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Stefano Maglia

Non rischiare: adotta un Modello 231

di Fabrizio Salmi

Categoria: Responsabilità ambientali

Chi mai si sognerebbe di adottare un modello che prevede come conseguenza un organo di vigilanza atto a verificare la liceità di ogni propria azione? Ma, soprattutto, quale azienda potrebbe mai pensare di attenersi fedelmente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01?
 

La risposta viene fornita dall’atteggiamento mostrato dalle imprese stesse le quali tendono a divincolarsi dall’obbligo di adozione del modello organizzativo preferendo correre il rischio di incorrere in sanzioni non solo pecuniarie, ma che vanno a minacciare la reputazione delle stesse (v. Perché alle aziende serve un Modello Organizzativo 231?).
 

Il D.Lgs. 231/01, infatti, è stato introdotto con l’obiettivo di cambiare radicalmente l’attenzione che le aziende pongono ai controlli procedurali interni per impedire che i collaboratori, sia in posizione apicale che subordinata, possano compiere i reati previsti e puniti dal Decreto stesso.
 

Lo scopo del modello organizzativo, invero, è quello di prevedere un sistema strutturato ed effettivo di prevenzione sviluppando nei soggetti che, direttamente o indirettamente, operano nell’ambito delle attività sensibili, la consapevolezza di poter determinare, in caso di comportamenti illeciti, conseguenze sanzionatorie non solo per sé stessi ma anche per la società per conto della quale operano.
 

Consulenza Modello 231: il D. Lgs. 231/2001 spiegato alle aziende
 

In realtà, però, sono poche le aziende italiane che dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo si sono dotate di un modello organizzativo, nonostante i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e le imprese di grandi e medie dimensioni siano sempre più intensi ed impongano l’adozione di un modello organizzativo in quanto elemento qualificante delle stesse.
 

Ecco, dunque, che cosa rischiano le imprese che decidono di non dotarsi di un modello organizzativo 231:
 

 

 
 
 
 

SANZIONI INTERDITTIVE

Interdizione dall’esercizio dell’attività 

 

Qualora l’ente dovesse essere ritenuto responsabile verrà applicata anche una sanzione pecuniaria

Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito
Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi
Divieto di pubblicizzare beni o servizi

 

 

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare nel corso delle indagini (e in tal caso si definiscono misure interdittive) quando sussistano gravi indizi circa la responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sia il concreto pericolo, desumibile da fondati e specifici elementi di fatto, di reiterazione di illeciti della stessa indole di quello per cui si sta procedendo all’accertamento della responsabilità.

 

 

SANZIONI PECUNIARIE

 
 

La sanzione pecuniaria è determinata dal Giudice attraverso un sistema basato su quote.

L’importo di una quota va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00.

 
 

La sanzione pecuniaria viene applicata in un numero non inferiore a 100 quote (Euro 25.800,00) né superiore a 1000 quote (Euro 1.549.000,00)
 

 

 
 

A completare questo panorama, l’art. 9, comma 1, Lett. C) del D.Lgs. 231/01 prevede la confisca come sanzione obbligatoria e autonoma rispetto alle altre previste, tesa a colpire l’ente ritenuto responsabile.
 

Il contenuto e i presupposti applicativi di tale sanzione sono precisati dallo stesso Decreto Legislativo all’art. 19, comma 1, secondo cui: Nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato”, mentre il comma 2 autorizza la confisca anche nelle forme per equivalente, replicando lo schema normativo di disposizioni già presenti sia nel codice che in leggi speciali.
 

Come se ciò non bastasse, una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 34293/2018) ha ritenuto ammissibile disporre il sequestro impeditivo in concomitanza con le misure interdittive, non essendovi incompatibilità logico-giuridica tra i due strumenti.
 

Nello specifico, trattasi di una condanna di una Srl per truffa aggravata in quanto aveva ottenuto finanziamenti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) per la creazione artificiosa di 3 serre fotovoltaiche. La difesa della Società aveva sollevato eccezioni in merito all’applicabilità nei confronti degli enti sia del sequestro impeditivo ex art. 321 c.p.p. sui beni utilizzati per commettere il reato, sia della misura interdittiva della sospensione dell’attività.
 

