Top

Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

Produttore rifiuti: la sua responsabilità cessa col conferimento ad impianti autorizzati. L’unico testo vigente dell’art. 188 TUA.

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Nonostante sia passato più di un anno dalla definitiva “abrogazione” del SISTRI (che ricordo è avvenuta il 1° gennaio 2019), la quale ha cancellato altresì qualunque alone di dubbio su quale sia il testo vigente dell’art 188 del D.L.vo 152/06 (“Oneri dei produttori e dei detentori”), pare resista qualche irriducibile nostalgico[1] che ritiene in realtà vigente un’altra versione.

Tale dubbio è stato sollevato in merito ad una recente sentenza della Cassazione, Sez. pen. III n. 5912 del 14 febbraio 2020, con la quale la Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato, adducendo al c.d. principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti. In particolare nella motivazione della sentenza – che trae origine da una vicenda del 2015 – si legge “Ciò comporta che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti gravi su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi. Occorre tener conto, infatti, dei principi generali di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo afferente alla gestione dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 178 e 188, d.lg. n. 152/2006 […]

19

 

Benissimo, e chi lo nega? Il problema è che qualcuno pretenda di ampliare questo “principio della responsabilità condivisa” oltre i confini della norma e persino – mi permetto – della logica, ipotizzando che l’attuale testo vigente dell’art. 188 in realtà estenda questa responsabilità “per l’intera catena del trattamento”, in quanto sarebbe da ritenere vigente il testo del medesimo come modificato dal DLvo 205/10.

Un conto è affermare – come del resto ha più volte ha affermato la Corte di Cassazione Penale sin dalla fondamentale sentenza 11 maggio 2007, n. 18038 – che ex art. 178 (non 188!) del T.U.A. “il detentore dei rifiuti, qualora non provveda all’autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può affidare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ad altri soggetti privati affinché svolgano per suo conto tali attività, ma in tal caso ha l’obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero e, qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa dei reati configurati dall’illecita gestione” (così anche Cass. Pen. Sez. III, 29 gennaio 2016, n. 3860), un altro estendere questa responsabilità oltre queste indispensabili forme di controllo. Il principio di responsabilità condivisa è quello di cui all’art. 178 (“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga”), il quale, rammento, al secondo capoverso puntualizza che “a tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica!

Se io conferisco i miei rifiuti ad un impianto regolarmente autorizzato a riceverli – per esempio – mediante una operazione di messa in riserva (R13), qualcuno riesce a spiegarmi come potrei controllare in modo “fattibile” il flusso di quei rifiuti dal cancello del suo impianto in poi?

Se e quando il legislatore non solo ipotizzerà, ma renderà concretamente obbligatorio, una sorta di “certificato di avvenuto recupero o smaltimento” (quest’ultimo già in realtà previsto dall’art. 188, comma 4, ma mai divenuto operativo per la mancanza del necessario decreto ministeriale attuativo) allora se ne potrà parlare.

Mi permetto di segnalare che sul punto ebbi già avuto modo di intervenire come relatore addirittura a Scandicci alla Scuola Superiore della Magistratura il 23 febbraio 2015 nell’ambito del corso “Il diritto penale dell’ambiente” (relazione “Disciplina generale dei rifiuti: questioni interpretative e novità normative” pubblicata sempre su Lexambiente.it), in cui sin da allora – e mai smentito ne’ in quella prestigiosissima sede e nemmeno dagli oltre ulteriori 10.000 lettori del sito fondato e curato dal Consigliere Luca Ramacci– affermavo non solo che in realtà il “nuovo” testo dell’art. 188 non era mai entrato in vigore, ma dimostravo la non infallibilità di Normattiva.

Ma ripercorriamo pure la “storia”.

L’art. 188 era stato “teoricamente” modificato dal D.L.vo 205/2010 per adeguare il testo allora vigente al SISTRI, introdotto dal D.M. 17 dicembre 2009[2] al fine di sostituirsi, una volta a regime, alla documentazione cartacea costituita da MUD, FIR e registro carico/scarico . L’entrata in vigore del nuovo testo era, pertanto, subordinata alla piena entrata in vigore del SISTRI, come si evince dalla lettura del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 16[3] del predetto D.L.vo 205/2010.

La messa a regime del nuovo Sistema ha, tuttavia, incontrato notevoli difficoltà di tipo operativo tanto che la sua entrata in vigore (che presuppone l’iscrizione al sistema dei soggetti obbligati), prevista inizialmente per il 13 luglio 2010, è stata più volte prorogata ad opera di successivi decreti, i quali hanno inoltre apportato modifiche ed integrazioni alla disciplina del D.M. 17 dicembre 2009. E quindi non è mai entrata pienamente in vigore, fino alla sua completa abrogazione nel 2019. Del resto la “non entrata in vigore” del nuovo testo è confermata altresì da due “DPCM MUD” (Dpcm 17 dicembre 2014 e Dpcm 21 dicembre 2015) ove si afferma – e non poteva essere diversamente – che le modifiche apportate dal DLvo 205/10 “entreranno in vigore con la piena operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ai sensi dell’art. 16, comma 2, del decreto legislativo da ultimo richiamato”.

