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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Nonostante l’epigrafe dell’art. 29-octies si riferisca espressamente a “rinnovo e riesame” dell’AIA, a partire dall’entrata in vigore del D.L.vo n. 46/2014, l’istituto del rinnovo periodico non è più contemplato dall’ordinamento normativo in tema di AIA, pertanto dal 11 agosto 2014 (che si ricorda essere la data di entrata in vigore del D.L.vo n. 46/2014) vengono a decadere le scadenze per il rinnovo delle AIA rilasciate antecedentemente il recepimento della Direttiva 2010/75/UE, precedentemente fissate in 5 anni, 6 anni per impianti certificati UNI EN ISO 14001, 8 anni per impianti registrati EMAS o 10 anni per gli impianti di cui al punto 6.6 dell’allegato VIII. L’art. 29 del D.L.vo n. 46/2014, riguardante le disposizioni transitorie non è sufficientemente esaustivo circa il comportamento da tenere in presenza delle differenti casistiche che si possono presentare, per cui occorre far riferimento alla più puntuale declinazione delle varie fattispecie sviluppate dalla ormai nota circolare del MATTM del 27 ottobre 2014. La circolare, al paragrafo 3, prevede che i procedimenti di rinnovo periodico eventualmente avviati dopo il 7 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della Direttiva 2010/75/UE) devono essere convertiti in procedimenti di riesame e, qualora la scadenza della AIA posseduta sia successiva al 10 aprile 2014, il gestore può chiederne l’archiviazione, ridefinendo la scadenza eventualmente riportata sull’atto autorizzativo. Quindi le AIA in vigore alla data del 11 aprile 2014 risultano di fatto prorogate. Pertanto, a far data dal 11 aprile 2014, l’autorità competente procede al riesame dell’AIA nei seguenti casi: – entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione; – quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione; il termine di 10 anni aumenta a 12 o 16 anni per le installazioni che all’atto del rilascio dell’AIA (o dei successivi riesami) siano risultate rispettivamente certificate UNI EN ISO 14001 o registrate EMAS; – a giudizio della stessa autorità competente o, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell’amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, si renda necessaria la revisione o l’integrazione dei valori limite di emissione fissati nell’AIA per effetto dell’entità dell’inquinamento generato dall’installazione ed in particolare qualora sia accertato che le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione non garantiscano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; – quando le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni; – quando una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante ritenga che si debbano adottare altre tecniche per la sicurezza di esercizio del processo o dell’attività; – qualora sia reso necessario da nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali o da norme di qualità ambientali; – quando siano stati fissati limiti di emissione con tempi di riferimento diversi da quelli delle BAT-AEL e la prevista verifica periodica del rispetto della corrispondenza delle emissioni prodotte alle BAT-AEL riferite a condizioni di esercizio normale abbia dato esito negativo (fattispecie di cui alla lettera b) del co. 4-bis dell’art. 29-sexies) senza evidenziare violazioni delle prescrizioni rendendo necessario l’aggiornamento dell’AIA per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano alle BAT-AEL. Per le casistiche riportate ai precedenti punti 4, 5, 6 e 7, il riesame può riguardare anche solo una parte delle installazioni. Le modalità del riesame sono stabilite dal co. 5 dell’art. 29-octies al quale si rimanda. In base a quanto previsto dal co. 7 dell’art. 29-quater, il riesame può essere richiesto anche dal Sindaco qualora lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica e tramite un motivato provvedimento corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell’autorizzazione. Circa le modalità istruttorie da applicarsi al riesame, ci si limita a rimarcare che il il co. 10 dell’art. 29-octies ha previsto che il riesame sia condotto con le modalità di cui al co. 4 dell’art. 29-ter (riguardante la verifica di completezza) ed all’art. 29-quater prevedendo, così, la pubblicazione sul sito web della presentazione delle informazioni riguardanti il riesame, per garantire la partecipazione del pubblico, che, invece, non era previsto nel D.L.vo n. 152/2006, prima delle modifiche apportata dal D.L.vo n. 46/2014, per l’istituto del rinnovo. Il riesame ha