta sulla base dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici in funzione della loro durata di vita prevista, anziché della quantità di prodotti immessi sul mercato.

Per quanto di interesse, si considerino le seguenti modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/884.

L’articolo 12 della Direttiva 2012/19/UE viene così modificato:

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, come segue:

  1. a) per i RAEE originati dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, se tali AEE sono state immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005;
  2. b) per i RAEE originati da pannelli fotovoltaici, se tali pannelli sono stati immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012; e
  3. c) per i RAEE originati dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), se tali AEE sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018 (Open Scope)”;

[…] il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4. Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati dai prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diversi dai pannelli fotovoltaici, immessi sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data (“rifiuti storici“) è sopportato da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura“.

All’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sia sostenuto dai produttori come segue:

  1. a) per i RAEE originati dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, se tali AEE sono state immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005;
  2. b) per i RAEE originati da pannelli fotovoltaici, se tali pannelli sono stati immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012; e
  3. c) per i RAEE originati dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), se tali AEE sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018 (Open Scope).

Per i rifiuti storici derivanti dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diversi dai pannelli fotovoltaici, che sono sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi spetta ai produttori di detti prodotti all’atto della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici siano anch’essi resi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento. Per gli altri rifiuti storici delle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, il finanziamento dei costi incombe sugli utilizzatori diversi dai nuclei domestici“.

All’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Inoltre, al fine di consentire che la data in cui l’AEE è stata immessa sul mercato sia determinata in modo inequivocabile, gli Stati membri provvedono a che il marchio apposto sull’AEE specifichi che quest’ultima è stata immessa sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. A tal fine è preferibile applicare la norma europea EN 50419:2022.

Per i pannelli fotovoltaici, l’obbligo di cui al primo comma si applica solo a quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012. Relativamente alle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l’obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica solo a quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018“.

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche occorse entro il 9 ottobre 2025.

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