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Modificate le norme di attuazione relative ai S.O.A.

di Monica Taina

Categoria: Rifiuti

La disciplina comunitaria oggi vigente in tema di sottoprodotti di origine animale (S.O.A.) si caratterizza pe ril suo contenuto di tipo sanitario, reca infatti l’incipit del vigente Regolamento n. 1069/2009 “norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano”.
Tale disciplina è in vigore dal 4 dicembre 2009.
Invero le motivazioni di tutela inerenti la gestione dei S.O.A. e dei prodotti derivati sono proprio quelle di “evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti, nonché, in particolare, di tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi”.
Di particolare rilevo sono infatti gli aspetti inerenti il punto di partenza e il punto finale nella catena di fabbricazione dei sottoprodotti di origine animale.
Già i “considerando” nr. 21 e 22 del Regolamento 1069/2009 sottolineano la necessità, per motivi di certezza del diritto e di controllo dei rischi potenziali, di determinare il punto di partenza nel ciclo di vita dei S.O.A. a partire dal quale di applicano le prescrizioni del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed il punto finale per quei prodotti che non hanno più pertinenza per la sicurezza della catena dei mangimi, ed il Regolamento dispone: “Non appena gli operatori generano sottoprodotti animali o prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, essi li identificano e provvedono affinché siano trattati in conformità del presente regolamento (punto di partenza)”, precisando: “In tutte le fasi della raccolta, del trasporto, della manipolazione, del trattamento, della trasformazione, della lavorazione, del magazzinaggio, dell’immissione sul mercato, della distribuzione, dell’impiego e dello smaltimento nell’ambito delle imprese sotto il loro controllo, gli operatori provvedono affinché i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati rispettino le prescrizioni del presente regolamento pertinenti con le loro attività”.
Il che significa che la “natura originaria di S.O.A.” condiziona l’intera gestione degli stessi, fino alla fine vita per smaltimento.
Su questo aspetto in particolare anche il Regolamento UE 142/2011, del 25 febbraio 2011 recante “norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera” – ovvero sia le norme di attuazione della disciplina di cui al Reg. 1069/2009 – ha introdotto elementi di interpretativi di lettura per gli operatori, che oggi sono stati oggetto di modifiche ed integrazioni introdotte dal Regolamento 294/2013, del 14 marzo 2013, in GUUE L 98/1 del 6 aprile 2013; disciplina che entrerà in vigore il prossimo 26 aprile (salvo periodo transitorio espressamente indicato dall’art. 2).
Sotto il profilo sostanziale, in relazione al “punto finale della catena di fabbricazione” secondo il Reg. 142/2011 (art. 3) è previsto che una serie di prodotti derivati, diversi da quelli importati, espressamente ivi elencati possano essere immessi sul mercato “… senza restrizioni” conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009. Tra questi (biodiesel conforme alle disposizioni per lo smaltimento e per l’uso dei prodotti derivati di cui all’allegato IV, alimenti per animali da compagnia, pelli di ungulati, piume e piumino, pellicce conformi …) vanno aggiunti, ai sensi del nuovo Regolamento 294/2013:
-“benzina e combustibili che soddisfano i requisiti particolari per i prodotti del processo catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 3, punto 2, lettera c); nonché;
– “prodotti oleochimici derivati da grassi fusi e che soddisfano le prescrizioni dell’allegato XIII, capo XI”.
L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede inoltre deroghe per l’impiego di materiali di categoria 2 e 3 nell’alimentazione di certi animali che non entrano nella catena alimentare, compresi gli animali da circo. Dato che alcuni animali da circo appartengono a specie normalmente utilizzate per la produzione alimentare, il nuovo Regolamento obbliga a sottoporre l’impiego di questi materiali nei mangimi degli animali da circo alle condizioni stabilite dall’articolo 13 del regolamento (UE) n. 142/2011, dall’13 del Reg. 142/2011.
Altra novità introdotta dal Regolamento Ue del 14 marzo riguarda l’applicazione delle deroghe per lo smaltimento dei S.O.A. attraverso incenerimento o sotterramento in loco, in condizioni idonee a prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica o degli animali, che saranno applicabili anche per la raccolta e lo smaltimento di api e sottoprodotti apicoli.
Quanto alle norme transitorie per lo smaltimento di piccole quantità di materiali di categoria 3 (in particolare per quelli di cui all’art. 10 lettera f) ovvero i “prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali”, si prevede che il periodo transitorio continui fino al 31 dicembre 2014.
Infine, per effetto del punto 5 dell’art. 1 del nuovo Reg. 294/2013 sono stati oggetto di modifiche ed integrazioni anche gli Allegati I, IV, V, VI, VIII, X, XI e gli allegati da XIII a XVI avuto riguardo a: diciture standard per la descrizione dei S.O.A. sui documenti di trasporto, formulazione delle deroghe concernenti l’immissione sul mercato del latte trasformato in relazione anche i prodotti a base di latte e derivati dal latte, immissione sul mercato di proteine animali trasformate, prescrizioni sui trofei di caccia, formulazione delle prescrizioni per le importazioni nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e importazioni di sangue e prodotti sanguigni. Quanto al modello di certificato sanitario, attualmente in uso per il trasporto delle partite di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati, è prevista una proroga all’uso fino al 26 dicembre di quest’anno.

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