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MUD 2023. Soggetti obbligati e modalità di compilazione
di Paolo Pipere
Categoria: Rifiuti
Con il Modello Unico di Dichiarazione ambientale si realizza la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti, disciplinata dall’articolo 189 del D.Lgs. 152/2006. La rilevazione statistica, che coinvolge ogni anno oltre quattrocentomila unità locali di enti e imprese, è relativa alla produzione, al trattamento, alla raccolta e trasporto, all’intermediazione e al commercio senza detenzione di rifiuti riferiti all’anno precedente rispetto a quello di presentazione. Quasi ogni anno, però, viene prevista una ridefinizione della struttura e dei contenuti informativi della dichiarazione e un’immediata applicazione delle nuove disposizioni, in luogo di un differimento delle nuove modalità di compilazione all’anno successivo. Anche il 2023 sembra confermare che l’eccezione si è ormai trasformata in una regola, perché le voci, non ufficialmente confermate, di una modifica delle modalità di raccolta dei dati si fanno insistenti. Le conseguenze di queste scelte sono evidenti. Le imprese e gli enti tenuti a compilare e ad inviare telematicamente il MUD, non essendo stati preventivamente informati della necessità di raccogliere e mantenere disaggregati determinati dati, si trovano a dovere affannosamente ricostruire quelle informazioni che, invece, avrebbero potuto rilevare ed elaborare puntualmente nel corso dell’anno. Questo modo di procedere rischia di compromettere l’accuratezza e l’affidabilità dei dati raccolti, obiettivi fondamentali di ogni rilevazione statistica. L’attuale disciplina del MUD è dettata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 – “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022” – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2022. La dichiarazione, di norma, deve essere presentata entro il 30 aprile. Se il nuovo decreto venisse pubblicato entro il 1° marzo le modifiche si applicherebbero immediatamente e il termine di presentazione della dichiarazione sarebbe fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della norma. Lo slittamento della scadenza è, infatti, disposto dall’art. 6, comma 2-bis, della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 , la norma che ha istituito il MUD. Nel caso in cui il DPCM fosse pubblicato dopo il 1° marzo, invece, le modifiche si applicherebbero dall’anno successivo e il termine di presentazione resterebbe immutato. Infine, se per l’anno in corso si rinunciasse a introdurre modifiche al contenuto informativo del MUD la scadenza sarebbe confermata al 30 aprile e le modalità di compilazione sarebbero quelle definite dal DPCM 17 dicembre 2021.
Soggetti Obbligati L’insieme di soggetti obbligati a presentare il MUD è fondamentalmente definito dall’articolo 189 del D.Lgs. 152/2006. La disposizione, pur essendo stata riscritta dal D.Lgs. 116/2020, non ha modificato l’elenco dei soggetti obbligati se non per le attività di manicure e pedicure, che non sono tenute a compilare il MUD con riferimento ai rifiuti pericolosi per effetto dell’esenzione – sia pur mal formulata – prevista dall’art. 190, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 . Nelle istruzioni ufficiali di compilazione, però, queste attività non sono indicate tra quelle alle quali si applica un’esclusione. Le imprese e gli enti tenuti a effettuare la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti sono: – chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (compresi i produttori che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi); – i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; – le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti; – i Consorzi e i sistemi riconosciuti istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti; – le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (con le esclusioni in precedenza indicate); – le imprese e gli enti che occupano complessivamente più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti (speciali) non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), pertanto: “i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali o artigianali, i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie”; – i gestori di “circuiti organizzati di raccolta”, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali; – i soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; – i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche individuati dal D.Lgs. 49/2014.
Proliferazione dei moduli Il DPCM 17 dicembre 2021 ha introdotto nuove schede e moduli che sono stati aggiunti ai precedenti con un criterio di accumulazione, di stratificazione. Dati in passato rilevati con un modulo adatto a documentare, per esempio, le modalità di trattamento di ogni tipologia di rifiuto gestito in un impianto (Moduli MG), e chiaramente distinguibili l’una dall’altra grazie al codice identificativo desunto dall’elenco europeo, ora richiedono la compilazione di una pluralità di schede: una per i rifiuti di imballaggio, una per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la scheda preesistente per le altre tipologie. Allo stesso modo le schede “specializzate”, come ad esempio la nuova Scheda riciclaggio con la quale si documenta anche il trattamento dei rifiuti di imballaggio, si aggiungono alle precedenti Schede Imballaggio (IMB) e ai Moduli MG-IMB (con i quali si documenta ogni trattamento, e quindi anche il riciclaggio, di questa tipologia di rifiuto), con un criterio che non sembra essere in alcun modo giustificato.