La parziale entrata in vigore del sistema ha generato un regime transitorio (“doppio binario”), durante il quale i soggetti obbligati a aderire ed implementare il SISTRI erano ugualmente e contemporaneamente tenuti ai tradizionali obblighi di tracciabilità dei rifiuti (registri, formulario di trasporto, MUD).

Pur sussistendo l’obbligo di impiego del sistema per determinate categorie di soggetti (dal 1° ottobre 2013 oppure dal 3 marzo 2014), erano in realtà sanzionate solamente l’omessa iscrizione e il mancato versamento del contributo annuale, non quelle per l’omesso o errato utilizzo del sistema.

Tutto ciò ha inevitabilmente creato ricadute critiche anche verso l’applicazione degli articoli di stretta connessione quali il 188, 190, 191 e 193, che per alcuni hanno vissuto finora in un doppio testo.

Tale versione prevedeva, quindi, che, pur in assenza di uno specifico obbligo documentale (sulla scia dell’ipotizzato, ma mai realizzato, certificato di avvenuto smaltimento) la responsabilità del produttore iniziale del rifiuto non si arrestasse al momento del primo conferimento dello stesso ma continuasse “per l’intera catena di trattamento”. Qualora, invece, il produttore iniziale, il produttore e il detentore dei rifiuti fossero stati iscritti al SISTRI ed avessero adempiuto agli obblighi da esso derivanti, la responsabilità risultava limitata alla “rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema”. Insomma una sorta di “operazione di marketing” della serie: “guarda un po’ cosa ti potrebbe accadere se non ti iscrivi al SISTRI”!

Paradossalmente una sorta di ingiustificabile favor per i produttori di rifiuti pericolosi, gli unici obbligati al SISTRI, che prevedeva, ricordiamolo, sostanzialmente quasi esclusivamente sanzioni amministrative!

19

 

Preme inoltre sottolineare che né il Legislatore né alcuna pronuncia giurisprudenziale, che risulti, abbiano mai hanno specificato cosa si intenda in realtà per “intera catena di trattamento”, stante la mancanza di una puntuale definizione nell’art. 188. Ciò ha posto conseguenti problematiche operative in quanto non è stato definitivo il momento finale della catena né il relativo documento probatorio.

È importante notare, peraltro ed invero, che il disposto dell’art. 188, come risultante dalla novella operata dal D.L.vo n. 205/2010, traeva origine dalla stessa normativa comunitaria. Il riferimento, in particolare, è all’art. 15 della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, il quale:

– pone un principio generale ed inderogabile, in virtù del quale “Quando i rifiuti sono trasferiti per il trattamento preliminare dal produttore iniziale o dal detentore ad una delle persone fisiche o giuridiche di cui al par. 1, la responsabilità dell’esecuzione di un’operazione completa di recupero o smaltimento di regola non è assolta” (par. 2);

– introduce una sorta di “opzione” per gli Stati membri, che “possono” precisare le condizioni della sopra richiamata responsabilità, nonché decidere in quali casi il produttore originario conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, o in quali ipotesi la responsabilità del produttore e del detentore possa essere condivisa o delegata tra i diversi soggetti della catena di trattamento (par. 3).

La scelta effettuata dal Legislatore italiano è stata, appunto, quella di avvalersi di tale ultima facoltà mediante la riscrittura dell’originario art. 188, inscindibilmente legato però quanto a contenuti ed operatività al sistema SISTRI.

Diverso è, per esempio, il caso della Francia, dove l’articolo L541-2 del Code de l’environment dispone più puntualmente che “Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers”.

È interessante notare che la normativa francese ha espressamente introdotto, nel medesimo articolo, il principio in virtù del quale qualsiasi produttore o detentore di rifiuti è tenuto ad assicurarsi che il soggetto terzo, al quale egli conferisce i propri rifiuti, sia a ciò debitamente autorizzato. Il successivo articolo L541-23 prevede altresì la responsabilità solidale di chiunque consegni o faccia consegnare dei rifiuti a un soggetto non autorizzato a prenderli in carico.

Con riferimento invece alla Spagna, si segnala che l’art. 17, comma 8 della Ley 28 luglio 2011, n. 22, si limita a prevedere che la responsabilità del produttore dei rifiuti, nel caso in cui non realizzi esso stesso il trattamento dei medesimi, cessa nel momento in cui egli affida i rifiuti ad un’impresa autorizzata al trattamento, sempre che quest’ultima sia “documentalmente accreditata” e che rispetti completamente tutti i requisiti previsti dalla legge. Non viene, invece, fatto cenno alla nozione di “intera catena di trattamento”, similmente a quanto sostenuto nella versione italiana dell’art. 188 ante novella.

