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Stefano Maglia

Nuovi formulari e registri di carico e scarico. La semplificazione che complica

di Paolo Pipere

Categoria: Rifiuti

Fir e registri
 
Sul sito del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, in acronimo RENTRI, si legge che il sistema: «rappresenta un punto di incontro tra la transizione ecologica e digitale, permette una sinergia tra le esigenze della pubblica amministrazione e delle imprese e genera benefici per tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni agli enti di controllo alle imprese». In particolare, il RENTRI, tra l’altro, consente di: «assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure […]». Anche l’articolo 188-bis del decreto legislativo 152/2006 precisa che tra i compiti nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti v’è quello di favorire la semplificazione amministrativa.
 

Semplificazione grazie alla digitalizzazione?

 
Ad oggi, però, non possiamo ancora sapere se il registro elettronico consentirà di conseguire questi obiettivi, perché né il decreto ministeriale 59/2023 né il decreto direttoriale 143/2023, pur relativo alle diciotto “modalità operative” del RENTRI, hanno definito nel dettaglio tutti gli aspetti del funzionamento del sistema informatico. Non sono stati pubblicati, inoltre, molti dei decreti direttoriali previsti. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del D.M. 59/2023, quindi entro il 15 dicembre 2023, il ministero avrebbe dovuto definire:
 
«con uno o più decreti direttoriali:
a) le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
b) le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, l’informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679, contenente, tra l’altro, la tipologia dei dati raccolti, la durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalità perseguite, le operazioni da svolgere, l’individuazione del titolare del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti;
c) i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;
d) le modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5;
e) i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;
f) i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti;
g) le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all’articolo 20».
 
Finora sono stati pubblicati solo i decreti previsti nell’elenco alle lettere a) e d).
 

 

Moduli più complessi

 
È certo, invece, che sia la definizione dei nuovi format di formulario identificativo del rifiuto (FIR) e di registro cronologico di carico e scarico, attuata con il decreto ministeriale 59/2023, sia il recente decreto direttoriale 251/2023, con il quale sono state fornite le istruzioni di compilazione dei nuovi modelli, non sembrano in linea con le finalità dichiarate.
 
Questo aspetto, paradossalmente, è più preoccupante del primo, se si considera che i modelli cartacei di registro dovranno essere utilizzati anche per sei mesi dal secondo insieme di soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025, anche per un anno dai soggetti che si dovranno iscrivere tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 e che i nuovi modelli di FIR cartaceo dovranno essere utilizzati da tutti i soggetti che saranno tenuti a iscriversi al RENTRI dal 13 febbraio 2025 fino al 13 febbraio 2026 e da quanti non dovranno aderire al sistema dal 13 febbraio 2025 fino all’eventuale modifica dell’attuale assetto normativo.
 

Più informazioni rispetto a quelle prescritte

 
I nuovi moduli sono molto più complessi rispetto a quelli attualmente in uso e, soprattutto, introducono l’obbligo di comunicare molti dati non previsti dalla norma di rango primario, il decreto legislativo 152/2006.
 
Con riferimento ai FIR, l’articolo 193 del decreto legislativo citato dispone che:
«Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario».
 
Nel nuovo modello di formulario, invece, sono stati previsti anche dati quali numero e data di emissione dell’analisi o del rapporto di prova, piuttosto che uno specifico allegato “cumulativo” per la microraccolta presso più produttori o unità locali. Allegato di dubbia legittimità, stante l’obbligo per ogni produttore o detentore di dimostrare mediante la copia completa del FIR che il carico di rifiuti prelevato presso la propria unità locale sia stato effettivamente accettato dell’impianto di trattamento autorizzato.
 
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Ripensamenti su alcune sezioni dei FIR

 
Dubbi anche rispetto al nuovo allegato per il trasporto intermodale, che coinvolge anche i terminalisti, salvo poi disporre, con le istruzioni di compilazione, che “la sezione terminalista non va compilata”, esattamente come, secondo le recenti istruzioni di compilazione, non essere compilato l’allegato microraccolta, che a questo punto non si capisce perché sia stato introdotto.
 