Scheda riciclaggio In particolare, la Scheda riciclaggio, come precisato dalle istruzioni ufficiali di compilazione, deve essere compilata da: “da tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana e, nello specifico, sulle frazioni merceologiche e relativi codici EER riportati nella scheda stessa e che, per effetto di tali operazioni, generano end of waste, materie prime seconde, prodotti, materiali o sostanze”. I rifiuti di imballaggio dei quali documentare l’avvenuto trattamento sono, quindi, sia quelli di provenienza urbana sia quelli prodotti dalle attività economiche. La Scheda riciclaggio richiede al gestore dell’impianto, e non – come sarebbe stato più logico – al soggetto che ha effettuato la raccolta, di precisare la classificazione dei rifiuti di imballaggio (urbani o speciali) che ha preso in carico. Per ognuna delle frazioni di rifiuto elencate – vetro, plastica, carta e cartone, legno, metalli, prodotti tessili – deve essere compilata una scheda riciclaggio. Come anticipato, però, il gestore di un impianto di trattamento di rifiuti di imballaggio deve compilare, oltre alle Schede Riciclaggio, anche la Comunicazione imballaggi e, in particolare, la Scheda IMB (Gestione rifiuti da imballaggio) allo scopo di comunicare i rifiuti, compresi tra quelli preimpostati (tutti i rifiuti di imballaggio classificati come non pericolosi), che il dichiarante ha: • Ricevuto da terzi, compresa altra unità locale dello stesso dichiarante, distinguendo tra superfici pubbliche e private; • Prodotto nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione; • Recuperato o smaltito, anche se ricevuto o prodotto in anni precedenti quello cui si riferisce la comunicazione. Il Modulo MG-IMB, infine, impone di precisare le operazioni di recupero o smaltimento alle quali è stata sottoposta la specifica tipologia di rifiuto, esattamente come la Scheda Riciclaggio. La nuova struttura della dichiarazione impone perciò al gestore di un impianto di recupero che effettua tra le altre operazioni di trattamento anche il riciclo dei rifiuti di imballaggio di compilare: – la Comunicazione rifiuti, in particolare la Scheda rifiuti con i Moduli MG per documentare il trattamento dei rifiuti diversi da quelli di imballaggio; – la Comunicazione imballaggi, Scheda IMB con il modulo MG IMB (modulo gestione rifiuti di imballaggio) per i rifiuti di imballaggio sottoposti a qualsiasi operazione di smaltimento o recupero, compreso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, – la Scheda riciclaggio, per i rifiuti di imballaggio di provenienza urbana o meno, riciclati o preparati per il riutilizzo.
Inediti obblighi per i trasportatori dei nuovi rifiuti urbani Con il DPCM del 2021 è stata modificata l’articolazione della Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione, che ora non deve più essere più compilata esclusivamente dal “soggetto responsabile del servizio integrato di gestione dei rifiuti” ma anche dai trasportatori di rifiuti che hanno raccolto i nuovi rifiuti urbani dalle utenze non domestiche al di fuori dell’ambito del servizio pubblico di raccolta. Per effetto di questa scelta, ad esempio, i trasportatori di rifiuti di imballaggio ritirati presso un’impresa industriale sono tenuti ad operare una distinzione tra scatole di cartone degli uffici o delle mense (dal 1° gennaio 2021 classificate come rifiuti urbani) e quelle dei magazzini connessi alle aree di lavorazione industriale (classificate come rifiuti speciali). Questi trasportatori, magari iscritti alla categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, dovranno compilare il MUD Comuni, imputando i dati online, per i rifiuti di imballaggio in cartone raccolti presso un’impresa industriale ma provenienti dagli uffici (rifiuti urbani), oltre al MUD ordinario – Comunicazione rifiuti – per i rifiuti di imballaggio in cartone raccolti presso i magazzini di quell’impresa (rifiuti speciali). Nella compilazione del MUD comuni i trasportatori che nel 2022 hanno raccolto anche rifiuti urbani da utenze non domestiche dovranno precisare con i moduli RT-NON PUB la singola utenza dalla quale hanno raccolto i nuovi rifiuti urbani, così come la tipologia e quantità di rifiuti urbani raccolti, e con i moduli DR-U gli impianti di destinazione dei rifiuti di imballaggio classificati come rifiuti urbani, presumibilmente gli stessi che dovranno indicare nei moduli DR associati alla scheda RIF della comunicazione rifiuti, con l’evidente impossibilità di precisare le quantità di rifiuti urbani e quella di rifiuti speciali conferita al