Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Chi trasporta i propri rifiuti deve iscriversi al RENTRI?
di Paolo Pipere
Categoria: Rifiuti
A pochi mesi di distanza dell’avvio dell’operatività del RENTRI vi sono ancora molte incertezze sull’insieme di soggetti obbligati ad iscriversi. Eccone una.
Chi è iscritto alla categoria 2-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali (ANGA) per il trasporto di quantità illimitate di propri rifiuti non pericolosi e di quantità di propri rifiuti pericolosi non superiori a 30 kg o litri al giorno si deve iscrivere al RENTRIcome trasportatore?
A una domanda così semplice, che coinvolge 136.821 imprese iscritte in categoria 2-bis su un totale di 193.79 iscritte all’ANGA, non è ancora stata fornita risposta.
La norma di rango primario, il D.Lgs. 152/2006, prevede l’obbligo d’iscrizione per
– “gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale” e, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, per
– “i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3“.
Il rinvio normativo ai soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, cioè alle imprese e agli enti che sono tenuti a inviare il MUD non comprende però i trasportatori di propri rifiuti non pericolosi, che sono esclusi dall’obbligo proprio dall’articolo 189, comma 3.
L’articolo 13, comma 2, del D.M. 59/2023 dispone quanto segue:
“Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 [in categoria 2-bis], si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1.”
La locuzione “si iscrivono quando obbligati come produttori” lascia intendere che si debbano iscrivere oltre che come produttori anche come trasportatori.
Non si comprende, però, perché dovrebbero iscriversi i trasportatori di propri rifiuti non pericolosi, in quanto, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, l’obbligo sussiste per “i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3”, norma che, come abbiamo anticipato, non prevede l’invio del MUD per questi soggetti così come per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) che occupano fino a dieci dipendenti. Se per questi ultimi, sia pur faticosamente, leggendo l’articolo 13 – Tempistiche di iscrizione – e non il più pertinente articolo 12 – Iscrizione al RENTRI, riusciamo a comprendere che si tratta di soggetti esclusi oltre che dall’obbligo di compilazione del MUD anche dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, non otteniamo il medesimo risultato con riferimento alle imprese e agli entri che trasportano piccole quantità di propri rifiuti speciali pericolosi.
L’esenzione dall’obbligo di compilazione del MUD è prevista dall’art. 9 del D.M. 65/2010 sia per i trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche pericolosi e senza alcun limite quantitativo, incaricati dai distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sia per questi ultimi se decidono di iscriversi alla categoria 3-bis anche per il trasporto dei RAEE ritirati dai consumatori.
In questo caso, però, il portale di supporto del RENTRI dà per scontato che l’esonero dall’obbligo di compilazione del MUD comporti l’esenzione dall’obbligo di iscrizione al RENTRI.
Immagine tratta dal portale di supporto RENTRI
Se si interpreta la locuzione “trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale” conformandosi alla sentenza di condanna del nostro Paese emessa dalla Corte di Giustizia Europea (09/07/2003 Causa C.270/03) secondo la quale: “la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale contenuta nell’art. 12 si riferisce non solo a coloro che trasportano, nell’esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi, ma anche a coloro che, pur non esercitando la professione di trasportatori, nondimeno trasportino nell’ambito della loro attività professionale rifiuti da essi stessi prodotti [come attività ordinaria e regolare]”, sembra perciò che l’obbligo sussista per le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi in modeste quantità, ma il portale di supporto RENTRI si limita a riportare pedissequamente la norma senza fornire nessuna risposta puntuale:
Immagine tratta dal portale di supporto #RENTRI
Paradossalmente, pertanto, l’iscrizione al RENTRI sarebbe indispensabile per le imprese e gli enti che trasportano fino a trenta chili o litri di propri rifiuti pericolosi e non per le imprese che trasportano migliaia o decine di migliaia di tonnellate di RAEE pericolosi per conto di terzi.
Non resta che augurarsi, nell’interesse delle 136.821 imprese iscritte in categoria 2-bis, che la questione sia al più presto chiarita. Naturalmente non è sufficiente una semplice risposta pubblicata sul sito di supporto del RENTRI, ma in questo caso, come in molti altri, serve una puntuale modifica delle norme di riferimento.