Interessante anche l’introduzione del nuovo campo “in attesa di verifica analitica”, salvo che poi nelle istruzioni ci si limita a precisare che la casella deve essere barrata “se il destinatario sottopone i rifiuti ad analisi”, senza spiegare in alcun modo se in questo caso il FIR deve essere consegnato al trasportatore che quindi non avrà la possibilità di comprendere, così come anche il produttore o detentore del rifiuto, se in fase successiva il carico sarà accettato o respinto. Anche senza voler cercare di individuare il fondamento giuridico della possibilità del gestore dell’impianto di porre in “stand by” i rifiuti in ingresso, deve essere notato che nelle istruzioni manca qualsiasi indicazione rispetto a come si deve in concreto agire in questi casi, soprattutto quando si utilizzano formulari cartacei non suscettibili di ulteriore modifica dopo la compilazione da parte del destinatario.
 

Informazioni aggiuntive nel registro

 
Il già citato decreto legislativo 152/2006, con l’articolo 190, dispone che nel caso del registro cronologico di carico e scarico le informazioni per ogni tipologia di rifiuto debbano essere riferite a:
 
«la quantità prodotta o trattata, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193».
 
Nel nuovo modello di registro sono richieste, invece, anche informazioni quali: “Stoccaggio istantaneo” [ora richiesto, a differenza di quanto previsto nelle precedenti bozze, per ogni rifiuto solo per gli impianti], “categoria di AEE [Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche” e non “raggruppamento” di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), numero (campo 22) e tipo di documento di trasporto utilizzato in caso di spedizioni transfrontaliere (campo 22b), anche se nelle istruzioni di compilazione da un lato si precisa che in caso di trasporto transfrontaliero deve essere indicato “il numero di notifica e numero di serie della spedizione, ove previsto”, mentre dall’altro si afferma che: «nel caso in cui il trasporto sia esente dall’obbligo del FIR [quindi in tutti i casi di trasporto transfrontaliero] i campi 22, 22b e 23 non devono essere compilati».
 
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Permangono molte criticità

 
Malgrado le modifiche delle istruzioni di compilazione, apportate dal ministero a seguito delle decine di pagine di osservazioni critiche formulate dalle associazioni imprenditoriali in sede di consultazione, permangono molte criticità.
 
Rinviando a successivi articoli l’analisi di dettaglio delle incongruenze ancora presenti, è però indispensabile segnalare che l’eliminazione della possibilità di indicare nel registro il quantitativo dei rifiuti utilizzando l’unità di misura costituita dal metro cubo costituirà un grave problema per buona parte del tessuto produttivo italiano. Le microimprese e piccole aziende saranno costrette a stimare il peso dei rifiuti in assenza di pese o bilance adatte allo scopo e, soprattutto, ad effettuare una doppia annotazione per ogni rifiuto avviato al trattamento: prima quella di scarico e poi quella di rettifica sulla base del peso verificato a destino. Curiosa anche l’indicazione, contenuta nelle istruzioni di compilazione, secondo la quale può essere solo stimata anche la quantità di rifiuti in uscita da un impianto di trattamento autorizzato, che di norma dovrebbe essere dotato di una pesa, anche perché questa possibilità rende inutile l’introduzione dell’obbligo di annotazione dello “stoccaggio istantaneo” di ogni rifiuto, che evidentemente sarebbe a sua volta solo una stima.
 
Del tutto insensata, inoltre, la prescrizione secondo la quale il produttore iniziale del rifiuto deve barrare la “casella CR [centro di raccolta] qualora abbia aderito alla gestione integrata del servizio di raccolta per i rifiuti urbani e conferisca al Centro di raccolta” se si considera che i produttori iniziali di rifiuti non hanno mai avuto, non hanno e non avranno neppure con il passaggio al RENTRI alcun obbligo di annotare sul registro di carico e scarico l’avvenuta produzione o l’avvenuto avvio al trattamento dei rifiuti classificati come urbani.
 

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