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MUD 2023. Soggetti obbligati e modalità di compilazione

di Paolo Pipere

Categoria: Rifiuti

Con il Modello Unico di Dichiarazione ambientale si realizza la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti, disciplinata dall’articolo 189 del D.Lgs. 152/2006. La rilevazione statistica, che coinvolge ogni anno oltre quattrocentomila unità locali di enti e imprese, è relativa alla produzione, al trattamento, alla raccolta e trasporto, all’intermediazione e al commercio senza detenzione di rifiuti riferiti all’anno precedente rispetto a quello di presentazione.
Quasi ogni anno, però, viene prevista una ridefinizione della struttura e dei contenuti informativi della dichiarazione e un’immediata applicazione delle nuove disposizioni, in luogo di un differimento delle nuove modalità di compilazione all’anno successivo.
Anche il 2023 sembra confermare che l’eccezione si è ormai trasformata in una regola, perché le voci, non ufficialmente confermate, di una modifica delle modalità di raccolta dei dati si fanno insistenti.
Le conseguenze di queste scelte sono evidenti. Le imprese e gli enti tenuti a compilare e ad inviare telematicamente il MUD, non essendo stati preventivamente informati della necessità di raccogliere e mantenere disaggregati determinati dati, si trovano a dovere affannosamente ricostruire quelle informazioni che, invece, avrebbero potuto rilevare ed elaborare puntualmente nel corso dell’anno. Questo modo di procedere rischia di compromettere l’accuratezza e l’affidabilità dei dati raccolti, obiettivi fondamentali di ogni rilevazione statistica.
L’attuale disciplina del MUD è dettata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 – “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022” – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2022. La dichiarazione, di norma, deve essere presentata entro il 30 aprile.
Se il nuovo decreto venisse pubblicato entro il 1° marzo le modifiche si applicherebbero immediatamente e il termine di presentazione della dichiarazione sarebbe fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della norma. Lo slittamento della scadenza è, infatti, disposto dall’art. 6, comma 2-bis, della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 , la norma che ha istituito il MUD.
Nel caso in cui il DPCM fosse pubblicato dopo il 1° marzo, invece, le modifiche si applicherebbero dall’anno successivo e il termine di presentazione resterebbe immutato. Infine, se per l’anno in corso si rinunciasse a introdurre modifiche al contenuto informativo del MUD la scadenza sarebbe confermata al 30 aprile e le modalità di compilazione sarebbero quelle definite dal DPCM 17 dicembre 2021.

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