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Stefano Maglia

Profili giuridici della gestione delle batterie

di Rosa Bertuzzi

Categoria: Rifiuti

INTRODUZIONE
Le batterie e gli accumulatori sono disciplinati da apposita normativa, se esausti gli stessi costituiscono un rifiuto particolarmente dannoso per l’ambiente e per la salute. Per tale motivo risultano fondamentali la loro corretta gestione e smaltimento.
Infatti, le batterie esauste sono classificate fra i “rifiuti pericolosi”, ed in quanto tali sono soggetti ad adempimenti ed obblighi gestionali particolarmente stringenti.

NORMATIVA GENERALE SUI RIFIUTI DI PILE ED ACCUMULATORI
La normativa di riferimento in materia è costituita dal D.Lgs. n. 188 del 20 novembre 2008 (“Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE“). Tale decreto disciplina l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e riciclaggio.
In generale, il sistema è improntato quasi esclusivamente sulla repsonsabilità dei produttori di pile ed accumulatori, ai quali è richiesto di sovvenzionare tutte le operazioni, dall’informazione ai cittadini, alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonchè di finanziare la realizzazione di sistemi di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti costituiti da pile ed accumulatori.
L’art. 2 fornisce una serie di definizioni, tra cui quelle di:

  • pila o accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);
  • batterie o accumulatori per veicoli: le batterie o gli accumulatori utilizzati per l’avviamento, l’illuminazione e l’accensione;
  • rifiuti di pile o accumulatori: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Testo Unico sull’Ambiente);
  • produttore: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
  • distributore: qualsiasi persona che, nell’ambito di un’attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale;
  • immissione sul mercato: la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all’interno del territorio dell’Unione Europea, compresa l’importazione nel territorio doganale dell’Unione;
  • operatori economici: i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento;

Per quanto specificamente attiene ai profili di raccolta e ritiro delle pile ed accumulatori per veicoli, l’art. 7 stabilisce che i produttori o i terzi che agiscano in loro nome assicurano la raccolta separata di pile ed accumulatori per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.
Inoltre, chiunque detenga rifiuti di pile e accumulatori per veicoli è obbligato al loro conferimento ai soggetti di cui sopra, a meno che la raccolta venga effettuata in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (v. paragrafo successivo).
In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale, l’utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta allestiti produttori o terzi che agiscano in loro nome, dei rifiuti di detti batterie e accumulatori senza oneri e senza l’obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.
I produttori o i terzi che agiscano in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori per veicoli raccolti nell’ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
L’art. 12 (“Smaltimento”) vieta lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori per veicoli, ad eccezione dei residui che sono stati sottoposti a trattamento o riciclaggio.
I rifiuti di pile e accumulatori per veicoli raccolti nell’ambito dei sistemi di cui ai decreti n. 151 del 2005 e n. 209 del 2003 sono rimossi dai veicoli fuori uso presso gli impianti di trattamento di tali rifiuti e presi in carico dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome ai sensi del comma 1 (art. 13, comma 3).
Il D.Lgs. n. 188/2008 istituisce inoltre un Registro (art. 14) al quale sono tenuti ad iscriversi i produttori di pile ed accumulatori che possono immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito dell’iscrizione in tale Registro. L’iscrizione deve essere effettuata presso la Camera di Commercio di competenza, ed annualmente, entro il 31 marzo, i produttori comunicano alla Camera stessa i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente.
Sono infine previste sanzioni (art. 25).
Il Testo Unico sull’Ambiente, inoltre, dedica l’art. 285 al Consorzio Nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti pericolosi (C.O.B.A.T.). Il C.O.B.A.T. nasce nel 1988 come Consorzio ad iscrizione obbligatoria, ma in seguito alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 188/2008 esso non è più l’unico soggetto preposto alla raccolta e all’avvio dello smaltimento e del riciclo delle batterie esauste, sebbene mantienga il primato a livello nazionale e persino europeo. Di conseguenza il COBAT non è più l’unico ente autorizzato a svolgere tale compito: si è infatti aperta la strada a possibili ‘concorrenti’.

NORMATIVA SPECIFICA SUI VEICOLI FUORI USO
Il D.Lgs. n. 209/2003 (“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”) prevede disposizioni tecniche specifiche sulla gestione ed il trattamento delle batterie contenute all’interno di veicoli fuori uso.
In base all’Allegato I, punto 4 (Criteri per lo stoccaggio) lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco. Il punto 5 inoltre, prescrive che ai fini della messa in sicurezza dei veicoli fuori uso occorre procedere alla:

  • rimozione degli accumulatori;
  • neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite;
  • stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse. La neutralizzazione elettrolitica puo’ essere effettuata sul posto o in altro luogo.

