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Obbligo di relazione sulle emissioni di “sostanze classificate”, attenzione alla scadenza del 28 agosto 2021!

di Elena Mussida

Categoria: Sostanze pericolose

 

1. Contenuto e termini di presentazione della relazione

Il D.L.vo 30 luglio 2020, n. 102[1], entrato in vigore il 28 agosto 2020, oltre a contenere disposizioni integrative e correttive del D.L.vo 183/2017, prevede anche nuovi adempimenti per i gestori in tema di emissioni.

In particolare, il D.L.vo 102/2020 ha inserito all’art. 271 del D.L.vo 152/2006 il comma 7-bis, il quale stabilisce che: “Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l’autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo”.

 

Con riguardo l’obbligo di presentare una relazione su dette sostanze elencate dalla norma, l’art. 3, comma 7 del D.L.vo 102/2020 precisa anche che: “In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall’articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista è inviata all’autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

La relazione prevista dal nuovo comma 7-bis dell’art. 271 del D.L.vo 152/2006 dovrà quindi essere presentata all’autorità competente, per gli stabilimenti o le installazioni già in esercizio al 28 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.L.vo 102/2020), entro il 28 agosto 2021. Per stabilimenti ed installazioni autorizzati come nuovi o per effetto di modifiche sostanziali dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020, vige l’obbligo periodico di trasmettere la relazione ogni 5 anni a decorrere dal rilascio o dal rinnovo delle autorizzazioni. Tuttavia, l’obbligo di presentare la relazione in oggetto ogni 5 anni è previsto anche per gli stabilimenti e le installazioni già esistenti al 28 agosto 2021.

 

Altra disposizione di carattere transitorio è contenuta nell’art. 3, comma 3 del D.L.vo 102/2020, il quale prevede che: “3. Ai fini dell’adeguamento alla prescrizione dell’articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall’autorità competente alla luce della relazione di cui al comma 8. L’adeguamento, anche su richiesta dell’autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell’autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025. Il termine di adeguamento non può essere superiore a quattro anni dal rilascio dell’autorizzazione. La domanda autorizzativa può essere, altresì, presentata nell’ambito delle procedure previste dall’articolo 273-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini, si applica la sanzione dell’articolo 279, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.”

 

Pertanto, ai fini dell’adeguamento alle prescrizioni dell’articolo 271, comma 7-bis, il comma 3 dell’art. 3 del D.Lgs. 102/2020 stabilisce che i gestori degli stabilimenti ed installazioni esistenti (in esercizio al 28 agosto 2020) dovranno presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall’autorità competente.

La ratio sottesa alle prescrizioni di cui all’art. 217, comma 7-bis del D.L.vo 152/2006 è quella di sostituire, non appena sia tecnicamente ed economicamente possibile, le sostanze o miscele indicate dalla norma utilizzate nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni. Per questo motivo la relazione da presentare all’autorità competente dovrà contenere un’analisi circa la disponibilità di alternative rispetto all’utilizzo di tali sostanze, nonché considerare i rischi ed esaminare la fattibilità tecnica ed economica di tali sostituzioni. Il gestore degli stabilimenti dovrà pertanto esaminare le schede di sicurezza aggiornate delle sostanze o delle miscele nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni (diffuse o convogliate) e valutare se tali materie siano:

 

  • Cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene presentando le seguenti indicazioni di pericolo: H340, H350, H360;
  • di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata limitatamente alle sostanze individuate nella tabella A2 della parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
  • estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 per effetto delle sostanze riportate all’indirizzo https://www.reach.gov.it/svhc (candidate list).

 

  1. Regime sanzionatorio

L’art. 3, comma 7, del D.L.vo 102/2020 stabilisce che in caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del D.L.vo 152/2006; tale sanzione è di natura amministrativa pecuniaria, da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.500 euro.

 

  1. Le linee guida regionali

Con riguardo alle modalità di stesura della relazione a livello nazionale, al momento in cui si scrive, non risultano essere state emanate delle linee guida; tuttavia, la Regione Lombardia, sul Bollettino Regionale ordinario n. 23 del 10 giugno 2021, ha pubblicato la D.G.R. 7 giugno 2021 – n. XI/4837 contenente delle linee guida proprio inerenti all’applicazione degli adempimenti previsti dall’art. 217, comma 7-bis. Il documento, in particolare, specifica quali dovranno essere le sostanze/miscele oggetto d’indagine da parte dei gestori, nonché i contenuti della relazione e le procedure e le valutazioni da effettuarsi. Tuttavia, in ordine alle sostanze oggetto di indagine, le linee guida lombarde precisano anche che “sono trascurabili ai fini della presente valutazione le sostanze/miscele utilizzate come materie prime in ingresso al ciclo produttivo, seppur rientranti nelle categorie di cui sopra, i cui quantitativi di utilizzo –riferiti alla singola sostanza/miscela e all’intero stabilimento – sono inferiori a 10 kg/anno”. Questa specifica relativa ai quantitativi di utilizzo della singola sostanza/miscela non risulta dal dettato normativo (art. 271, comma 7-bis), e pertanto, a parere di chi scrive, non deve ritenersi condivisibile (quanto meno in stabilimenti collocati in regioni diverse dalla Lombardia).

 


Anche la regione Emilia Romagna, in data 21 maggio 2021, ha pubblicato una nota relativa all’obbligo di presentazione della relazione tecnica in esame. Tale nota, in particolare, ricorda che “per gli stabilimenti e le installazioni esistenti in cui sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, sostanze o miscele “classificate” secondo quanto indicato all’art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, la prima relazione deve essere inviata entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020, ossia entro il 28 agosto 2021”.

 

La nota della Regione Emilia-Romagna sopra richiamata conferma anche che: “Stante la ratio delle nuove disposizioni e le agevolazioni previste per gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti di cui al comma 1 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006, si ritiene che questi siano esclusi dalle disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 271 del D.Lgs. 152/2006”. Il primo comma dell’art. 272 stabilisce, come noto, che non siano soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività elencati nella parte I dell’allegato IV alla parte quinta del D.L.vo 152/2006. Tra le attività elencante in tale allegato rientrano, alla lettera jj), i “laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi”. Pertanto, si ritiene che non siano tenuti alla trasmissione delle relazione in esame i gestori delle attività con “emissioni scarsamente rilevanti” in quanto non soggette ad autorizzazione.

 

Sul punto, le linee guida della regione Lombardia sono certamente più precise stabilendo che “non sono, altresì, da considerarsi ai fini del presente adempimento le attività scarsamente rilevanti svolte all’interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione (a titolo esemplificativo non andranno pertanto considerate le sostanze/miscele utilizzate nelle attività di laboratorio rientranti nella lettera jj della Parte 1 dell’allegato IV alla Parte Quinta, anche qualora presenti all’interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione 269/AUA)”.

 

 

Piacenza, 28 giugno 2021

 

[1] Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

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