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Stefano Maglia

Modifiche alla disciplina del deposito temporaneo

di Stefano Maglia, Elena Mussida

Categoria: Rifiuti

(* Tratto da IL CODICE DEI RIFIUTI, di Stefano Maglia, ED. TuttoAmbiente)

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Il decreto legislativo del 3 settembre 2020, n. 116 ha mutato la definizione di deposito temporaneo che era contenuta nell’art. 183 lett. bb) del D.L.vo 152/2006 e ha, inoltre, inserito una nuova disposizione interamente dedicata all’istituto in esame, ossia l’art. 185 bis, rubricato “Deposito temporaneo prima della raccolta” che contiene, peraltro, alcune delle condizioni per l’applicabilità dell’istituto già indicate nel precedente art. 183 lett. bb).

Il nuovo art. 183 lett. bb) definisce “deposito temporaneo prima della raccolta” il “raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta, ai sensi dell’art. 185 bis”.

 

Prima della modifica intervenuta con il nuovo decreto legislativo l’intera disciplina del deposito temporaneo era contenuta nell’art. 183 lett bb), articolo che, come indicato nella sua rubrica, è dedicato al campo delle definizioni. Finalmente ora anche l’istituto del deposito temporaneo ha ottenuto la sua corretta collocazione: l’art. 183 lett.bb) ne contiene unicamente la definizione mentre, la sua regolamentazione è stata inserita dal legislatore in una norma ad hoc, l’art. 185 bis.

 

La prima differenza che si nota è che il deposito temporaneo, nella nuova definizione, viene indicato come deposito temporaneo prima della raccolta inteso a sua volta come raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento (e non più di “trattamento”).

Quindi, in sostanza, la nuova disciplina sembra affermare che si possa parlare di deposito prima della raccolta, che non necessita quindi di autorizzazione, solo nel caso in cui i rifiuti vengano raggruppati per essere trasportati presso un impianto di recupero e/o smaltimento. Poco cambia, a parere di chi scrive, rispetto alla precedente definizione che faceva unicamente riferimento agli impianti di trattamento, posto che il D.L.vo 152/2006 definisce come “trattamento” (definizione che non è stata modificata a seguito del recepimento delle nuove direttive) come “operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”.

Tuttavia, si segnala che la modifica afferente alla lettera bb) dell’art. 183 “deposito temporaneo prima della raccolta” è stata riformulata, come visto sopra, a seguito della Conferenza Stato Regioni. Inizialmente difatti la definizione di deposito temporaneo prima della raccolta era stata così pensata: “raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero”. La Conferenza ha manifestato contrarietà alla riformulazione della definizione proposta dal Ministero in quanto avrebbe comportato che il deposito di rifiuti presso il produttore dovesse essere necessariamente autorizzato nel caso di rifiuti non recuperabili. La Conferenza ha difatti ritenuto che le condizioni per il deposito temporaneo di cui all’art. 185 bis fossero sufficientemente cautelative anche nel caso di rifiuti destinati ad operazioni di smaltimento e quindi ha ritenuto che prevedere un’autorizzazione in questo specifico caso rappresentasse un’inutile appesantimento per le imprese e per l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione stessa.

 

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Quanto alla normativa UE recepita, la nozione di “deposito temporaneo prima della raccolta” sembrerebbe in linea con quella di “raccolta” indicata nella direttiva 2008/98, che viene definita come “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”.

Si tenga presente poi che, nei “considerando” n. 15 e 16 della Direttiva 98/2008, sempre in tema di deposito preliminare alla raccolta si precisa quanto segue:

(15) È necessario operare una distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta di rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento. Gli enti o le imprese che producono rifiuti durante le loro attività non dovrebbero essere considerati impegnati nella gestione dei rifiuti e soggetti ad autorizzazione per il deposito dei propri rifiuti in attesa della raccolta”.