Il centro di raccolta o l’impianto di trattamento (punto 2) devono infatti essere dotato di un deposito per le sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori. Inoltre, il centro o l’impianto devono essere strutturato in modo da garantire, tra l’altro:

  • lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell’olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;
  • lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso.

GIURISPRUDENZA

La giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione dei rifiuti di pile ed accumulatori con specifico riferimento ai veicoli fuori uso.
Ad esempio, con la sentenza 12 novembre 2007, n. 23507 della Cassazione Civile affronta il problema degli autoveicoli rottamati all’interno dei quali si rinvengono batterie esauste. Si legge infatti che “La giurisprudenza delle Sezioni Penali si questa Corte che merita di essere condivisa ritiene che, sia nel vigore della precedente normativa (Cass. Pen. N. 1495/98 e n. 1386/86; n. 4637/93) come nel vigore di quella attuale (Cass. 21 gennaio 2003, n. 9375), gli autoveicoli all’interno dei quali si rinvengano le batterie esauste (Codice CER 160601) siano rifiuti tossici e nocivi, così che i titolari di imprese di autodemolizione di veicoli nei quali siano presenti batterie esauste al piombo sono obbligati all’annotazione nei registri di carico e scarico [è il caso di sottolineare che il registro di carico e scarico, così come i formulari di identificazione dei rifiuti verranno sostituiti dal nuovo sistema SISTRI di tracciabilità dei rifiuti, una volta che lo stesso diventerà operativo a pieno regime] … e che la mancata ottemperanza dell’obbligo … costituisce illecito amministrativo” .
Inoltre, i giudici hanno avuto modo di pronunciarsi circa la configurabilità del reato di discarica abusiva di batterie esauste, statuendo che “Secondo la legislazione vigente (art. 256 d.lgs. n. 152/2006; cfr. anche l’abrogato art. 51, c. 3 d.lgs. n. 22/97, entrambi da leggere in correlazione con il d.lgs. n. 36/2003) come univocamente interpretata dalla Suprema Corte (cfr. Sezioni Unite n.12753 del 28 dicembre 1994; Sez. III n. 3968 del 12 aprile 1995; Sez. III, 8 novembre 1996, n. 9579; n. 6796 del 20 febbraio 2002), si ha discarica abusiva tutte le volte in cui per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività. suddetti elementi oggettivi si riscontrano indubbiamente nel caso concreto, posto che – secondo quanto dichiarato dai testi e rappresentato con estrema chiarezza dalle fotografie in atti – nel sito di Torre Oranges, gli odierni imputati hanno realizzato e gestito un impianto in cui sono stati sistematicamente scaricati al suolo, senza alcuna precauzione per la tutela dell’ambiente, ingenti quantitativi di rifiuti, tra cui alcuni pericolosi, quali ad esempio i frammenti di eternit e le batterie d’auto esauste; inoltre, la suddetta area è stata destinata a tempo indeterminato allo scarico dei rifiuti, con evidente degrado ambientale; il tutto senza alcuna autorizzazione” (Trib. Di Cosenza, sez. II, 2 ottobre 2008, n. 1061).

La sentenza del Tribunale di Cagliari – n. 2971 del 16 ottobre 2013
I fatti in sintesi:

Si premette : la norma affrontata dalla Provincia di Cagliari, prima, e dal Tribunale, dopo, riguarda il Dlgs. 20 novembre 2008 n 188 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti”: Due importanti decisioni del Tribunale Ordinario di Cagliari.

