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Nel caso in cui il formulario venga compilato con l’indicazione di un peso di partenza presunto deve sempre essere barrata l’opzione di “peso da verificarsi a destino”?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
Il DM 1 aprile 1998, n. 145 consente alle aziende di trascrivere il peso “a destino”: infatti, nell’allegato B del predetto decreto, al punto 6) è prevista l’indicazione in “Kg o litri “e il “peso da verificarsi a destino”. Apparentemente queste indicazioni potrebbero sembrare alternative. Sennonché la Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico/scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, al punto 1), lett. t), così si esprime: “t) alla voce «quantità», casella 6, terza sezione, dell’allegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998, deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella «(–)» relativa alla voce «Peso da verificarsi a destino» nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l’indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione”. Da questa formulazione si comprende indubbiamente come queste indicazioni non siano alternative, ma che occorra sempre indicare il peso in Kg o litri ed eventualmente prescegliere anche l’opzione di verifica a destinazione, qualora ricorrano le condizioni prescritte dalla norma. Il fatto di avvalersi della possibilità di verificare il peso dei rifiuti trasportati presso il sito finale di destinazione non esime affatto dall’indicare comunque un peso indicativo all’atto della partenza dei rifiuti medesimi; peraltro verosimilmente il peso di partenza e quello di arrivo saranno differenti, o quantomeno le probabilità che lo siano sono estremamente elevate. Questo discorso ha un senso chiaramente qualora ricorrano le cause richiamate dalla norma e quindi in concreto:
– non devono essere presenti sistemi di pesatura, rendendo quindi impossibile provvedervi;
– la natura dei rifiuti deve essere tale da consentire possibili variazioni nel peso stesso (circostanza che può verificarsi proprio con riferimento ai rifiuti liquidi).
Quindi, in conclusione, la presenza di una di queste due condizioni, giustifica la possibilità di procedere alla verifica del peso effettivo presso il luogo di destinazione dei rifiuti ed in quel momento potrà certamente riscontrarsi una difformità tra il peso dichiarato e quello successivamente accertato. Diversamente, verrebbe meno l’obiettivo stesso della normativa sopra richiamata in materia. Precisato, dunque, che l’opzione “peso da verificarsi a destino” non esclude l’indicazione dello stesso in Kg o litri, dalle norme sopra riportate non emerge in nessun caso che la copia del formulario di identificazione, da conservarsi presso la sede di destinazione, debba essere integrata da copia dello “scontrino” di pesatura del rifiuto: peraltro, qualora si voglia allegarla per esigenze di chiarezza e precisione, si tenga presente che ciò è comunque possibile, pur se non richiesto. Del resto, in sede di controllo degli organi di vigilanza, questi non possono pretendere la copia dello scontrino di pesatura, avvalendosi, magari, della minaccia di una sanzione. La normativa (art. 258) individua infatti quale soggetto autore dell’illecito, colui che effettua il trasporto in assenza del formulario ovvero colui che lo compila in modo inesatto ovvero incompleto, non richiamando quindi espressamente il soggetto che lo riceve. Tuttavia, occorre tenere presente un principio generale che anima l’impianto sanzionatorio del D.L.vo 152/06, rappresentato dal dovere di cooperazione fra tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti, al fine di una loro maggiore responsabilizzazione (art. 178). Questo principio generale, che impone oneri di controllo e di diligenza su ogni soggetto coinvolto nella gestione dei rifiuti, sovrintende ad ogni intervento interpretativo sulle norme del D.L.vo 152/06 – Parte IV in tema di responsabilità.
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Nel caso in cui il formulario venga compilato con l’indicazione di un peso di partenza presunto deve sempre essere barrata l’opzione di “peso da verificarsi a destino”?
di Stefano Maglia
Il DM 1 aprile 1998, n. 145 consente alle aziende di trascrivere il peso “a destino”: infatti, nell’allegato B del predetto decreto, al punto 6) è prevista l’indicazione in “Kg o litri “e il “peso da verificarsi a destino”. Apparentemente queste indicazioni potrebbero sembrare alternative. Sennonché la Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico/scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, al punto 1), lett. t), così si esprime: “t) alla voce «quantità», casella 6, terza sezione, dell’allegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998, deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella «(–)» relativa alla voce «Peso da verificarsi a destino» nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l’indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione”.
Da questa formulazione si comprende indubbiamente come queste indicazioni non siano alternative, ma che occorra sempre indicare il peso in Kg o litri ed eventualmente prescegliere anche l’opzione di verifica a destinazione, qualora ricorrano le condizioni prescritte dalla norma.
Il fatto di avvalersi della possibilità di verificare il peso dei rifiuti trasportati presso il sito finale di destinazione non esime affatto dall’indicare comunque un peso indicativo all’atto della partenza dei rifiuti medesimi; peraltro verosimilmente il peso di partenza e quello di arrivo saranno differenti, o quantomeno le probabilità che lo siano sono estremamente elevate.
Questo discorso ha un senso chiaramente qualora ricorrano le cause richiamate dalla norma e quindi in concreto:
– non devono essere presenti sistemi di pesatura, rendendo quindi impossibile provvedervi;
– la natura dei rifiuti deve essere tale da consentire possibili variazioni nel peso stesso (circostanza che può verificarsi proprio con riferimento ai rifiuti liquidi).
Quindi, in conclusione, la presenza di una di queste due condizioni, giustifica la possibilità di procedere alla verifica del peso effettivo presso il luogo di destinazione dei rifiuti ed in quel momento potrà certamente riscontrarsi una difformità tra il peso dichiarato e quello successivamente accertato. Diversamente, verrebbe meno l’obiettivo stesso della normativa sopra richiamata in materia.
Precisato, dunque, che l’opzione “peso da verificarsi a destino” non esclude l’indicazione dello stesso in Kg o litri, dalle norme sopra riportate non emerge in nessun caso che la copia del formulario di identificazione, da conservarsi presso la sede di destinazione, debba essere integrata da copia dello “scontrino” di pesatura del rifiuto: peraltro, qualora si voglia allegarla per esigenze di chiarezza e precisione, si tenga presente che ciò è comunque possibile, pur se non richiesto.
Del resto, in sede di controllo degli organi di vigilanza, questi non possono pretendere la copia dello scontrino di pesatura, avvalendosi, magari, della minaccia di una sanzione.
La normativa (art. 258) individua infatti quale soggetto autore dell’illecito, colui che effettua il trasporto in assenza del formulario ovvero colui che lo compila in modo inesatto ovvero incompleto, non richiamando quindi espressamente il soggetto che lo riceve.
Tuttavia, occorre tenere presente un principio generale che anima l’impianto sanzionatorio del D.L.vo 152/06, rappresentato dal dovere di cooperazione fra tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti, al fine di una loro maggiore responsabilizzazione (art. 178). Questo principio generale, che impone oneri di controllo e di diligenza su ogni soggetto coinvolto nella gestione dei rifiuti, sovrintende ad ogni intervento interpretativo sulle norme del D.L.vo 152/06 – Parte IV in tema di responsabilità.
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