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Nuove norme in materia di VIA per l’Emilia Romagna
di Monica Taina
Categoria: Vas e Via
Con la L.R. 20 aprile 2012, n. 3 (B.U.R. 20/04/2012, n. 68), la Regione Emilia Romagna ha ridisegnato la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), modificando le precedenti disposizioni sull’argomento, contenute nella L.R. 9/1999. Il provvedimento, pur confermando l’impianto generale dei procedimenti previsti dalla precedente legge regionale 9/99, modifica il procedimento di VIA e di verifica (screening), introduce alcune ulteriori disposizioni per rafforzare la partecipazione dei cittadini e sostituisce tutti i precedenti allegati. Le (nuove) procedure disciplinate hanno lo scopo di prevedere e stimare l’impatto ambientale di impianti, opere o interventi, identificando e valutando le possibili alternative “… compresa la non realizzazione degli stessi…” (art. 1, co. 3). Tra le definizioni, all’art. 2, interessante quella di “soglia dimensionale”, inserita alla lettera m): “il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3 sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla presente legge”. In merito alla partecipazione dei cittadini, il successivo articolo 3,...
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Nuove norme in materia di VIA per l’Emilia Romagna
di Monica Taina
Con la L.R. 20 aprile 2012, n. 3 (B.U.R. 20/04/2012, n. 68), la Regione Emilia Romagna ha ridisegnato la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), modificando le precedenti disposizioni sull’argomento, contenute nella L.R. 9/1999. Il provvedimento, pur confermando l’impianto generale dei procedimenti previsti dalla precedente legge regionale 9/99, modifica il procedimento di VIA e di verifica (screening), introduce alcune ulteriori disposizioni per rafforzare la partecipazione dei cittadini e sostituisce tutti i precedenti allegati. Le (nuove) procedure disciplinate hanno lo scopo di prevedere e stimare l’impatto ambientale di impianti, opere o interventi, identificando e valutando le possibili alternative “… compresa la non realizzazione degli stessi…” (art. 1, co. 3). Tra le definizioni, all’art. 2, interessante quella di “soglia dimensionale”, inserita alla lettera m): “il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3 sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla presente legge”. In merito alla partecipazione dei cittadini, il successivo articolo 3,...
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