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Bonifiche: quali sanzioni per la mancata comunicazione da parte del proprietario incolpevole?
di Giulia Guagnini
Categoria: Bonifiche
Tra i diversi soggetti coinvolti nell’ambito dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati figura, oltre al responsabile dell’inquinamento ed alla Pubblica Amministrazione, anche il proprietario dei medesimi che risulti non colpevole della contaminazione. Quest’ultimo, in particolare, costituisce una figura peculiare, in merito alla quale occorre appurare quali siano le facoltà, nonché gli obblighi e le eventuali responsabilità ascrivibili ai sensi della vigente disciplina giuridica in materia: la posizione di tale soggetto rappresenta indubbiamente uno dei temi più delicati e maggiormente discussi della materia delle bonifiche. Preliminarmente, è bene sottolineare che l’unico obbligo che la legge pone in capo al proprietario incolpevole di un sito contaminato è costituito dalla necessità, qualora egli rilevi il superamento o il pericolo concreto ed attuale di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, di darne comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti e di attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’art. 242, D.L.vo n. 152/2006 (art. 245, comma 2,...
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Bonifiche: quali sanzioni per la mancata comunicazione da parte del proprietario incolpevole?
di Giulia Guagnini
Tra i diversi soggetti coinvolti nell’ambito dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati figura, oltre al responsabile dell’inquinamento ed alla Pubblica Amministrazione, anche il proprietario dei medesimi che risulti non colpevole della contaminazione. Quest’ultimo, in particolare, costituisce una figura peculiare, in merito alla quale occorre appurare quali siano le facoltà, nonché gli obblighi e le eventuali responsabilità ascrivibili ai sensi della vigente disciplina giuridica in materia: la posizione di tale soggetto rappresenta indubbiamente uno dei temi più delicati e maggiormente discussi della materia delle bonifiche. Preliminarmente, è bene sottolineare che l’unico obbligo che la legge pone in capo al proprietario incolpevole di un sito contaminato è costituito dalla necessità, qualora egli rilevi il superamento o il pericolo concreto ed attuale di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, di darne comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti e di attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’art. 242, D.L.vo n. 152/2006 (art. 245, comma 2,...
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