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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Qual è la differenza tra l’ordine di rimozione e quello di bonifica?
di Stefano Maglia
Categoria: Bonifiche
È estremamente importante non confondere l’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati con l’ordine di bonifica: scelte e presupposti ben diversi, infatti, hanno ispirato i criteri di responsabilità di cui al Titolo V del D.Lgs. 152/06 (Bonifica di siti contaminati), al cui art. 239, co. 2, si precisa innanzitutto che “le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) all’abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo”. Stante l’ispirazione al principio europeo “chi inquina, paga”, il successivo art. 242 dispone che “al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2 …” e l’art. 244, co. 2 e 4, precisa che “la provincia … dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall’amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall’articolo 250”. Infatti, ex art. 250 del D.Lgs. 152/06, “qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione …”.
La responsabilità per gli obblighi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale è ben più ampia di quella generalmente vigente in campo ambientale e, soprattutto, diversamente dall’art. 192, D.Lgs. 152/06, non è limitata ai casi di solo dolo o colpa: l’obbligo di effettuare gli interventi di legge sorge, infatti, in conseguenza di un’azione anche accidentale, ossia a prescindere dall’esistenza di qualsiasi elemento soggettivo in capo all’autore dell’inquinamento.
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Qual è la differenza tra l’ordine di rimozione e quello di bonifica?
di Stefano Maglia
È estremamente importante non confondere l’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati con l’ordine di bonifica: scelte e presupposti ben diversi, infatti, hanno ispirato i criteri di responsabilità di cui al Titolo V del D.Lgs. 152/06 (Bonifica di siti contaminati), al cui art. 239, co. 2, si precisa innanzitutto che “le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) all’abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo”. Stante l’ispirazione al principio europeo “chi inquina, paga”, il successivo art. 242 dispone che “al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2 …” e l’art. 244, co. 2 e 4, precisa che “la provincia … dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall’amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall’articolo 250”. Infatti, ex art. 250 del D.Lgs. 152/06, “qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione …”.
La responsabilità per gli obblighi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale è ben più ampia di quella generalmente vigente in campo ambientale e, soprattutto, diversamente dall’art. 192, D.Lgs. 152/06, non è limitata ai casi di solo dolo o colpa: l’obbligo di effettuare gli interventi di legge sorge, infatti, in conseguenza di un’azione anche accidentale, ossia a prescindere dall’esistenza di qualsiasi elemento soggettivo in capo all’autore dell’inquinamento.
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