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Nuovo Regolamento UE batterie e rifiuti di batterie: prime osservazioni

di Alessandra Corru'

Categoria: Rifiuti

Entrerà in vigore il 17 agosto 2023 il tanto atteso Regolamento (UE) 2023/1542 del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE L191/1 del 28 luglio 2023, ma che si applicherà a decorrere dal 18 febbraio 2024.

Trattandosi di un Regolamento – atto normativo a carattere generale e vincolante, nonché fonte di diritto primario – sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza bisogno di recepimento.

Il provvedimento in esame – che è parte integrante del Green Deal europeo, la nuova strategia di crescita dell’UE – mira a modernizzare il quadro legislativo dell’UE per le batterie, nonché a trasformare l’UE in un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva in cui:

1) non vi siano emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050;

2) la crescita economica sia dissociata dall’uso delle risorse;

3) nessuna persona e nessun luogo siano esclusi da questo processo.

Quali sono dunque gli obiettivi di questo provvedimento?

Prima di definire gli obiettivi, occorre anzitutto individuare i principali problemi strettamente interconnessi relativi alle batterie, che si potrebbero sintetizzare in tre gruppi.

Il primo gruppo riguarda la mancanza di condizioni generali che incentivino ad investire nella capacità di produzione di batterie sostenibili. Tali problemi sono collegati al funzionamento inefficiente del mercato unico e alla mancanza di sufficiente parità di condizioni dovuta alla divergenza dei quadri normativi nel mercato interno. Tra le cause di fondo figurano l’attuazione non omogenea della direttiva sulle batterie e la mancanza di informazioni affidabili e comparabili a livello UE.

Il secondo gruppo di problemi riguarda il funzionamento non ottimale del mercato del riciclaggio e l’esistenza di un cerchio dei materiali non sufficientemente chiuso, che limitano il potenziale dell’UE di mitigare il rischio connesso all’approvvigionamento di materie prime. Il quadro normativo attuale presenta una serie di carenze. Tra queste, la mancanza di norme chiare e sufficientemente armonizzate, e la presenza, nella direttiva sulle batterie, di disposizioni che non tengono conto dei recenti sviluppi tecnologici e di mercato. Tali carenze riducono la redditività delle attività di riciclaggio e frenano gli investimenti nelle nuove tecnologie e nella capacità supplementare di riciclare le batterie del futuro.

Il terzo gruppo di problemi riguarda i rischi sociali e ambientali che attualmente non sono disciplinati dalla normativa ambientale dell’UE. Tali problemi comprendono: una mancanza di trasparenza in merito all’approvvigionamento di materie prime, le sostanze pericolose e il potenziale non sfruttato per compensare l’impatto ambientale del ciclo di vita delle batterie.

Considerate le problematiche sopra rappresentate, il Regolamento si pone dunque un triplice obiettivo:

1) rafforzare il funzionamento del mercato interno (compresi prodotti, processi, rifiuti di batterie e materiali riciclati), garantendo la parità di condizioni attraverso un insieme comune di norme;

2) promuovere un’economia circolare;

3) ridurre gli impatti sociali e ambientali in tutte le fasi del ciclo di vita delle batterie.

Cosa stabilisce il nuovo Regolamento e qual è il suo campo di applicazione?

Nello specifico, il provvedimento stabilisce prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione. Stabilisce inoltre requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione.

Impone altresì obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie[1] nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie e stabilisce i requisiti per gli appalti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie.

È bene ricordare che tale regolamento si applica a tutte le categorie di batterie, ossia le batterie portatili, le batterie per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (batterie per autoveicoli), le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse. Esso si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.

Quali sono le novità più rilevanti previste?

Tra le disposizione del provvedimento, si segnala anzitutto che, ai sensi dell’art. 7, unitamente all’Allegato II, a partire dal 18 febbraio 2025, le batterie per veicoli elettrici, le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e le batterie per mezzi di trasporto leggeri dovranno essere accompagnate da una documentazione tecnica che contenga, per ciascun modello di batteria per stabilimento di fabbricazione, una dichiarazione d’impronta di carbonio recante almeno le seguenti informazioni:

a) informazioni amministrative sul fabbricante;

b) informazioni sul modello di batteria;

c) informazioni sull’ubicazione geografica dello stabilimento di fabbricazione della batteria;

d) l’impronta di carbonio della batteria, calcolata come kg di biossido di carbonio equivalente per un kWh dell’energia totale fornita dalla batteria durante la sua vita utile prevista;

e) l’impronta di carbonio della batteria differenziata in base alla fase del ciclo di vita, come descritto al punto 4 dell’allegato II;

f) il numero di identificazione della dichiarazione di conformità UE della batteria;

g) un link di accesso a una versione pubblica dello studio a sostegno dei valori dell’impronta di carbonio di cui alle lettere d) ed e).

Non solo, questa tipologia di batterie dovrà recare un’etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indichi la classe di prestazione relativa all’impronta di carbonio in cui rientra la batteria.

Saranno inoltre introdotti requisiti di progettazione per le batterie ricaricabili, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per autoveicoli e una nuova etichettatura che, ai sensi dell’art. 13, dal 18 agosto 2026, contenga le informazioni di cui all’allegato VI, parte A.

