Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Piattaforma di scambio domanda/offerta sottoprodotti: a che punto siamo?
di Miriam Viviana Balossi
Categoria: Rifiuti
Al fine di favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti hanno istituito un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.
Anche alcune società di servizi private hanno predisposto, per i propri clienti, una simile piattaforma.
L’obiettivo del presente articolo è quello di comprendere, a otto anni dalla pubblicazione del D.M. 264/16 che ha previsto l’istituzione di questo elenco, quali risvolti ha avuto, qual è lo stato dell’arte, ad oggi quali criticità si riscontrano.
La normativa
Premesso che il D.M. 264/16 non obbliga, ma agevola la dimostrazione dei requisiti normativi ex art. 184-bis del D.L.vo 152/06 (per approfondimenti sul punto si rimanda all’articolo “Sottoprodotti: definizione, gestione, vantaggi, criticità, esempi”, pubblicato in questo stesso sito), l’art. 4, c. 3 prevede espressamente che
“Il produttore e l’utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell’articolo 10, comma 1”.
Quest’ultimo, a sua volta, è dedicato alla piattaforma di scambio tra domanda e offerta.
Si riporta la norma:
“1. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, e per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituisconoun apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.
Nell’elenco è indicata, all’atto dell’iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività.
L’elenco di cui al presente articolo è pubblico ed è consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato”.
La Circolare Ministeriale
Con la Circ. Min. Amb. n. 3084 del 3 marzo 2017 (emanata il giorno successivo all’entrata in vigore del D.M. 264/16), il Ministero si è espresso in merito alla natura ed alle funzioni dell’elenco pubblico dei produttori ed utilizzatori di sottoprodotti di cui sopra, osservando come “tale disposizione non introduca un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, ma preveda la realizzazione di un elenco contenente le generalità degli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell’ambito della propria attività, con finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi”.
Infatti, “la qualifica di un materiale come sottoprodotto, dunque non rifiuto, prescinde dalla iscrizione del produttore o dell’utilizzatore nel suddetto elenco, essendo di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 184-bis”.
Pertanto, conclude il Ministero, “la mancata iscrizione non comporta l’immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti”: invero, “la possibilità di gestire un residuo quale sottoprodotto e non come rifiuto, dunque, non dipende in alcun modo, né in positivo, né in negativo, dalla esistenza della documentazione probatoria prevista nel decreto né, tantomeno, dalla iscrizione nell’elenco”.
Si precisa, infine, che la CCIAA di riferimento è quella del luogo dell’ubicazione dell’unità produttiva dell’impresa interessata.
Portale internet
Dal 12 giugno 2017 è attiva sul sito www.elencosottoprodotti.it la scrivania telematica, ovvero l’applicazione che consente direttamente, per via telematica, l’iscrizione volontaria delle imprese nell’elenco sottoprodotti, senza oneri (non sono dovuti diritti di segreteria, né bolli) e senza alcuna istruttoria, tanto che l’utente risulta immediatamente iscritto negli elenchi.
L’iscrizione avviene esclusivamente con procedura telematica, attraverso il sopraccitato portale, e deve essere presentata nonché firmata digitalmente dal legale rappresentante.
Al momento dell’iscrizione l’impresa deve indicare:
le unità locali che si intendono iscrivere (con una sola pratica è possibile iscrivere più unità locali);
la qualifica di produttore e/o utilizzatore di sottoprodotti (nel caso la stessa impresa rivesta la doppia qualifica deve essere indicata due volte).
Per ogni sottoprodotto deve essere indicato:
il codice ATECO relativo all’attività produttiva che ha generato il sottoprodotto;
il nome commerciale del sottoprodotto;
la descrizione del sottoprodotto.
Gli elenchi sono consultabili nell’ area pubblica del sito www.elencosottoprodotti.it, con parametri di ricerca territoriali, di tipologia utente (produttore/utilizzatore) e di ciclo produttivo di produzione/ riutilizzo.
Analisi Ecocerved
Nel 2022 Ecocerved ha curato un’analisi territoriale (Regione per Regione) intitolata “Sostenibilità ambientale – Sottoprodotti”, in cui si evidenzia a livello nazionale quanto segue:
“le imprese attualmente iscritte nell’Elenco sottoprodotti a livello nazionale sono circa 1.100, tra produttori e utilizzatori”;
“quasi il 90% del totale degli iscritti in Italia svolge un’attività che rientra nell’ambito dei settori primario, manifatturiero, energia e paesaggio (PRIMEP)”;
“nel dettaglio oltre il 40% delle imprese opera nel manifatturiero e quasi il 30% nel primario, a fronte di quote intorno al 10% per i settori della produzione di energia elettrica e della cura del paesaggio”;
“in generale il profilo di “produttore” pesa per oltre il 60% sul totale degli iscritti, a livello nazionale, all’Elenco sottoprodotti e riguarda aziende che operano, in prevalenza, in agricoltura/silvicoltura, nell’industria alimentare e nella manutenzione del paesaggio;
“il profilo di “utilizzatore” dei sottoprodotti, invece, incide per poco meno del 40% sugli iscritti all’Elenco e fa riferimento principalmente ad aziende del comparto di produzione dell’energia elettrica e, in seconda battuta, dell’industria alimentare e dell’agricoltura”.
