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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Procedure operative e amministrative per la bonifica dei siti contaminati
di Stefano Maglia
Categoria: Bonifiche
L’art. 242 anzitutto prevede che entro 24 ore dall’evento o dall’individuazione di una contaminazione storica, il responsabile dell’inquinamento debba mettere in opera le misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, dandone apposita comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione e al Prefetto, che sarà il tramite per inoltrare la notizia al Ministero dell’Ambiente.
Peraltro, se il responsabile omette tale comunicazione l’autorità preposta al controllo (o comunque il Ministero) può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 3.000 € per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell’art. 304 comma 2, in tema di danno ambientale espressamente richiamato.
Attuate le necessarie prime misure di prevenzione, il responsabile svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune e alla Provincia competenti per territorio entro 48 ore dalla comunicazione.
In tal caso, quindi, attraverso l’autocertificazione, si conclude il procedimento di ripristino ambientale senza di fatto giungere all’effettiva bonifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell’autorità competente da effettuarsi nei successivi 15 giorni.
Qualora invece l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC, anche per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento ne deve dare immediata notizia al Comune e alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate e, nei successivi 30 giorni, dovrà presentare alle predette amministrazioni, nonché alla Regione territorialmente competente, il piano di caratterizzazione.
Entro i 30 giorni successivi la Regione (o la P.A. da questa delegata), convocata tutte le amministrazioni interessate in conferenza di servizi, procede all’autorizzazione del piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. Tale autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta.
Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) della quale, entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile dovrà presentare alla Regione i risultati.
L’analisi di rischio consiste in un puro calcolo probabilistico della frequenza di un evento, sulla base scientifica delle analisi precedentemente effettuate. Il rischio non è esclusivamente sanitario, ma più correttamente trattasi di “rischio ecologico”, ben più esteso, ad esempio connesso a una eventuale perdita di biodiversità. L’analisi comporta l’interpretazione probabilistica di transito della fonte nociva dalla sorgente al ricevente.
Nella definizione dei limiti totali tollerati per CSR, vanno considerati i limiti per il singolo analita e le caratteristiche dello stesso (immobilità e persistenza del contaminante nelle matrici ambientali). La somma degli effetti di ciascuno sarà misura del rischio globale. Sono inoltre da considerare le caratteristiche della sorgente: valutazione delle dimensioni della stessa e se i riceventi sono soggetti a rischio espositivo diretto o indiretto.
La Conferenza di servizi convocata dalla Regione, a seguito dell’istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, approva il documento di analisi di rischio. Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la Conferenza di servizi, con l’approvazione del documento dell’analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento, prevedendo eventualmente l’obbligo a carico del responsabile dello svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell’analisi di rischio e all’attuale destinazione d’uso del sito.
Se invece al contrario si dimostra che le concentrazioni contaminanti sono superiori alle CSR il soggetto responsabile deve sottoporre alla Regione, nei successivi sei mesi, per l’approvazione il documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito[1].
[1] Dal punto di vista pratico le operazioni devono essere limitate ai tempi stabiliti, ad esempio la messa in sicurezza permanente (come il tombamento) non autorizza ad usare il terreno come discarica in tempi successivi, quindi gli eventuali rifiuti devono provenire dalle sole operazioni di bonifica. È solitamente necessaria una VIA anche se di fatto la bonifica dovrebbe diminuire l’impatto di analiti nocivi presenti.
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Procedure operative e amministrative per la bonifica dei siti contaminati
di Stefano Maglia
L’art. 242 anzitutto prevede che entro 24 ore dall’evento o dall’individuazione di una contaminazione storica, il responsabile dell’inquinamento debba mettere in opera le misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, dandone apposita comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione e al Prefetto, che sarà il tramite per inoltrare la notizia al Ministero dell’Ambiente.
Peraltro, se il responsabile omette tale comunicazione l’autorità preposta al controllo (o comunque il Ministero) può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 3.000 € per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell’art. 304 comma 2, in tema di danno ambientale espressamente richiamato.
Attuate le necessarie prime misure di prevenzione, il responsabile svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune e alla Provincia competenti per territorio entro 48 ore dalla comunicazione.
In tal caso, quindi, attraverso l’autocertificazione, si conclude il procedimento di ripristino ambientale senza di fatto giungere all’effettiva bonifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell’autorità competente da effettuarsi nei successivi 15 giorni.
Qualora invece l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC, anche per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento ne deve dare immediata notizia al Comune e alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate e, nei successivi 30 giorni, dovrà presentare alle predette amministrazioni, nonché alla Regione territorialmente competente, il piano di caratterizzazione.
Entro i 30 giorni successivi la Regione (o la P.A. da questa delegata), convocata tutte le amministrazioni interessate in conferenza di servizi, procede all’autorizzazione del piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. Tale autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta.
Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) della quale, entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile dovrà presentare alla Regione i risultati.
L’analisi di rischio consiste in un puro calcolo probabilistico della frequenza di un evento, sulla base scientifica delle analisi precedentemente effettuate. Il rischio non è esclusivamente sanitario, ma più correttamente trattasi di “rischio ecologico”, ben più esteso, ad esempio connesso a una eventuale perdita di biodiversità. L’analisi comporta l’interpretazione probabilistica di transito della fonte nociva dalla sorgente al ricevente.
Nella definizione dei limiti totali tollerati per CSR, vanno considerati i limiti per il singolo analita e le caratteristiche dello stesso (immobilità e persistenza del contaminante nelle matrici ambientali). La somma degli effetti di ciascuno sarà misura del rischio globale. Sono inoltre da considerare le caratteristiche della sorgente: valutazione delle dimensioni della stessa e se i riceventi sono soggetti a rischio espositivo diretto o indiretto.
La Conferenza di servizi convocata dalla Regione, a seguito dell’istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, approva il documento di analisi di rischio. Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la Conferenza di servizi, con l’approvazione del documento dell’analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento, prevedendo eventualmente l’obbligo a carico del responsabile dello svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell’analisi di rischio e all’attuale destinazione d’uso del sito.
Se invece al contrario si dimostra che le concentrazioni contaminanti sono superiori alle CSR il soggetto responsabile deve sottoporre alla Regione, nei successivi sei mesi, per l’approvazione il documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito[1].
[1] Dal punto di vista pratico le operazioni devono essere limitate ai tempi stabiliti, ad esempio la messa in sicurezza permanente (come il tombamento) non autorizza ad usare il terreno come discarica in tempi successivi, quindi gli eventuali rifiuti devono provenire dalle sole operazioni di bonifica. È solitamente necessaria una VIA anche se di fatto la bonifica dovrebbe diminuire l’impatto di analiti nocivi presenti.
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