“(16) Nell’ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento. Dovrebbe essere operata una distinzione tra il deposito preliminare di rifiuti in attesa della raccolta e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento, tenuto conto dell’obiettivo della presente direttiva, in funzione del tipo di rifiuti, delle dimensioni e del periodo di deposito e dell’obiettivo della raccolta. Tale distinzione dovrebbe essere operata dagli Stati membri. (…).

 

Tuttavia, non poche perplessità sorgono sul punto: la nuova normativa nazionale continua a far riferimento al termine “deposito temporaneo” che, si ricorda, non viene mai puntualmente definito dalle Direttive UE, creando così, a parere di chi scrive, un po’ di confusione terminologica. Le Direttive, difatti, identificano quello che per noi è definito come “deposito temporaneo” (inteso come attività precedente alle raccolta e quindi alla gestione rifiuti) il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, da non confondere con il deposito preliminare dei rifiuti in attesa di trattamento, che è già considerato far parte delle attività di “raccolta”. Dunque, la distinzione che invoca allora la Direttiva non è tanto quella tra il deposito di rifiuti finalizzato al trasporto un impianto piuttosto che all’altro, quanto la distinzione tra il deposito prima della raccolta e le altre forme di stoccaggio, che necessitano di autorizzazione, come il deposito preliminare. Ci si chiede allora perché il legislatore, nemmeno questa volta, abbia voluto inserire nel nostro ordinamento una chiara definizione di deposito preliminare, ma abbia voluto di fatto riformulare la “vecchia” definizione di deposito temporaneo senza che la distinzione richiesta dalla Direttiva risulti ora più chiara.

 

Relativamente alle condizioni[1] previste per l’applicazione dell’istituto in esame, il nuovo art. 185 bis, come detto, riproduce in sostanza le condizioni già previste dalla precedente disciplina, se non con qualche modifica che ci si appresta ad analizzare.

 

Il comma 1 del nuovo art. 185 bis sancisce che il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta nel rispetto di certe condizioni:

a. nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti (ovvero l’area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c., presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari di cui gli stessi sono soci);

b.esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;

c.per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei relativi prodotti.

 

Al comma 2 dell’art. 185 bis è stabilito che il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

a. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Reg. (CE) 850/2004 sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b.i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento seconda una delle seguenti modalità alternative: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30m3 di cui al massimo 10m3 di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il suddetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore all’anno;

c.i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

d. nel rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.

 

Da una prima lettura si nota, in primis, una differenza terminologica tra il primo e il secondo comma dell’art. 185 bis: il deposito indicato nel primo comma viene difatti definito come il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, che deve essere effettuato alle condizioni stabilite nello stesso comma, mentre il secondo comma fa riferimento al deposito temporaneo “in senso stretto”, che deve seguire altre condizioni elencante alle lettere a), b) e c).

Il vocabolario definisce la voce “raggruppamento” come l’azione di riunire in uno o più gruppi”, mentre il deposito viene indentificato nell’azione di “posare, lasciare in un luogo”

Ci si chiede pertanto se questa distinzione lessicale sia stata effettuata di proposito dal legislatore per distinguere di fatto due diverse ipotesi di deposito prima della raccolta: un “raggruppamento” di rifiuti che non possa ancora essere definito come vero e proprio deposito temporaneo in quanto i rifiuti sono stati unicamente “raggruppati” (perché ad esempio in attesa di analisi) nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti e il deposito temporaneo “in senso stretto” che deve rispettare tutte le condizioni elencate dal secondo comma, tra le quali quelle relative ai limiti temporali e quantitativi e il raggruppamento dei rifiuti per categorie omogene.

La ipotizzata distinzione sembrerebbe essere in linea anche con quanto disposto dall’art. 190 del D.L.vo 152/2006 in tema di tenuta dei registri di carico e scarico che, come noto, prevede l’obbligo per il produttore di registrare i rifiuti entro 10 giorni dalla produzione degli stessi; così, interpretando l’art. 185 bis come sopra descritto, sembrerebbe che entro il limite temporale dei 10 giorni dalla produzione del rifiuto possa effettuarsi quel “raggruppamento” disciplinato dal comma 1, mentre, superato detto limite debba applicarsi la “vera disciplina” sul deposito temporaneo prima della raccolta indicata al secondo comma, con tutte le prescrizioni e limitazioni che ne conseguono.