medesimo impianto, perché la stessa tipologia di rifiuti, nel caso delle attività industriali e artigianali, è classificata come urbana o speciale in funzione della superficie aziendale di produzione (locali in cui si svolgono le lavorazione e magazzini funzionali all’esercizio dell’attività oppure uffici e mense). Difficile comprendere perché si sia previsto un adempimento di tale complessità, dato che tutti i Comuni necessariamente ricevono da ogni utenza non domestica i dati relativi ai rifiuti avviati autonomamente al recupero, già aggregati per ogni unità locale nell’attestazione del gestore dell’impianto di recupero che li ha presi in carico. Tale comunicazione, infatti, è indispensabile per poter beneficiare della riduzione dell’ammontare della componente variabile della tassa, nel caso in cui solo una parte dei rifiuti siano stati avviati al recupero, o dell’esenzione dall’obbligo di corrispondere la componente variabile, nel caso in cui tutti i rifiuti urbani siano stati autonomamente avviati al recupero.
Istruzioni da migliorare La Scheda centri di raccolta RAEE (CR RAEE) deve essere compilata esclusivamente per la raccolta (“deposito preliminare alla raccolta”, considerato come fase della “raccolta”) e non per le operazioni di trattamento, per le quali è prevista la scheda TRA RAEE, ma paradossalmente nella Scheda centri di raccolta RAEE è richiesto di specificare le attività di trattamento di recupero o di smaltimento effettuate presso l’unità locale. È stata mantenuta la Scheda materiali (SMAT) per i materiali ottenuti da trattamenti di recupero che realizzano la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) anche se il MITE ha precisato che fino a quando non sarà approvato un nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico l’annotazione sul registro di tali materiali non è possibile né richiesta.
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MUD 2023. Soggetti obbligati e modalità di compilazione
di Paolo Pipere
Con il Modello Unico di Dichiarazione ambientale si realizza la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti, disciplinata dall’articolo 189 del D.Lgs. 152/2006. La rilevazione statistica, che coinvolge ogni anno oltre quattrocentomila unità locali di enti e imprese, è relativa alla produzione, al trattamento, alla raccolta e trasporto, all’intermediazione e al commercio senza detenzione di rifiuti riferiti all’anno precedente rispetto a quello di presentazione.
Quasi ogni anno, però, viene prevista una ridefinizione della struttura e dei contenuti informativi della dichiarazione e un’immediata applicazione delle nuove disposizioni, in luogo di un differimento delle nuove modalità di compilazione all’anno successivo.
Anche il 2023 sembra confermare che l’eccezione si è ormai trasformata in una regola, perché le voci, non ufficialmente confermate, di una modifica delle modalità di raccolta dei dati si fanno insistenti.
Le conseguenze di queste scelte sono evidenti. Le imprese e gli enti tenuti a compilare e ad inviare telematicamente il MUD, non essendo stati preventivamente informati della necessità di raccogliere e mantenere disaggregati determinati dati, si trovano a dovere affannosamente ricostruire quelle informazioni che, invece, avrebbero potuto rilevare ed elaborare puntualmente nel corso dell’anno. Questo modo di procedere rischia di compromettere l’accuratezza e l’affidabilità dei dati raccolti, obiettivi fondamentali di ogni rilevazione statistica.
L’attuale disciplina del MUD è dettata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 – “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022” – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2022. La dichiarazione, di norma, deve essere presentata entro il 30 aprile.
Se il nuovo decreto venisse pubblicato entro il 1° marzo le modifiche si applicherebbero immediatamente e il termine di presentazione della dichiarazione sarebbe fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della norma. Lo slittamento della scadenza è, infatti, disposto dall’art. 6, comma 2-bis, della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 , la norma che ha istituito il MUD.
Nel caso in cui il DPCM fosse pubblicato dopo il 1° marzo, invece, le modifiche si applicherebbero dall’anno successivo e il termine di presentazione resterebbe immutato. Infine, se per l’anno in corso si rinunciasse a introdurre modifiche al contenuto informativo del MUD la scadenza sarebbe confermata al 30 aprile e le modalità di compilazione sarebbero quelle definite dal DPCM 17 dicembre 2021.
