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Risale al 6 marzo 2014 la domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata dal Conseil d’Etat[1] e rivolta alla Corte di Giustizia delle UE, con la quale è stata richiesta una interpretazione del Regolamento CE n. 1907/2006, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e l’istituzione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche. La Corte è stata chiamata a stabilire se il produttore/importatore di un “articolo” composto da una serie di elementi, ciascuno dei quali identificato in se stesso quale “articolo”, debba essere assoggettato agli obblighi previsti rispettivamente dall’art. 7, paragrafo 2 e dall’art. 33 del citato Regolamento, limitatamente all’articolo assemblato ovvero con riferimento ad ogni elemento/articolo facente parte dello stesso. L’interpretazione più estensiva e quindi più garantista per l’ambiente e per la salute dei cittadini ha prevalso. La Corte di Giustizia ha stabilito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 7, paragrafo 2 del Regolamento REACH, spetta al produttore determinare se una sostanza estremamente preoccupante, sia presente in una concentrazione...
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Profili interpretativi del Regolamento REACH
di Michela Giannini
Risale al 6 marzo 2014 la domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata dal Conseil d’Etat[1] e rivolta alla Corte di Giustizia delle UE, con la quale è stata richiesta una interpretazione del Regolamento CE n. 1907/2006, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e l’istituzione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche. La Corte è stata chiamata a stabilire se il produttore/importatore di un “articolo” composto da una serie di elementi, ciascuno dei quali identificato in se stesso quale “articolo”, debba essere assoggettato agli obblighi previsti rispettivamente dall’art. 7, paragrafo 2 e dall’art. 33 del citato Regolamento, limitatamente all’articolo assemblato ovvero con riferimento ad ogni elemento/articolo facente parte dello stesso. L’interpretazione più estensiva e quindi più garantista per l’ambiente e per la salute dei cittadini ha prevalso. La Corte di Giustizia ha stabilito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 7, paragrafo 2 del Regolamento REACH, spetta al produttore determinare se una sostanza estremamente preoccupante, sia presente in una concentrazione...
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