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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Qual è la differenza tra l’ordine di rimozione e quello di bonifica?
di Stefano Maglia
Categoria: Bonifiche
È estremamente importante non confondere l’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati con l’ordine di bonifica: scelte e presupposti ben diversi, infatti, hanno ispirato i criteri di responsabilità di cui al Titolo V del D.Lgs. 152/06 (Bonifica di siti contaminati), al cui art. 239, co. 2, si precisa innanzitutto che “le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) all’abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo”. Stante l’ispirazione al principio europeo “chi inquina, paga”, il successivo art. 242 dispone che “al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di...
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Qual è la differenza tra l’ordine di rimozione e quello di bonifica?
di Stefano Maglia
È estremamente importante non confondere l’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati con l’ordine di bonifica: scelte e presupposti ben diversi, infatti, hanno ispirato i criteri di responsabilità di cui al Titolo V del D.Lgs. 152/06 (Bonifica di siti contaminati), al cui art. 239, co. 2, si precisa innanzitutto che “le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) all’abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo”. Stante l’ispirazione al principio europeo “chi inquina, paga”, il successivo art. 242 dispone che “al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di...
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