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Qual è la disciplina dell’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie? Che differenza c’è con la manutenzione delle fosse Imhoff?
di Stefano Maglia, Sabrina Suardi
Categoria: Rifiuti
Il riferimento normativo da analizzare è il comma 5 dell’art. 230, D.L.vo 152/2006[1] – come sostituito dall’art. 33 del D.L.vo 3 dicembre 2010, n. 205[2] – il quale recita: “I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva […]”. In primo luogo si sottolinea che tale norma conferma la teoria secondo la quale nell’attività manutentiva il produttore del rifiuto proveniente da tale attività deve considerarsi, in generale, il manutentore. Ciò detto, occorre rilevare che detta attività deve ritenersi ontologicamente diversa dalla manutenzione delle reti di cui al citato art. 230, c. 1, del medesimo decreto: la prima (ovvero quella di cui all’art. 230,...
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Qual è la disciplina dell’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie? Che differenza c’è con la manutenzione delle fosse Imhoff?
di Stefano Maglia, Sabrina Suardi
Il riferimento normativo da analizzare è il comma 5 dell’art. 230, D.L.vo 152/2006[1] – come sostituito dall’art. 33 del D.L.vo 3 dicembre 2010, n. 205[2] – il quale recita: “I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva […]”. In primo luogo si sottolinea che tale norma conferma la teoria secondo la quale nell’attività manutentiva il produttore del rifiuto proveniente da tale attività deve considerarsi, in generale, il manutentore. Ciò detto, occorre rilevare che detta attività deve ritenersi ontologicamente diversa dalla manutenzione delle reti di cui al citato art. 230, c. 1, del medesimo decreto: la prima (ovvero quella di cui all’art. 230,...
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