l’obiettivo di garantire che le installazioni si adeguino alle conclusioni sulle BAT che sono state eventualmente aggiornate rispetto a quando è stata rilasciata o riesaminata per l’ultima volta l’autorizzazione e di rivedere le prescrizioni dell’AIA visto che potrebbero mutare anche le condizioni del sito e quelle ambientali. In particolare, con il riesame l’autorità competente deve garantire che le condizioni delle AIA siano conformi alle conclusioni sulle BAT entro quattro anni dalla loro pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’UE, affinché entro il medesimo termine, improrogabile, le installazioni rispettino le condizioni delle AIA aggiornate in base alle conclusioni sulle BAT. L’art. 29-nonies disciplina due casistiche legate ad iniziative del gestore: – variazione del gestore; – modifiche da apportarsi all’installazione. Nel primo caso, qualora intervengano variazioni nella titolarità della gestione di un impianto, sia il vecchio sia il nuovo gestore devono darne comunicazione all’autorità competente, anche nelle forme dell’autocertificazione. Quindi la domanda di volturazione non deve essere necessariamente preventiva, essendo data possibilità di presentarla entro 30 giorni dall’avvenuta variazione di titolarità. Più articolata è, invece, la procedura prevista nel caso di modifiche impiantistiche. Innanzitutto occorre ricordare le definizioni fornite dalle lettere l) ed l-bis) del co. 1 dell’art. 5 del D.L.vo n. 152/2006, in base alle quali: – è modifica di una installazione (la definizione si riferisce, erroneamente, ancora all’impianto) una variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento, che possa produrre effetti sull’ambiente; – è modifica sostanziale di una installazione (anche in questo caso la definizione si riferisce impropriamente all’impianto): la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento della medesima che, secondo l’autorità competente, produca effetti negativi e significativi sull’ambiente. In particolare, per le categorie per le quali nell’allegato VIII è indicato un valore di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa. Pertanto, qualora un gestore intenda procedere ad effettuare modifiche, deve comunicarle all’autorità competente preventivamente (si parla, infatti, di “modifiche progettate”), la quale può procedere in uno dei seguenti modi alternativi: – nel caso ritenga non sostanziale la modifica, può aggiornare, ove necessario, l’AIA in essere; – oppure, qualora la reputi sostanziale, informa il gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione affinché egli provveda a presentare una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 29-ter. Nel caso di modifica sostanziale si procede con la già esaminata procedura stabilita dagli art. 29-ter e 29-quater, ivi comprese, quindi, le misure di pubblicità e di partecipazione del pubblico interessato. Tale modo di procedere rende evidente che un’omessa espressione da parte dell’autorità competente entro il termine previsto, autorizza di fatto l’intervento progettato, non lasciando ad essa la possibilità di intervenire a posteriori; si è in presenza, quindi, di una sorta di silenzio assenso, che obbliga l’autorità competente ad esprimersi tassativamente entro il termine di 60 giorni, qualora giudichi sostanziale la modifica. La procedura prevista in caso di modifica sostanziale può comunque essere attivata direttamente dal gestore. Il D.L.vo n. 46/2014 ha introdotto nell’art. 29-nonies un nuovo adempimento per i gestori, consistente nell’obbligo di informare l’autorità competente e l’autorità di controllo di cui al co. 3 dell’art. 29-decies “in merito ad ogni nuova istanza presentata per l’installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica”. Il co. 3 dell’art. 29-octies prevede che tale comunicazione sia inviata preventivamente all’effettuazione degli interventi, senza però stabilire l’entità del preavviso e deve essere accompagnata dalle valutazioni fatte dal gestore per escludere che gli interventi non comportino “né effetti sull’ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell’autorizzazione integrata ambientale”. Nonostante non sia prevista esplicitamente alcuna valutazione da parte dell’autorità competete, il fatto che la comunicazione debba essere preventiva rende evidente che l’autorità competente possa comunque svolgere il proprio ruolo di controllore e giudicare la veridicità delle affermazioni del gestore.
Tratto da “Gestione Ambientale”, di Stefano Maglia, Paolo Pipere, Luca Prati, Leonardo Benedusi, Edizioni TuttoAmbiente, 2015.
