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In particolare, nell’art. 1 ha chiarito che, in generale, questa figura coordina l’attività degli addetti dell’impresa, definisce le procedura per gestire situazioni d’urgenza ed emergenza e per evitare che si ripetano, vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni dei provvedimenti di iscrizione, e verifica la validità di iscrizioni e autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
L’art. 2, poi, si concentra sul dettaglio dei compiti del RT per le categorie 1, 4, 5 (e 6), definendoli con particolare riferimento a redazione e sottoscrizione dell’attestazione relativa all’idoneità dei mezzi di trasporto, a controllo e verifica della permanenza delle caratteristiche di tali mezzi e del rispetto delle condizioni precisate nell’attestazione. Non solo, l’art. 2 chiarisce che il RT provvede alla definizione di una serie di procedure, quali quelle per controllare che il codice CER del rifiuto trasportato sia riportato nel provvedimento di iscrizione all’Albo, così come le procedure attraverso le quali i conducenti verificano, prima del carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile, e “nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore”; è, inoltre, compito del RT definire le procedure utili alla corretta esecuzione delle operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti, nonché quelle deputate a garantire la sicurezza del carico durante il trasporto e la presenza dei documenti e delle attrezzature necessarie. Sempre nell’ambito delle categorie 1, 4, 5 (e 6), il RT è chiamato a garantire la formazione dei conducenti e degli addetti dell’impresa, e a coordinare l’attività dei conducenti nell’eventualità di difformità del carico.
In modo ancor più puntuale, segue l’art. 3 ad individuare i compiti del RT per la gestione dei centri di raccolta, cosa peraltro già definita nella apposita Delibera dei requisiti per l’iscrizione. In particolare, questi è tenuto ad attestare e garantire la formazione e l’addestramento del personale addetto ai centri[1] ed a verificare il corretto allestimento degli stessi[2].
Il Comitato Nazionale non ha mancato di definire anche i compiti posti in capo al RT per le categorie 8, 9 e 10, che richiamano sostanzialmente quelli sopra descritti.
Per quanto riguarda la cat. 8 (intermediazione e commercio senza detenzione), l’art. 4 pone in capo a tale soggetto il dovere di garantire un’adeguata formazione degli addetti dell’impresa circa la compilazione e la tenuta dei registri di carico e scarico e la documentazione che accompagna i rifiuti durante il trasporto (FIR e documentazione richiesta per merci pericolose e trasporto transfrontaliero), e di verificare la validità di iscrizioni e autorizzazioni dei soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto dell’attività di intermediazione e commercio.
Per le imprese che si occupano di bonifica di siti (cat. 9) e bonifica di beni contenenti amianto (cat. 10) gli artt. 5 e 6 specularmente prevedono che il RT produca, con il legale rappresentante dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante tipologie e valore di acquisto delle attrezzature minime, così come disponibilità dell’impresa e stato di conservazione delle stesse[3] (eventualmente, per la cat. 9, anche una relazione dalla quale risulti l’effettivo utilizzo di attrezzature che non risultassero ricomprese nell’allegato A alla delibera n. 5/2001). Il RT è, comunque, tenuto anche a verificare che le attrezzature utilizzate dalle imprese si mantengano idonee e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme di settore.
Da ultimo, la Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019 chiarisce che, finché il Comitato non avrà stabilito i criteri e i limiti per l’assunzione dell’incarico di RT da parte di un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa[4], il Responsabile Tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese “deverappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti”, attraverso il modello allegato alla delibera. I legali rappresentanti delle imprese coinvolte dovranno, a loro volta, sottoscrivere la dichiarazione e produrla in fase di iscrizione, rinnovo o variazione dell’iscrizione per modifica del RT, a pena di improcedibilità della domanda.
I compiti del RT sono, quindi, ben delineati: controllo del rispetto della normativa, verifica di autorizzazioni ed iscrizioni, formazione del personale dell’impresa, definizione di procedure interne che consentano di affrontare situazioni emergenziali e di urgenza.
Bisogna però porre l’attenzione al fatto che la Delibera ha per titolo “Prime disposizioni…”, lasciando così presumere che questo sarà solo il primo di una serie di atti che definiranno gli ambiti di competenza e responsabilità del RTGR.
[2] V. Decreto 8 aprile 2008, come modificato dal Decreto 13 maggio 2009.
[3] Per la cat. 9 v. delibera n. 5 del 12 dicembre 2001 e delibera n. 2 dell’11 maggio 2005; per la cat. 10 v. delibera n. 1 del 30 marzo 2004.
[4] Si ricorda, infatti, che il D.M. 120/2014 dispone, all’art. 12, comma 6, che “l’incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l’assunzione degli incarichi”.
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Responsabile Tecnico Rifiuti: quali compiti e responsabilità? La nuova Delibera n. 1 del 23 gennaio dell’Albo
di Stefano Maglia
Con la Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato le “prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del Responsabile Tecnico”.
