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Stefano Maglia

Procedure operative e amministrative per la bonifica dei siti contaminati

di Stefano Maglia

Categoria: Bonifiche

L’art. 242 anzitutto prevede che entro 24 ore dall’evento o dall’individuazione di una contaminazione storica, il responsabile dell’inquinamento debba mettere in opera le misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, dandone apposita comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione e al Prefetto, che sarà il tramite per inoltrare la notizia al Ministero dell’Ambiente. Peraltro, se il responsabile omette tale comunicazione l’autorità preposta al controllo (o comunque il Ministero) può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 3.000 € per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell’art. 304 comma 2, in tema di danno ambientale espressamente richiamato. Attuate le necessarie prime misure di prevenzione, il responsabile svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune e alla Provincia competenti per territorio entro 48 ore dalla comunicazione....

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