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Riesame dell'AIA e modifiche del gestore
di Leonardo Benedusi
Nonostante l’epigrafe dell’art. 29-octies si riferisca espressamente a “rinnovo e riesame” dell’AIA, a partire dall’entrata in vigore del D.L.vo n. 46/2014, l’istituto del rinnovo periodico non è più contemplato dall’ordinamento normativo in tema di AIA, pertanto dal 11 agosto 2014 (che si ricorda essere la data di entrata in vigore del D.L.vo n. 46/2014) vengono a decadere le scadenze per il rinnovo delle AIA rilasciate antecedentemente il recepimento della Direttiva 2010/75/UE, precedentemente fissate in 5 anni, 6 anni per impianti certificati UNI EN ISO 14001, 8 anni per impianti registrati EMAS o 10 anni per gli impianti di cui al punto 6.6 dell’allegato VIII.
L’art. 29 del D.L.vo n. 46/2014, riguardante le disposizioni transitorie non è sufficientemente esaustivo circa il comportamento da tenere in presenza delle differenti casistiche che si possono presentare, per cui occorre far riferimento alla più puntuale declinazione delle varie fattispecie sviluppate dalla ormai nota circolare del MATTM del 27 ottobre 2014.
La circolare, al paragrafo 3, prevede che i procedimenti di rinnovo periodico eventualmente avviati dopo il 7 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della Direttiva 2010/75/UE) devono essere convertiti in procedimenti di riesame e, qualora la scadenza della AIA posseduta sia successiva al 10 aprile 2014, il gestore può chiederne l’archiviazione, ridefinendo la scadenza eventualmente riportata sull’atto autorizzativo. Quindi le AIA in vigore alla data del 11 aprile 2014 risultano di fatto prorogate.
Pertanto, a far data dal 11 aprile 2014, l’autorità competente procede al riesame dell’AIA nei seguenti casi:
– entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione;
– quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione; il termine di 10 anni aumenta a 12 o 16 anni per le installazioni che all’atto del rilascio dell’AIA (o dei successivi riesami) siano risultate rispettivamente certificate UNI EN ISO 14001 o registrate EMAS;
– a giudizio della stessa autorità competente o, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell’amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, si renda necessaria la revisione o l’integrazione dei valori limite di emissione fissati nell’AIA per effetto dell’entità dell’inquinamento generato dall’installazione ed in particolare qualora sia accertato che le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione non garantiscano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
– quando le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
– quando una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante ritenga che si debbano adottare altre tecniche per la sicurezza di esercizio del processo o dell’attività;
– qualora sia reso necessario da nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali o da norme di qualità ambientali;
– quando siano stati fissati limiti di emissione con tempi di riferimento diversi da quelli delle BAT-AEL e la prevista verifica periodica del rispetto della corrispondenza delle emissioni prodotte alle BAT-AEL riferite a condizioni di esercizio normale abbia dato esito negativo (fattispecie di cui alla lettera b) del co. 4-bis dell’art. 29-sexies) senza evidenziare violazioni delle prescrizioni rendendo necessario l’aggiornamento dell’AIA per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano alle BAT-AEL.
Per le casistiche riportate ai precedenti punti 4, 5, 6 e 7, il riesame può riguardare anche solo una parte delle installazioni. Le modalità del riesame sono stabilite dal co. 5 dell’art. 29-octies al quale si rimanda.
In base a quanto previsto dal co. 7 dell’art. 29-quater, il riesame può essere richiesto anche dal Sindaco qualora lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica e tramite un motivato provvedimento corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell’autorizzazione.
Circa le modalità istruttorie da applicarsi al riesame, ci si limita a rimarcare che il il co. 10 dell’art. 29-octies ha previsto che il riesame sia condotto con le modalità di cui al co. 4 dell’art. 29-ter (riguardante la verifica di completezza) ed all’art. 29-quater prevedendo, così, la pubblicazione sul sito web della presentazione delle informazioni riguardanti il riesame, per garantire la partecipazione del pubblico, che, invece, non era previsto nel D.L.vo n. 152/2006, prima delle modifiche apportata dal D.L.vo n. 46/2014, per l’istituto del rinnovo.