Soggetti Obbligati
L’insieme di soggetti obbligati a presentare il MUD è fondamentalmente definito dall’articolo 189 del D.Lgs. 152/2006. La disposizione, pur essendo stata riscritta dal D.Lgs. 116/2020, non ha modificato l’elenco dei soggetti obbligati se non per le attività di manicure e pedicure, che non sono tenute a compilare il MUD con riferimento ai rifiuti pericolosi per effetto dell’esenzione – sia pur mal formulata – prevista dall’art. 190, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 . Nelle istruzioni ufficiali di compilazione, però, queste attività non sono indicate tra quelle alle quali si applica un’esclusione.
Le imprese e gli enti tenuti a effettuare la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti sono:
– chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (compresi i produttori che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi);
– i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
– le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
– i Consorzi e i sistemi riconosciuti istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
– le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (con le esclusioni in precedenza indicate);
– le imprese e gli enti che occupano complessivamente più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti (speciali) non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), pertanto: “i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali o artigianali, i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie”;
– i gestori di “circuiti organizzati di raccolta”, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali;
– i soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
– i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche individuati dal D.Lgs. 49/2014.
Proliferazione dei moduli
Il DPCM 17 dicembre 2021 ha introdotto nuove schede e moduli che sono stati aggiunti ai precedenti con un criterio di accumulazione, di stratificazione. Dati in passato rilevati con un modulo adatto a documentare, per esempio, le modalità di trattamento di ogni tipologia di rifiuto gestito in un impianto (Moduli MG), e chiaramente distinguibili l’una dall’altra grazie al codice identificativo desunto dall’elenco europeo, ora richiedono la compilazione di una pluralità di schede: una per i rifiuti di imballaggio, una per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la scheda preesistente per le altre tipologie.
Allo stesso modo le schede “specializzate”, come ad esempio la nuova Scheda riciclaggio con la quale si documenta anche il trattamento dei rifiuti di imballaggio, si aggiungono alle precedenti Schede Imballaggio (IMB) e ai Moduli MG-IMB (con i quali si documenta ogni trattamento, e quindi anche il riciclaggio, di questa tipologia di rifiuto), con un criterio che non sembra essere in alcun modo giustificato.
Scheda riciclaggio
In particolare, la Scheda riciclaggio, come precisato dalle istruzioni ufficiali di compilazione, deve essere compilata da: “da tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana e, nello specifico, sulle frazioni merceologiche e relativi codici EER riportati nella scheda stessa e che, per effetto di tali operazioni, generano end of waste, materie prime seconde, prodotti, materiali o sostanze”.
I rifiuti di imballaggio dei quali documentare l’avvenuto trattamento sono, quindi, sia quelli di provenienza urbana sia quelli prodotti dalle attività economiche.
La Scheda riciclaggio richiede al gestore dell’impianto, e non – come sarebbe stato più logico – al soggetto che ha effettuato la raccolta, di precisare la classificazione dei rifiuti di imballaggio (urbani o speciali) che ha preso in carico.
Per ognuna delle frazioni di rifiuto elencate – vetro, plastica, carta e cartone, legno, metalli, prodotti tessili – deve essere compilata una scheda riciclaggio.
Come anticipato, però, il gestore di un impianto di trattamento di rifiuti di imballaggio deve compilare, oltre alle Schede Riciclaggio, anche la Comunicazione imballaggi e, in particolare, la Scheda IMB (Gestione rifiuti da imballaggio) allo scopo di comunicare i rifiuti, compresi tra quelli preimpostati (tutti i rifiuti di imballaggio classificati come non pericolosi), che il dichiarante ha:
• Ricevuto da terzi, compresa altra unità locale dello stesso dichiarante, distinguendo tra superfici pubbliche e private;
• Prodotto nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
• Recuperato o smaltito, anche se ricevuto o prodotto in anni precedenti quello cui si riferisce la comunicazione.
Il Modulo MG-IMB, infine, impone di precisare le operazioni di recupero o smaltimento alle quali è stata sottoposta la specifica tipologia di rifiuto, esattamente come la Scheda Riciclaggio.