In particolare, nell’art. 1 ha chiarito che, in generale, questa figura coordina l’attività degli addetti dell’impresa, definisce le procedura per gestire situazioni d’urgenza ed emergenza e per evitare che si ripetano, vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni dei provvedimenti di iscrizione, e verifica la validità di iscrizioni e autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
L’art. 2, poi, si concentra sul dettaglio dei compiti del RT per le categorie 1, 4, 5 (e 6), definendoli con particolare riferimento a redazione e sottoscrizione dell’attestazione relativa all’idoneità dei mezzi di trasporto, a controllo e verifica della permanenza delle caratteristiche di tali mezzi e del rispetto delle condizioni precisate nell’attestazione. Non solo, l’art. 2 chiarisce che il RT provvede alla definizione di una serie di procedure, quali quelle per controllare che il codice CER del rifiuto trasportato sia riportato nel provvedimento di iscrizione all’Albo, così come le procedure attraverso le quali i conducenti verificano, prima del carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile, e “nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore”; è, inoltre, compito del RT definire le procedure utili alla corretta esecuzione delle operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti, nonché quelle deputate a garantire la sicurezza del carico durante il trasporto e la presenza dei documenti e delle attrezzature necessarie. Sempre nell’ambito delle categorie 1, 4, 5 (e 6), il RT è chiamato a garantire la formazione dei conducenti e degli addetti dell’impresa, e a coordinare l’attività dei conducenti nell’eventualità di difformità del carico.
In modo ancor più puntuale, segue l’art. 3 ad individuare i compiti del RT per la gestione dei centri di raccolta, cosa peraltro già definita nella apposita Delibera dei requisiti per l’iscrizione. In particolare, questi è tenuto ad attestare e garantire la formazione e l’addestramento del personale addetto ai centri[1] ed a verificare il corretto allestimento degli stessi[2].
Il Comitato Nazionale non ha mancato di definire anche i compiti posti in capo al RT per le categorie 8, 9 e 10, che richiamano sostanzialmente quelli sopra descritti.
Per quanto riguarda la cat. 8 (intermediazione e commercio senza detenzione), l’art. 4 pone in capo a tale soggetto il dovere di garantire un’adeguata formazione degli addetti dell’impresa circa la compilazione e la tenuta dei registri di carico e scarico e la documentazione che accompagna i rifiuti durante il trasporto (FIR e documentazione richiesta per merci pericolose e trasporto transfrontaliero), e di verificare la validità di iscrizioni e autorizzazioni dei soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto dell’attività di intermediazione e commercio.
Per le imprese che si occupano di bonifica di siti (cat. 9) e bonifica di beni contenenti amianto (cat. 10) gli artt. 5 e 6 specularmente prevedono che il RT produca, con il legale rappresentante dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante tipologie e valore di acquisto delle attrezzature minime, così come disponibilità dell’impresa e stato di conservazione delle stesse[3] (eventualmente, per la cat. 9, anche una relazione dalla quale risulti l’effettivo utilizzo di attrezzature che non risultassero ricomprese nell’allegato A alla delibera n. 5/2001). Il RT è, comunque, tenuto anche a verificare che le attrezzature utilizzate dalle imprese si mantengano idonee e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme di settore.
Si ricorda, per quanto riguarda la cat. 10, che con la circolare n. 152 del 7 dicembre 2018 il Comitato Nazionale ha fornito alcuni chiarimenti sull’esperienza acquisita dal Responsabile Tecnico nell’attività di bonifica di beni contenenti amianto (v. Responsabile Tecnico per la bonifica di beni contenenti amianto: quale esperienza professionale?).
Da ultimo, la Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019 chiarisce che, finché il Comitato non avrà stabilito i criteri e i limiti per l’assunzione dell’incarico di RT da parte di un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa[4], il Responsabile Tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese “deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti”, attraverso il modello allegato alla delibera. I legali rappresentanti delle imprese coinvolte dovranno, a loro volta, sottoscrivere la dichiarazione e produrla in fase di iscrizione, rinnovo o variazione dell’iscrizione per modifica del RT, a pena di improcedibilità della domanda.
I compiti del RT sono, quindi, ben delineati: controllo del rispetto della normativa, verifica di autorizzazioni ed iscrizioni, formazione del personale dell’impresa, definizione di procedure interne che consentano di affrontare situazioni emergenziali e di urgenza.
Bisogna però porre l’attenzione al fatto che la Delibera ha per titolo “Prime disposizioni…”, lasciando così presumere che questo sarà solo il primo di una serie di atti che definiranno gli ambiti di competenza e responsabilità del RTGR.
Prima, però, bisogna superare le verifiche! Per aiutare gli aspiranti RTGR a superare le verifiche necessarie ad attestare la propria idoneità e preparazione, TuttoAmbiente ha creato la Scuola di Formazione per Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, sia in aula che a distanza (FAD).
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Piacenza, 25.01.2019
[1] V. delibera n. 2 del 20 luglio 2009.
[2] V. Decreto 8 aprile 2008, come modificato dal Decreto 13 maggio 2009.
[3] Per la cat. 9 v. delibera n. 5 del 12 dicembre 2001 e delibera n. 2 dell’11 maggio 2005; per la cat. 10 v. delibera n. 1 del 30 marzo 2004.
[4] Si ricorda, infatti, che il D.M. 120/2014 dispone, all’art. 12, comma 6, che “l’incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l’assunzione degli incarichi”.
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