Categorie
Chi trasporta i propri rifiuti deve iscriversi al RENTRI?
di Paolo Pipere
A pochi mesi di distanza dell’avvio dell’operatività del RENTRI vi sono ancora molte incertezze sull’insieme di soggetti obbligati ad iscriversi. Eccone una.
Chi è iscritto alla categoria 2-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali (ANGA) per il trasporto di quantità illimitate di propri rifiuti non pericolosi e di quantità di propri rifiuti pericolosi non superiori a 30 kg o litri al giorno si deve iscrivere al RENTRI come trasportatore?
A una domanda così semplice, che coinvolge 136.821 imprese iscritte in categoria 2-bis su un totale di 193.79 iscritte all’ANGA, non è ancora stata fornita risposta.
La norma di rango primario, il D.Lgs. 152/2006, prevede l’obbligo d’iscrizione per
– “gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale” e, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, per
– “i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3“.
Il rinvio normativo ai soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, cioè alle imprese e agli enti che sono tenuti a inviare il MUD non comprende però i trasportatori di propri rifiuti non pericolosi, che sono esclusi dall’obbligo proprio dall’articolo 189, comma 3.
L’articolo 13, comma 2, del D.M. 59/2023 dispone quanto segue:
“Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 [in categoria 2-bis], si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1.”
La locuzione “si iscrivono quando obbligati come produttori” lascia intendere che si debbano iscrivere oltre che come produttori anche come trasportatori.
Non si comprende, però, perché dovrebbero iscriversi i trasportatori di propri rifiuti non pericolosi, in quanto, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, l’obbligo sussiste per “i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3”, norma che, come abbiamo anticipato, non prevede l’invio del MUD per questi soggetti così come per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) che occupano fino a dieci dipendenti. Se per questi ultimi, sia pur faticosamente, leggendo l’articolo 13 – Tempistiche di iscrizione – e non il più pertinente articolo 12 – Iscrizione al RENTRI, riusciamo a comprendere che si tratta di soggetti esclusi oltre che dall’obbligo di compilazione del MUD anche dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, non otteniamo il medesimo risultato con riferimento alle imprese e agli entri che trasportano piccole quantità di propri rifiuti speciali pericolosi.
L’esenzione dall’obbligo di compilazione del MUD è prevista dall’art. 9 del D.M. 65/2010 sia per i trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche pericolosi e senza alcun limite quantitativo, incaricati dai distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sia per questi ultimi se decidono di iscriversi alla categoria 3-bis anche per il trasporto dei RAEE ritirati dai consumatori.
In questo caso, però, il portale di supporto del RENTRI dà per scontato che l’esonero dall’obbligo di compilazione del MUD comporti l’esenzione dall’obbligo di iscrizione al RENTRI.
Immagine tratta dal portale di supporto RENTRI
Se si interpreta la locuzione “trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale” conformandosi alla sentenza di condanna del nostro Paese emessa dalla Corte di Giustizia Europea (09/07/2003 Causa C.270/03) secondo la quale: “la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale contenuta nell’art. 12 si riferisce non solo a coloro che trasportano, nell’esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi, ma anche a coloro che, pur non esercitando la professione di trasportatori, nondimeno trasportino nell’ambito della loro attività professionale rifiuti da essi stessi prodotti [come attività ordinaria e regolare]”, sembra perciò che l’obbligo sussista per le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi in modeste quantità, ma il portale di supporto RENTRI si limita a riportare pedissequamente la norma senza fornire nessuna risposta puntuale:
Immagine tratta dal portale di supporto #RENTRI
Paradossalmente, pertanto, l’iscrizione al RENTRI sarebbe indispensabile per le imprese e gli enti che trasportano fino a trenta chili o litri di propri rifiuti pericolosi e non per le imprese che trasportano migliaia o decine di migliaia di tonnellate di RAEE pericolosi per conto di terzi.
Non resta che augurarsi, nell’interesse delle 136.821 imprese iscritte in categoria 2-bis, che la questione sia al più presto chiarita. Naturalmente non è sufficiente una semplice risposta pubblicata sul sito di supporto del RENTRI, ma in questo caso, come in molti altri, serve una puntuale modifica delle norme di riferimento.
Torna all'elenco completo
© Riproduzione riservata