Alla luce di questo ingarbugliato e confuso contesto normativo, in vigenza del SISTRI, si sono contrapposte due correnti dottrinali: da un lato vi era chi sosteneva che con l’avvio, in data 1 ottobre 2013, prima, e in data 3 marzo 2014, poi, del SISTRI per tutte le categorie di soggetti obbligati, l’art. 188 fosse da considerarsi vigente nella sua nuova versione; al contrario, dall’altro chi sosteneva che la versione dell’art. 188 da applicare, fosse quella ante novella, e che occorreva riferirsi al nuovo testo solo una volta entrate in vigore anche le relative sanzioni SISTRI (ossia a partire dal 1 gennaio 2015), perché solo da quel momento sarebbe stato “pienamente” in vigore.

La giurisprudenza stessa, diversamente da quanto si sostiene, non ha sempre propeso per la prima scelta dottrinale. A tal proposito preme richiamare l’orientamento espresso nella sentenza n. 28909 del 8 luglio 2013, della stessa S.C., che rilevava come non potendosi considerare il SISTRI “pienamente in vigore”, fosse necessario qualificare la condotta di smaltimento di rifiuti non pericolosi, di natura eterogenea da quello indicata nel FIR, quale reato, ai sensi dell’art. 256, comma 1, lett. a) D.L.vo n. 152/2006. Anche in questo caso, tuttavia, la S.C. non ha specificato il momento a partire dal quale il SISTRI fosse da considerarsi pienamente in vigore. Si riporta, per completezza, il parere originariamente espresso dalla S.C. nella rel. n. III/03/2011, ove si legge che “il far dipendere l’entrata in vigore di alcune disposizioni operative fondamentali per l’avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 188, 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193) dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal D.M. 17 dicembre 2009, ha determinato un sostanziale sovvertimento della gerarchia delle fonti, in quanto si demanda ad una fonte secondaria (il D.M. 17 dicembre 2009), il dies a quo per l’applicazione delle fattispecie, alcune aventi rilevanza anche penale”.

Nel medesimo solco si inserisce la più recente pronuncia della Cassazione Penale (Sez. III, n. 34525 del 14 luglio 2017, Pres. Amoresano – Rel. Rosi), la quale ha espressamente affermato la non vigenza del nuovo testo dell’art. 188, sostenendo che «considerata la proroga di operatività del SISTRI, gli adempimenti documentali prescritti in materia di gestione dei rifiuti, di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.L.vo 152/2006, restano sottoposti alla versione previgente alle modifiche apportate dal D.L.vo 205/2010. Lo si desume dall’art. 11, comma 3-bis, del D.L. 101/2013, ai sensi del quale “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, nonché l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni».

C’è chi ingiustificatamente ha altresì citata la sentenza Cass. Pen. n. 13025 del 20 marzo 2014, come conferma che il SISTRI fosse interamente a regime. A ben guardare, ed in realtà (come sostenni già nella citata “Relazione”), in tale pronuncia la Cassazione si limitava ad un laconico richiamo della nuova formulazione dell’art. 188 come riportato “erroneamente” su Normattiva, precisando in realtà solamente che la responsabilità sussiste anche nel caso in cui i rifiuti siano trasferiti per il trattamento preliminare ad uno dei soggetti consegnatari, e concludendo che chi conferisce i propri rifiuti a terzi per il recupero o lo smaltimento ha il “dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento di siffatte operazioni” (principio, de resto, già più volte affermato in passato dalla Corte stessa con riferimento all’art. 178).

Ad oggi, la questione è stata comunque definitivamente risolta dal Legislatore, il quale con il D.L. n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019[4], ha disposto l’abrogazione del SISTRI e l’istituzione del Registro elettronico nazionale, sancendo espressamente la vigenza delle disposizioni di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 nelle versioni testuali previgenti alle modifiche apportate dal D.L.vo 205/2010, secondo quanto precisato dall’ art. 6, comma 3 del predetto Decreto Semplificazioni:

3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all’articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010”.

È di tutta evidenza, quindi, che il testo delle norme riportate da applicare è quello previgente alle modifiche intervenute con il D.L.vo 205/10. Il tenore letterale del comma innanzi trascritto non lascia spazio a dubbi: la reviviscenza degli artt. 188, 189, 190 e 193 investe il loro testo integrale e non solo le parti che riguardano specificatamente il SISTRI.