Consulenze ambientali per aziende, enti e professionisti
 

Per la Corte di Cassazione, nonostante l’incompatibilità tra il sequestro impeditivo e le misure interdittive potrebbe sussistere qualora la misura interdittiva avesse lo stesso effetto del sequestro impeditivo, nel caso di specie ha ritenuto il campo di applicazione del sequestro impeditivo non coincidente con quello delle misure interdittive e questo sia perché la misura interdittiva ha un effetto temporaneo, mentre il sequestro è definitivo ove, all’esito del giudizio di cognizione, sia disposta la confisca, sia perché la misura interdittiva paralizza l’uso del bene solo in maniera indiretta, mentre il sequestro colpisce il bene direttamente, impedendo che venga utilizzato per commettere altri reati.
 

Il sequestro è infatti indirizzato contro le “cose” che abbiano una potenzialità lesiva dei diritti costituzionali e, quindi, è destinato a sottrarle alla disponibilità dei soggetti, mentre le misure interdittive sono dirette contro la società.
 

Pertanto, avendo il sequestro impeditivo una finalità che la misura interdittiva non possiede, secondo la Corte di Cassazione deve ritenersi legittimo il sequestro impeditivo non essendovi dubbi sul nesso di pertinenzialità fra il reato contestato e le cose sottoposte a sequestro che, ove lasciate nella disponibilità della società, avrebbero continuato a produrre una lesione del bene giuridico protetto dalla norma penale.
 

Alla luce di una pronuncia in questi termini, non si può non tener conto del fatto che è stato presentato al Senato il disegno di legge n. 726 che prevede un’evoluzione epocale all’interno della struttura del D.Lgs. 231/01, in quanto introduce l’obbligatorietà del modello organizzativo 231.
 

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Si ricorda, infatti, che attualmente l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo è una mera facoltà rimessa alla discrezionalità dell’impresa ma che, nel caso in cui tale disegno diventasse legge, la suddetta circostanza verrebbe completamente svuotata di significato, in quanto il ddl n. 726 prevede un vero e proprio obbligo di adozione del modello organizzativo in capo agli enti.
 

Si precisa, però, che l’obbligo non verrebbe esteso a tutti gli enti che possono essere chiamati a rispondere di responsabilità amministrativa, ma solo a:

  • Società di capitali;
  • Cooperative;
  • Consortili che non rientrino nei limiti dimensionali e reddituali prevista dall’art. 2435bis c.c.

 

Dal punto di vista sanzionatorio, invece, nonostante la disciplina transitoria permetta un termine di adeguamento e, quindi, dispone che le sanzioni siano applicate dal 30.10.2019, sono previste sanzioni ingenti per le società inadempienti:
 

200.000,00 Euro nel caso in cui la società non ottemperi all’obbligo di deposito presso la Camera di Commercio della delibera di approvazione del modello;
 

200.000,00 Euro nel caso in cui la società non provveda alla nomina dell’Organismo di Vigilanza;
 

50.000,00 Euro nel caso di deposito tardivo della delibera di approvazione.
 

Dal disegno di legge in esame, dunque, emerge non solo come l’adozione di un modello organizzativo rappresenti l’unica via d’uscita per la società indagata ai sensi del D.Lgs. 231/01, ma anche come l’adozione dello stesso in una fase successiva alla contestazione preveda dei benefici per l’impresa, in quanto ciò dimostrerebbe che l’ente ha deciso di attivarsi per prevenire l’ulteriore commissione di reati della specie di quello verificatosi.
 

Ma, quindi, come ci si libera dal rischio di incorrere in una tale responsabilità?
 

In linea generale, per il principio del meglio prevenire che curare, al fine di evitare il rischio di incorrere nelle pesantissime sanzioni sopra elencate, sarebbe opportuno che le imprese iniziassero ad adottare ed efficacemente attuare un idoneo modello organizzativo volto a prevenire quei reati che, nello svolgimento dell’attività lavorativa, rappresentano un rischio per l’impresa stessa.
 

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