Il riesame ha l’obiettivo di garantire che le installazioni si adeguino alle conclusioni sulle BAT che sono state eventualmente aggiornate rispetto a quando è stata rilasciata o riesaminata per l’ultima volta l’autorizzazione e di rivedere le prescrizioni dell’AIA visto che potrebbero mutare anche le condizioni del sito e quelle ambientali.
In particolare, con il riesame l’autorità competente deve garantire che le condizioni delle AIA siano conformi alle conclusioni sulle BAT entro quattro anni dalla loro pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’UE, affinché entro il medesimo termine, improrogabile, le installazioni rispettino le condizioni delle AIA aggiornate in base alle conclusioni sulle BAT.
L’art. 29-nonies disciplina due casistiche legate ad iniziative del gestore:
– variazione del gestore;
– modifiche da apportarsi all’installazione.
Nel primo caso, qualora intervengano variazioni nella titolarità della gestione di un impianto, sia il vecchio sia il nuovo gestore devono darne comunicazione all’autorità competente, anche nelle forme dell’autocertificazione. Quindi la domanda di volturazione non deve essere necessariamente preventiva, essendo data possibilità di presentarla entro 30 giorni dall’avvenuta variazione di titolarità.
Più articolata è, invece, la procedura prevista nel caso di modifiche impiantistiche.
Innanzitutto occorre ricordare le definizioni fornite dalle lettere l) ed l-bis) del co. 1 dell’art. 5 del D.L.vo n. 152/2006, in base alle quali:
– è modifica di una installazione (la definizione si riferisce, erroneamente, ancora all’impianto) una variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento, che possa produrre effetti sull’ambiente;
– è modifica sostanziale di una installazione (anche in questo caso la definizione si riferisce impropriamente all’impianto): la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento della medesima che, secondo l’autorità competente, produca effetti negativi e significativi sull’ambiente. In particolare, per le categorie per le quali nell’allegato VIII è indicato un valore di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.
Pertanto, qualora un gestore intenda procedere ad effettuare modifiche, deve comunicarle all’autorità competente preventivamente (si parla, infatti, di “modifiche progettate”), la quale può procedere in uno dei seguenti modi alternativi:
– nel caso ritenga non sostanziale la modifica, può aggiornare, ove necessario, l’AIA in essere;
– oppure, qualora la reputi sostanziale, informa il gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione affinché egli provveda a presentare una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 29-ter. Nel caso di modifica sostanziale si procede con la già esaminata procedura stabilita dagli art. 29-ter e 29-quater, ivi comprese, quindi, le misure di pubblicità e di partecipazione del pubblico interessato.
Tale modo di procedere rende evidente che un’omessa espressione da parte dell’autorità competente entro il termine previsto, autorizza di fatto l’intervento progettato, non lasciando ad essa la possibilità di intervenire a posteriori; si è in presenza, quindi, di una sorta di silenzio assenso, che obbliga l’autorità competente ad esprimersi tassativamente entro il termine di 60 giorni, qualora giudichi sostanziale la modifica. La procedura prevista in caso di modifica sostanziale può comunque essere attivata direttamente dal gestore.
Il D.L.vo n. 46/2014 ha introdotto nell’art. 29-nonies un nuovo adempimento per i gestori, consistente nell’obbligo di informare l’autorità competente e l’autorità di controllo di cui al co. 3 dell’art. 29-decies “in merito ad ogni nuova istanza presentata per l’installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica”. Il co. 3 dell’art. 29-octies prevede che tale comunicazione sia inviata preventivamente all’effettuazione degli interventi, senza però stabilire l’entità del preavviso e deve essere accompagnata dalle valutazioni fatte dal gestore per escludere che gli interventi non comportino “né effetti sull’ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell’autorizzazione integrata ambientale”. Nonostante non sia prevista esplicitamente alcuna valutazione da parte dell’autorità competete, il fatto che la comunicazione debba essere preventiva rende evidente che l’autorità competente possa comunque svolgere il proprio ruolo di controllore e giudicare la veridicità delle affermazioni del gestore.
Tratto da “Gestione Ambientale”, di Stefano Maglia, Paolo Pipere, Luca Prati, Leonardo Benedusi, Edizioni TuttoAmbiente, 2015.
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