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Pubblicato in Gazzetta il Regolamento sui Combustibili Solidi Secondari

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Il D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 avente ad oggetto il “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 2013.
Il Decreto, in vigore dal 29 marzo 2013, è stato elaborato al fine di promuovere la produzione e l’utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS) da utilizzare, a determinate condizioni, in sostituzione di combustibili convenzionali per finalità ambientali ed economiche, nonché di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, ivi incluse le emissioni di gas climalteranti, all’incremento dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mediante un utilizzo sostenibile a scopi energetici della biomassa contenuta nei rifiuti, ad un più elevato livello di recupero dei rifiuti, nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui all’art. 179 del D.L.vo 152/06, ad una riduzione degli oneri ambientali ed economici legati allo smaltimento di rifiuti in discarica, al risparmio di risorse naturali, alla riduzione della dipendenza da combustibili convenzionali e all’aumento della certezza d’approvvigionamento energetico.
In considerazione della necessità di incoraggiare la produzione di combustibili solidi secondari (CSS) di alta qualità, di aumentare la fiducia in relazione all’utilizzo di detti combustibili e di fornire, con riferimento alla produzione e l’utilizzo di detti combustibili chiarezza giuridica e certezza comportamentale uniforme sull’intero territorio nazionale, l’art. 1 del D.M. 22/2013 dispone che “in applicazione dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), come definito all’articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo medesimo, cessano di essere qualificate come rifiuto”.
Il regolamento si applica alla produzione del CSS-Combustibile e all’utilizzo dello stesso come combustibile nei cementifici e nelle centrali termoelettriche ai fini della produzione di energia elettrica o termica (art. 2)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 184-ter del D.L.vo 152/06, un sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) cessa di essere qualificato come rifiuto con l’emissione della dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all’articolo 8, c. 2, del regolamento. Il venir meno della conformità alle caratteristiche di classificazione di cui all’Allegato 1, Tabella 1, del sottolotto di CSS-Combustibile oggetto dell’anzidetta dichiarazione, successivamente alla emissione della stessa, comporta per il detentore l’obbligo di gestire il predetto sottolotto come un rifiuto ai sensi e per gli effetti della Parte IV del D.L.vo 152/06. Il soggetto che detiene il sottolotto al momento in cui è stata verificata la non conformità dello stesso alle specifiche tecniche è da qualificare come produttore iniziale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, c. 1, lettera f) del D.L.vo 152/06 (art. 4).
Tendenzialmente, per la produzione del CSS-Combustibile sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali, purché non pericolosi. Salvo quanto diversamente disposto nell’All. 2, per la produzione del CSS-Combustibile non sono ammessi i rifiuti non pericolosi elencati nell’Allegato 2 (ad esempio, rifiuti contrassegnati con il codice 99, rifiuti dei capitoli 1, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 18 ed altri). Peraltro, resta impregiudicata la possibilità di utilizzare anche materiali non classificati come rifiuto purché non pericolosi ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele).
Fatte salve le diverse prescrizioni più restrittive contenute nella rispettiva A.I.A. vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per garantire un elevato grado di tutela dell’ambiente e della salute umana, l’utilizzo del CSS-Combustibile è soggetto al rispetto delle pertinenti disposizioni del D.L.vo 133/2005, applicabili al coincenerimento (art. 13).
Completano il regolamento gli Allegati 1 (Tipologie di CSS- combustibile), 2 (Rifiuti non pericolosi non ammessi per la produzione del CSS-combustibile), 3 (Processi e tecniche di produzione del CSS-combustibile) e 4 (Dichiarazione di conformità ai sensi e per gli effetti articolo 8, comma 2).

 

 

 

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