Nel Luglio e nell’Ottobre 2013 il Tribunale ordinario di Cagliari ha emesso due significative decisioni sulla corretta applicazione del provvedimento legislativo in argomento. Si tratta di uno dei primi interventi della giurisprudenza nella specifica materia ( la seconda sentenza non è ancora stata depositata ) , che hanno portato alla sentenza di condanna di € 6.000.048,00 e di € 35.000,00, per i fatti sotto elencati.
Si illustrano, di seguito, i fatti accaduti :
– L’Agenzia delle Dogane Servizio antifrode, nel Luglio 2012, sottoponeva ad ispezione un carico di merci proveniente da una fabbrica con sede nella Repubblica Cinese, destinato ad un rivenditore all’ingrosso di con sede a Cagliari. Tra le diverse merci sottoposte a controllo, sono stati ispezionati 90 colli di batterie, stilo, torcioni, ministilo.
– A seguito dell’ispezione l’organo accertatore ha accertato due diverse condotte illecite, precisamente:
1) Il mittente fabbricante delle batterie ed il destinatario commerciante all’ingrosso non risultavano iscritti al “Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione rifiuti di pile ed accumulatori”, ai sensi del secondo comma dell’art. 14 del Dlgs. 188/2008. Per tale motivo è stato contestato al destinatario l’illecito amministrativo di cui al secondo comma dell’art. 25 dello stesso Decreto legislativo.
2) Nelle singole batterie non risultava apposto il contrassegno relativo alle modalità del loro corretto smaltimento, così come richiesto dal primo comma dell’art. 23 del Dlgs. 188/2008. Per tale motivo è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo comma dell’art. 25 dello stesso Decreto legislativo. Contestualmente la merce è stata sottoposta a sequestro cautelare, ai sensi dell’art. 25 della lg. 689/1981
– Tutti gli atti sono stati inoltrati alla Provincia di Cagliari Ufficio Sanzioni del Corpo di Polizia provinciale. Le Province, nella specifica materia, sono competenti all’irrogazione delle sanzioni amministrative, a mente di quanto disposto dal comma 8 dell’art. 25 del Dlgs. 188/2006
– Dopo la presentazione degli scritti difensivi da parte del trasgressore, la Provincia, con due distinte Ordinanze di ingiunzione, ha rigettato le eccezioni proposte negli scritti difensivi e quindi irrogato le sanzioni amministrative pecuniarie. Inoltre ha confermato il sequestro delle merci e disposto la loro confisca, ai sensi dell’art. 20 della Lg. 689/1981.
– Avverso le ordinanze di ingiunzione sono stati presentati due distinti ricorsi in opposizione al Tribunale ordinario di Cagliari, attribuiti per il loro esame a due diversi Giudici Istruttori. Entrambe le cause sono state decise con rigetto del ricorso. La prima sentenza è stata emessa nel luglio 2013 con la lettura del dispositivo in udienza, di cui ancora non sono state ancora depositate le motivazioni. La seconda sentenza, la più rilevante, è stata emessa nell’ottobre 2013 ed è stata depositata contestualmente alla lettura del dispositivo.

Quest’ultima sentenza è la n 2971 del 16.10.2013 e tratta esaustivamente le diverse eccezioni sottoposte al suo esame dal ricorrente, in riferimento alla sanzione amministrativa irrogata per la mancata apposizione su ogni singola batteria dei contrassegni riferiti al loro corretto smaltimento.