A sostegno di chi afferma il contrario, ponendosi in ingiustificabile contrasto il testo di un atto avente forza di legge, vengono citate nell’articolo di Gianfranco Amendola soltanto due banche dati online: Normattiva e il sito dello studio Bosetti e Gatti, entrambe riportanti la versione testuale dell’art.188 come modificata dal D.L.vo 205/2010, probabilmente ritenute più attendibili di una legge dello Stato e della stessa Gazzetta Ufficiale. Probabilmente frutto della non attenzione dei redattori. Capisco che l’”amor di tesi” possa spingere a sostenere teorie ardite, ma fino ad un certo punto!

Nostro malgrado, nel T.U.A. riprodotto dallo studio “tecnico” Bosetti e Gatti vengono per esempio ancora erroneamente riportati integralmente gli artt. 188-bis e 188-ter, esplicitamente abrogati dal D.L. 135/2018, senza operare alcun cenno alla soppressione del SISTRI. Cosa che invece è riportata correttamente in tutte le principali Banche dati “specializzate” in materia ambientale: per esempio Reteambiente e –modestamente – il mio storico – ormai pluri trentennale – Codice dell’ambiente.

Quanto a Normattiva, un altro evidentissimo esempio della sua “non infallibilità” è dato – sempre per rimanere nel campo della gestione dei rifiuti – dall’Allegato I alla parte IV del DLvo 152/06, in cui viene riportato “pericolosamente” (ci si perdoni il gioco di parole) un elenco chiaramente non più vigente dall’1 giugno 2015 delle “Caratteristiche di pericolo per i rifiuti”, ovvero da quando è entrato in vigore nel nostro ordinamento il Reg. 2014/1357/CE!!!

Del resto, lo stesso sito Lexambiente.it che ha ospitato l’articolo di Amendola, rimanda – e non potrebbe essere diversamente – all’unica fonte davvero autorevole, ovvero la stessa Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la quale riporta ovviamente il testo dell’art. 188 precedente alle modifiche 2010:

Questo è dunque l’unico testo attualmente vigente dell’art. 188. Punto. Tranquilli: non c’è alcun “giallo”:

 

Art. 188 – (Oneri dei produttori e dei detentori) (1)

1.Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un Ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all’articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della Parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 5(3).

  1. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
  2. a) autosmaltimento dei rifiuti;
  3. b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
  4. c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
  5. d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
  6. e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall’articolo 194.
  7. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
  8. a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
  9. b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. [Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione e’ effettuata alla regione] (4).
  10. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell’Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento e’ esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (2) che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti.

(1) Ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, in vigore dal 15 dicembre 2018 e convertito con Legge 11 febbraio 2019, n. 12, dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed è abrogato (tra gli altri) l’art. 16 del D.L.vo 3 dicembre 2010, n. 205. In particolare, ai sensi del comma 3-ter del predetto art. 6, come modificato in sede di conversione, “dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all’articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010”. Trattasi, pertanto, del testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

(2) Le parole “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”, sono state sostituite da “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2010 – Suppl. Ordinario n. 184, in vigore dal 26 agosto 2010.

(3) Questo comma è stato inserito dall’art. 30 della L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(4) Le parole fra le parentesi quadrate sono state soppresse dall’art. 14, comma 8, lett. b quater), del D.L. 24 giungo 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 116.

 

Un’ultima segnalazione: il 5 marzo scorso è stato approvato in Consiglio dei ministri il DLvo che entro il 5 luglio p.v. dovrà recepire le Direttive “Circular economy”, in particolare la fondamentale Dir. 851/2018/UE. Orbene, nessuna novità è prevista per l’art. 188, il quale, dunque – salvo ripensamenti last minute – rimarrà inalterato nel testo attuale. Se cambierà e introdurrà nel nostro ordinamento il principio della responsabilità del produttore dei rifiuti “per l’intera catena del trattamento” introducendo altresì meccanismi chiari, puntuali e certi, che rendano realisticamente “fattibile” tale principio, sarò non solo il primo a prenderne atto, riproducendo il nuovo testo nelle nostre banche dati e nella prossima – 31° Edizione – del mio Codice dell’ambiente, ma altresì a compiacermene, come umile Giurista Ambientale, ahimè non dotato – come altri – del dono della infallibilità interpretativa.

 

[1]G. Amendola, “La Cassazione e il “giallo” dell’art. 188 d. lgs 152/06 sulla responsabilità nella gestione dei rifiuti”, in Lexambiente.it.

[2] Decreto 17 dicembre 2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Pubblicato sulla GU n. 9 del 13 gennaio 2010.

[3] Art. 16 del D.L.vo 205/2010 – Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono modificati come segue […].

  1. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni”, vale a dire il D.M. istitutivo del SISTRI.

[4] Legge 11 febbraio 2019, n. 12. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. Pubblicata sulla GU Serie Generale n.36 del 12 febbraio 2019 ed entrata in vigore il 13 febbraio 2019.

 

Piacenza, 28 aprile 2020

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata