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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Quando la società consortile deve iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
I soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono individuati dal disposto dell’art. 212 del D.L.vo 152/06.
A ben guardare, l’art. 212, c. 5 non individua espressamente i soggetti tenuti ad iscriversi, bensì le attività per lo svolgimento delle quali è richiesta l’iscrizione all’Albo: “L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”.
Gli unici soggetti espressamente citati, in quanto esonerati dall’obbligo di iscrizione sono – sostanzialmente – i consorzi di filiera: “Sono esonerati dall’obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all’attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli”.
Un regime particolare d’iscrizione è, invece, previsto per ulteriori soggetti di cui al c. 5: “Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’iscrizione all’Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni”.
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Quando la società consortile deve iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali?
di Stefano Maglia
I soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono individuati dal disposto dell’art. 212 del D.L.vo 152/06.
A ben guardare, l’art. 212, c. 5 non individua espressamente i soggetti tenuti ad iscriversi, bensì le attività per lo svolgimento delle quali è richiesta l’iscrizione all’Albo:
“L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”.
Gli unici soggetti espressamente citati, in quanto esonerati dall’obbligo di iscrizione sono – sostanzialmente – i consorzi di filiera:
“Sono esonerati dall’obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all’attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli”.
Un regime particolare d’iscrizione è, invece, previsto per ulteriori soggetti di cui al c. 5:
“Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’iscrizione all’Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni”.
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