 

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Successivamente, alla lettera b) del primo comma dell’art. 185 bis, emerge una nuova ipotesi di deposito, introdotta in sede di Commissione Ambiente Senato, dedicata ai rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario: in questo caso il deposito preliminare alla raccolta potrà essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita.

Va precisato che il D.Lvo 116/2020, che ha riformato la disciplina relativa alla responsabilità estesa del produttore, ha previsto che i soggetti già sottoposti a regimi EPR (Extended Producer Responsability) istituiti prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legislativo devono conformarsi alle disposizioni da esso dettate in materia di responsabilità estesa del produttore entro il 5 gennaio 2023.

Come noto, esistono già per determinate categorie di rifiuti regimi di responsabilità estesa (es. oli e grassi vegetali ed animali esausti, rifiuti di beni in polietilene ecc.). Per questa tipologia di rifiuti sono già applicabili le disposizioni relative al deposito temporaneo ai sensi del nuovo art. 185 bis, e quindi, ad esempio, i distributori dei prodotti potranno già ritirare presso i propri punti vendita tali rifiuti.

Novità anche per i per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge: qui il deposito preliminare alla raccolta potrà essere effettuato, ai sensi della lettera c), presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

Sul punto, la stessa relazione illustrativa del D.L.vo 116/2020 ha precisato che “Il comma in esame introduce il nuovo articolo 185 bis, dettando una disciplina del deposito temporaneo prima della raccolta. Al fine di attivare la raccolta di alcune tipologie di rifiuti direttamente presso i punti vendita è stata inserita la possibilità di effettuare il deposito preliminare alla presso i locali del punto vendita dei distributori e, solo per i rifiuti da costruzione e demolizione, presso le aree di pertinenza dei punti di vendita”.

 

Nessuna modifica, invece, per quanto riguarda i limiti quantitativi e temporali del deposito rifiuti che sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo sempre una delle seguenti modalità alternative già indicate nel precedente art. 183, lett bb): con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

 

In relazione, invece, al raggruppamento dei rifiuti per categorie omogenee, si segnala che la formulazione originaria della lettera c) del secondo comma dell’art. 185 bis prevedeva che i rifiuti in regime di deposito temporaneo fossero raggruppati per categorie omogenee identificate dal codice EER, nel rispetto delle relative norme tecniche. Tale riferimento al codice EER è tuttavia stato eliminato a seguito del parere reso dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Provincie Autonome, quindi, di fatto, non sarà necessario identificare i rifiuti raggruppati in deposito con specifico codice EER.

L’indicazione dei codici EER, tuttavia, poteva essere una buona opportunità per chiarire una volta per tutte le modalità precise con i rifiuti cui devono essere suddivisi in “categorie omogenee” ai fini del deposito temporaneo. Scompare inoltre, nella nuova formulazione dell’art. 185 bis, il riferimento all’emanazione di un decreto ministeriale per l’individuazione di alcune categorie di rifiuto e le relative modalità di gestione del deposito temporaneo, che invece era indicata nel “vecchio” n.5 dell’art. 183 lett. bb).

 

In ultimo, concludendo così l’analisi della nuova disposizione, si richiama l’ultima parte dell’art. 185 bis, il comma 3, il quale precisa espressamente che il deposito temporaneo prima della raccolta, effettuato alle condizioni dei commi precedenti, non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente.

 

Piacenza, 29 ottobre 2020

 

[1] Sul punto si veda S.MAGLIA, Il deposito temporaneo: facciamo chiarezza sulle sue condizioni, consultabile sul sito tuttoambiente.it; S.MAGLIA, La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, Deposito temporaneo, quesiti dal n. 96. al n.110; S.MAGLIA, P.PIPERE, L.PRATI, L.BENEDUSI, Gestione ambientale, Il deposito temporaneo di rifiuti presso il luogo di produzione.

 

 

 

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