La nuova struttura della dichiarazione impone perciò al gestore di un impianto di recupero che effettua tra le altre operazioni di trattamento anche il riciclo dei rifiuti di imballaggio di compilare:
– la Comunicazione rifiuti, in particolare la Scheda rifiuti con i Moduli MG per documentare il trattamento dei rifiuti diversi da quelli di imballaggio;
– la Comunicazione imballaggi, Scheda IMB con il modulo MG IMB (modulo gestione rifiuti di imballaggio) per i rifiuti di imballaggio sottoposti a qualsiasi operazione di smaltimento o recupero, compreso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo,
– la Scheda riciclaggio, per i rifiuti di imballaggio di provenienza urbana o meno, riciclati o preparati per il riutilizzo.
Inediti obblighi per i trasportatori dei nuovi rifiuti urbani
Con il DPCM del 2021 è stata modificata l’articolazione della Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione, che ora non deve più essere più compilata esclusivamente dal “soggetto responsabile del servizio integrato di gestione dei rifiuti” ma anche dai trasportatori di rifiuti che hanno raccolto i nuovi rifiuti urbani dalle utenze non domestiche al di fuori dell’ambito del servizio pubblico di raccolta.
Per effetto di questa scelta, ad esempio, i trasportatori di rifiuti di imballaggio ritirati presso un’impresa industriale sono tenuti ad operare una distinzione tra scatole di cartone degli uffici o delle mense (dal 1° gennaio 2021 classificate come rifiuti urbani) e quelle dei magazzini connessi alle aree di lavorazione industriale (classificate come rifiuti speciali). Questi trasportatori, magari iscritti alla categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, dovranno compilare il MUD Comuni, imputando i dati online, per i rifiuti di imballaggio in cartone raccolti presso un’impresa industriale ma provenienti dagli uffici (rifiuti urbani), oltre al MUD ordinario – Comunicazione rifiuti – per i rifiuti di imballaggio in cartone raccolti presso i magazzini di quell’impresa (rifiuti speciali).
Nella compilazione del MUD comuni i trasportatori che nel 2022 hanno raccolto anche rifiuti urbani da utenze non domestiche dovranno precisare con i moduli RT-NON PUB la singola utenza dalla quale hanno raccolto i nuovi rifiuti urbani, così come la tipologia e quantità di rifiuti urbani raccolti, e con i moduli DR-U gli impianti di destinazione dei rifiuti di imballaggio classificati come rifiuti urbani, presumibilmente gli stessi che dovranno indicare nei moduli DR associati alla scheda RIF della comunicazione rifiuti, con l’evidente impossibilità di precisare le quantità di rifiuti urbani e quella di rifiuti speciali conferita al medesimo impianto, perché la stessa tipologia di rifiuti, nel caso delle attività industriali e artigianali, è classificata come urbana o speciale in funzione della superficie aziendale di produzione (locali in cui si svolgono le lavorazione e magazzini funzionali all’esercizio dell’attività oppure uffici e mense).
Difficile comprendere perché si sia previsto un adempimento di tale complessità, dato che tutti i Comuni necessariamente ricevono da ogni utenza non domestica i dati relativi ai rifiuti avviati autonomamente al recupero, già aggregati per ogni unità locale nell’attestazione del gestore dell’impianto di recupero che li ha presi in carico. Tale comunicazione, infatti, è indispensabile per poter beneficiare della riduzione dell’ammontare della componente variabile della tassa, nel caso in cui solo una parte dei rifiuti siano stati avviati al recupero, o dell’esenzione dall’obbligo di corrispondere la componente variabile, nel caso in cui tutti i rifiuti urbani siano stati autonomamente avviati al recupero.
Istruzioni da migliorare

La Scheda centri di raccolta RAEE (CR RAEE) deve essere compilata esclusivamente per la raccolta (“deposito preliminare alla raccolta”, considerato come fase della “raccolta”) e non per le operazioni di trattamento, per le quali è prevista la scheda TRA RAEE, ma paradossalmente nella Scheda centri di raccolta RAEE è richiesto di specificare le attività di trattamento di recupero o di smaltimento effettuate presso l’unità locale.
È stata mantenuta la Scheda materiali (SMAT) per i materiali ottenuti da trattamenti di recupero che realizzano la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) anche se il MITE ha precisato che fino a quando non sarà approvato un nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico l’annotazione sul registro di tali materiali non è possibile né richiesta.
Piacenza, 16 febbraio 2023
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