Le questioni oggetto della sentenza

Il primo motivo di doglianza da parte dei ricorrenti, verte sul fatto che il Dlgs. 188/2008 prevede un solo caso di divieto di immissione sul mercato delle batterie, quello disposto dall’art. 3 rubricato appunto «Divieti di immissione sul mercato». Le fattispecie ricomprese nell’art. 3 sono riconducibili esclusivamente al contenuto di mercurio e cadmio presente nelle batterie, che non può superare le percentuali ivi previste. Qualora le superino è vietata l’immissione sul mercato. Si è sostenuto ulteriormente, che la mancata presenza dei marchi non poteva essere sufficiente a determinare il sequestro delle merci, in quanto lo stesso marchio poteva essere apposto sulle batterie successivamente dallo stesso acquirente – importatore, prima della loro commercializzazione.
Il Tribunale ha disatteso tali argomentazioni, per diverse ragioni. La fattispecie sanzionatoria contestata si riferisce all’immissione sul mercato di pile prive dei necessari contrassegni. Questa fattispecie ha una sua rilevanza autonoma rispetto a quella di cui all’art. 3, relativa al contenuto delle batterie. Dallo stesso disposto dell’art. 23 primo comma, si evince come l’espresso divieto di immissione sul mercato sia riferibile anche all’ ipotesi di batterie prive dei contrassegni obbligatori. Del resto, le pile sono state importate incontestabilmente al fine di destinarle immediatamente al consumo, come si deduce dalle dichiarazioni doganali di importazione formate dall’importatore. Peraltro le stesse merci erano confezionate secondo le modalità in uso per la destinazione al consumo. Ed ancora, l’importatore non poteva procedere, ancorchè successivamente alla loro importazione, all’apposizione del contrassegno, in quanto non risultava essere iscritto al registro nazionale tenuto presso il Ministero dell’Ambiente di cui all’art. 14 del Dlgs. 188/2008.
Il secondo punto trattato dalla sentenza verte sulla corretta qualificazione giuridica di produttore. Il ricorrente ha eccepito che la norma sanzionatoria di cui all’art. 25 fa riferimento esclusivamente al produttore, quindi quest’ultimo è l’unico soggetto sanzionabile. La definizione giuridica di produttore è rinvenibile alla lett. n) dell’art. 2 che contiene le “definizioni”. La norma stabilisce che per produttore deve intendersi il solo fabbricante delle pile. Nel caso di specie la società ricorrente, nella vicenda in argomento, ha assunto il ruolo di mero acquirente, mentre il fabbricante quello di di produttore – fornitore – venditore. La norma non può essere interpretata diversamente, in quanto non è possibile estendere anche all’acquirente la colpa della non conformità delle merci propria del fabbricante. Nel Dlgs. 188/2008 non è prevista alcuna sanzione per l’acquirente delle merci.
Il Tribunale ha disatteso anche tale interpretazione. Basandosi su una disamina articolata della Direttiva 2006/66/CE e della sua norma nazionale di recepimento, ha sostenuto che l’accoglimento della tesi del ricorrente avrebbe determinato effetti distorsivi del mercato, in netto contrasto con le finalità della norma comunitaria e di quella nazionale. Sul presupposto che le norme comunitarie trovano applicazione solo nei confronti dei soggetti appartenenti alla Comunità, non si poteva sostenere che una Ditta della Repubblica Cinese fosse soggetta al loro rispetto, salvo non commercializzasse essa stessa i suoi prodotti con un rappresentante legale in uno dei paesi della Comunità. L’interpretazione del ricorrente, qualora accolta, porterebbe alla disapplicazione delle disposizioni del Dlgs. 188/2008. Basterebbe per qualunque soggetto comunitario acquistare batterie da paesi non comunitari per non soggiacere alle disposizioni delle norme in argomento. I fabbricanti di batterie non comunitari non sono soggetti all’iscrizione all’apposito registro, non contribuiscono al finanziamento dei sistemi di raccolta, non sono soggetti all’obbligo della comunicazione del numero di batterie poste in commercio e non sono sottoposti all’obbligo della corretta etichettatura. Non solo si disattenderebbero le norme a tutela dell’ambiente previste nelle disposizioni in argomento, ma si fornirebbe un ingiusto vantaggio rispetto ai fabbricanti comunitari. Con tutta evidenza degli effetti distorsivi sul mercato.
In realtà la norma definisce il produttore esclusivamente come il soggetto che immette sul mercato comunitario per la prima volta il prodotto. La condotta che qualifica il produttore è quella della immissione sul mercato a titolo professionale delle batterie, ancorché tale immissione si realizzi attraverso la vendita, compresa quella a distanza, o attraverso l’incorporazione delle batterie in apparecchi o veicoli. L’inciso della norma non è diretta a far coincidere esclusivamente l’immissione sul mercato con la vendita, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente. Ciò è tanto vero che il legislatore, sempre all’art. 2, ma alla lett. p) prevede la specifica definizione di «immissione sul mercato». Se il produttore coincidesse sempre ed esclusivamente con il venditore, non si avrebbe bisogno di un’autonoma e distinta definizione di immissione sul mercato, bastando quella di cui alla lett. n) che tutte le forme di vendita ricomprende.
La condotta di immissione sul mercato di cui alla lett. p) può realizzarsi con la fornitura, o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito in favore di terzi nel territorio della Comunità, compresa l’importazione sul territorio doganale della Comunità. Anche all’art. 3 del Codice del Consumo, nella specifica definizione di produttore, è ricompresa la figura dell’importatore del bene o del servizio nel territorio della Comunità.
Le restanti argomentazioni svolte dal Tribunale, si soffermano sulla distinzione tra importazione definitiva e immissione in libera pratica. Il ricorrente ha sostenuto i che non avendo l’Ufficio delle Dogane svincolato le merci in libera pratica queste non potevano considerarsi giuridicamente importate. Quindi non essendo state importate cadeva la condotta di immissione sul mercato. Viceversa il Tribunale ha sostenuto che i due istituti siano da considerarsi distinti ed autonomi. L’importazione definitiva avviene nel momento in cui l’importatore emette la specifica dichiarazione di importazione definitiva, come previsto dall’art. 133 del Testo unico delle Leggi Doganali. La responsabilità dell’importatore, per le merci a lui destinate, nasce quando l’importatore ha emesso la dichiarazione di importazione definitiva, vincolando il bene alla specifica destinazione dichiarata. Nel caso di specie la bolletta doganale, formata dall’importatore, dichiarava le merci per la specifica destinazione al consumo. Del resto non si vede in quale altro momento l’Ufficio delle dogane può sottoporre a controllo le merci, se non quando queste sono dichiarate per la importazione definitiva. Altrimenti si dovrebbe sostenere che le merci prima del controllo devono essere prima svincolate in libera pratica per poi, una volta oltrepassato il cancello della Dogana, essere fermate per il controllo.

 

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