In particolare, in base a tale allegato, devono essere riportate in modo visibile, leggibile e indelebile le seguenti informazioni sull’etichetta della batteria:

  1. le informazioni che identificano il fabbricante conformemente all’articolo 38, paragrafo 7;
  2. la categoria della batteria e le informazioni che la identificano conformemente all’articolo 38, paragrafo 6;
  3. il luogo di fabbricazione (ubicazione geografica dello stabilimento di fabbricazione della batteria);
  4. la data di fabbricazione (mese e anno);
  5. il peso;
  6. la capacità;
  7. la composizione chimica;
  8. le sostanze pericolose presenti nella batteria diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo;
  9. l’agente estinguente utilizzabile;
  10. le materie prime critiche presenti nella batteria con una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso.

Oltre a queste informazioni generali, a decorrere dal 18 agosto 2026, le batterie dovranno inoltre essere contrassegnate con il simbolo indicante la raccolta differenziata, conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato VI, parte B.

Si segnala altresì che, ai sensi dell’art. 77, a decorrere dal 18 febbraio 2027, alcuni accumulatori di grandi dimensioni immessi sul mercato o messi in servizio (ossia, batterie per mezzi di trasporto leggeri, batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e batterie per veicoli elettrici) dovranno essere registrate in formato elettronico e dotate di un “passaporto della batteria” che fornirà informazioni dettagliate di cui all’Allegati XIII in modo che la batteria possa essere riutilizzata o riciclata in maniera sicura ed efficiente.

Sono state previste diverse novità per regolamentare l’intero ciclo di vita delle batterie. Quali sono le più importanti?

Il capo VIII contiene gli obblighi relativi alla gestione del fine vita delle batterie che sostituiscono le corrispondenti disposizioni della direttiva 2006/66/CE, abrogata con effetto dal 18 agosto 2025. Appare pertinente fare riferimento in particolare alle disposizioni relative all’iscrizione nel Registro dei produttori, alla responsabilità estesa del produttore, alla raccolta, al trattamento e al riciclaggio, incluse le efficienze di riciclaggio, le informazioni sul fine vita, la preparazione per il riutilizzo o il cambio di destinazione dei rifiuti di batterie e la comunicazione alle autorità competenti.

Ad ogni modo, in termini generali, i principali cambiamenti disposti dal Regolamento in esame sono tutti legati all’istituzione di un mercato unico europeo che presenti condizioni di parità nel settore della progettazione e produzione di batterie, nonché nel campo del riciclo. Lo sviluppo di tecnologie per il riciclaggio richiede infatti importanti investimenti, spostando l’attenzione dalle batterie tradizionali, come quelle portatili alcaline e quelle per autoveicoli/industriali (al piombo), alle batterie al litio ricaricabili utilizzate nei veicoli elettrici, che diventeranno un elemento chiave nel mercato per il futuro.

La sfida più grande per i Sistemi Collettivi che si occupano di batterie portatili sarà senza dubbio costituita dai nuovi obiettivi di raccolta che passeranno dal 45% (entro dicembre 2023) al 73% nel 2030.

Inoltre, viene fissato un ulteriore target per le batterie dei “mezzi di trasporto leggeri”, come e-bike, monopattini elettrici, etc., pari al 51% entro il 31 dicembre 2028 e al 61% entro il 31 dicembre 2031, che richiederà grandi sforzi da parte dei Sistemi Collettivi e dei produttori per incrementare in modo significativo i tassi di raccolta delle batterie portatili.

Sono previsti anche obiettivi di recupero di determinati materiali di importanza strategica mediante il trattamento dei rifiuti di batterie, nello specifico: per il litio 50% entro il 2027 e 80% entro il 2031; per il cobalto, rame, piombo e nichel 90% entro il 2027 e 95% entro il 2031.

Si può concludere, dunque, che tutte queste novità hanno una portata ampia e profonda e avranno senza dubbio un impatto significativo nel settore della progettazione e produzione di batterie, nonché nel campo del riciclaggio e della seconda vita delle stesse. In particolare, si fa notare che verranno introdotte prescrizioni progressive per ridurre al minimo l’impronta di carbonio durante il ciclo di vita delle batterie. In tale contesto, gli sforzi volti a ridurre l’impronta di carbonio nel processo di fabbricazione condurranno indirettamente alla promozione della produzione di energia rinnovabile.

Il nuovo Regolamento intende infatti creare condizioni di parità per la produzione di batterie sostenibili nel mercato dell’UE così da rafforzare la mobilità verde, l’energia pulita e la neutralità climatica, nonché per ridurre le emissioni e stabilire regole armonizzate per il mercato del riciclaggio delle batterie, concentrandosi su tutte le fasi del ciclo di vita delle batterie, dalla progettazione al trattamento dei rifiuti.

Obiettivi stringenti e ambiziosi, ma senza dubbio strategici sia in chiave di sviluppo del Green Deal e dell’Economia Circolare, sia perché puntano a rispondere alle esigenze ambientali e produttive che l’Europa avrà nella gestione di tutte le fasi di vita delle batterie immesse sul mercato.

 

 

[1] Per “dovere di diligenza per le batterie” si intendono gli obblighi di un operatore economico in relazione al suo sistema di gestione, alla gestione dei rischi, alle verifiche e alla vigilanza da parte di terzi svolte da organismi notificati e alla divulgazione delle informazioni al fine di individuare, prevenire e affrontare i rischi effettivi e potenziali sul piano sociale e ambientale legati all’approvvigionamento, alla lavorazione e al commercio delle materie prime e delle materie prime secondarie necessarie per la fabbricazione di batterie, ivi compresi i fornitori della catena e le loro affiliate o i loro subappaltatori.

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