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Stefano Maglia

Pile e accumulatori, qual è la disciplina applicabile?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Pile e accumulatori, quale è la disciplina applicabile?

La normativa di riferimento è rappresentata dal D.M. 24 gennaio 2011, n. 20 e dal D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21
I provvedimenti sono in vigore da marzo 2011 ed hanno apportato alcune importanti novità concernenti le regole sulla raccolta e gestione di pile, accumulatori e relativi rifiuti.
Il D.M. 24 gennaio 2011, n. 20, ovvero il Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori è costituito da un unico articolo (art. 1), attuativo dell’art. 195, comma 2, lett. q), del D.Lgs n. 152/2006, che delimita l’ambito di applicazione del provvedimento e prescrive che la determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori medesimi ai sensi del citato art. 195, è effettuata con le modalità riportate nell’All. 1 al decreto.
Il D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21, recante l’attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché l’attuazione della direttiva 2008/103/CE, modifica una numerosa serie di disposizioni del D.Lgs. n. 188/2008, dal quale:

– vengono eliminati alcuni errori materiali presenti nel testo vigente;

– viene migliorato il coordinamento delle norme in esso previste;

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