Stando così le cose, si concorda con Ecocerved laddove scrive che “il servizio … ha avuto uno scarso riscontro nel mondo imprenditoriale, a livello sia nazionale sia regionale”.
Analisi TuttoAmbiente
Nel corso del 2023, TuttoAmbiente ha condotto uno studio consultando l’elenco dei produttori e degli utilizzatori iscritti nell’elenco delle Camere di Commercio, al fine di comprendere quali fossero le tipologie di sottoprodotti più rappresentate, nonché eventuali pregi e limiti dell’iscrizione – si tralascia l’aspetto numerico che è stato oggetto dell’indagine statistica di Ecocerved.
Innanzitutto, i sottoprodotti che ricorrono più frequentemente (sia dal lato produttori che da quello utilizzatori) sono quelli dell’attività agricola, allevamento, gestione verde e attività forestale; dell’industria alimentare; dell’attività di panificazione; della lavorazione degli ortaggi; della lavorazione dei cereali e della lavorazione, pulizia, potatura degli ulivi; della lavorazione della frutta e della lavorazione del latte.
Nel merito, invece, chi scrive osserva che non sembrerebbe esistere una nomenclatura di riferimento in fase di iscrizione, così che ogni azienda può sostanzialmente registrare gli stessi sottoprodotti nominandoli in maniera differente: ciò comporta, ad avviso di chi scrive, una differenziazione inconsistente tra materiali del tutto simili. Un primo esempio: alcuni produttori hanno registrato il sottoprodotto “paglia”, altri “paglia di cereali”, altri ancora “paglia di cereali (avena, orzo grano)”. Un secondo esempio: nell’elenco si ritrova “cippato di legno vergine”, poi “cippato legno vergine con corteccia”, “cippato di legno vergine senza corteccia”, “cippato di potatura” e così via.
In aggiunta a quanto sopra, chi scrive è portato a ritenere che non vi sia un controllo in ordine alle tipologie di sottoprodotti iscritte, in quanto nell’elenco si rinvengono anche dei rifiuti: “rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)”, “alluminio da rifondere eow”, “rottami di vetro”, ecc …
Conclusioni
Nonostante il pregevole intento ministeriale di facilitare, mediante l’istituzione dell’elenco, la piattaforma di scambio tra domanda e offerta dei sottoprodotti, si ritiene che il progetto non abbia – finora – dato i risultati sperati.
Da un lato, la gratuità e la facilità di iscrizione, nonché di consultazione, sono senza dubbio elementi favorevoli ed importanti; dall’altro lato, l’assenza di un’univoca nomenclatura e, ancora più, la possibilità di iscrivere anche dei rifiuti, non depongono a favore dell’affidabilità del sistema.
Trattandosi di uno strumento non obbligatorio, lo stato dell’arte sopra rappresentato non incentiva le aziende ad iscriversi: sarebbe, piuttosto, necessaria una supervisione che garantisca la correttezza delle informazioni caricate nel sistema e che possa far davvero incontrare produttori e utilizzatori – salva ovviamente la loro volontà finale di interfacciarsi o meno.
Categorie
Piattaforma di scambio domanda/offerta sottoprodotti: a che punto siamo?
di Miriam Viviana Balossi
Al fine di favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti hanno istituito un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.
Anche alcune società di servizi private hanno predisposto, per i propri clienti, una simile piattaforma.
L’obiettivo del presente articolo è quello di comprendere, a otto anni dalla pubblicazione del D.M. 264/16 che ha previsto l’istituzione di questo elenco, quali risvolti ha avuto, qual è lo stato dell’arte, ad oggi quali criticità si riscontrano.
La normativa
Premesso che il D.M. 264/16 non obbliga, ma agevola la dimostrazione dei requisiti normativi ex art. 184-bis del D.L.vo 152/06 (per approfondimenti sul punto si rimanda all’articolo “Sottoprodotti: definizione, gestione, vantaggi, criticità, esempi”, pubblicato in questo stesso sito), l’art. 4, c. 3 prevede espressamente che
“Il produttore e l’utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell’articolo 10, comma 1”.
Quest’ultimo, a sua volta, è dedicato alla piattaforma di scambio tra domanda e offerta.
Si riporta la norma:
“1. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, e per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.
La Circolare Ministeriale
Con la Circ. Min. Amb. n. 3084 del 3 marzo 2017 (emanata il giorno successivo all’entrata in vigore del D.M. 264/16), il Ministero si è espresso in merito alla natura ed alle funzioni dell’elenco pubblico dei produttori ed utilizzatori di sottoprodotti di cui sopra, osservando come “tale disposizione non introduca un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, ma preveda la realizzazione di un elenco contenente le generalità degli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell’ambito della propria attività, con finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi”.
Infatti, “la qualifica di un materiale come sottoprodotto, dunque non rifiuto, prescinde dalla iscrizione del produttore o dell’utilizzatore nel suddetto elenco, essendo di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 184-bis”.
Pertanto, conclude il Ministero, “la mancata iscrizione non comporta l’immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti”: invero, “la possibilità di gestire un residuo quale sottoprodotto e non come rifiuto, dunque, non dipende in alcun modo, né in positivo, né in negativo, dalla esistenza della documentazione probatoria prevista nel decreto né, tantomeno, dalla iscrizione nell’elenco”.
Si precisa, infine, che la CCIAA di riferimento è quella del luogo dell’ubicazione dell’unità produttiva dell’impresa interessata.
Portale internet
Dal 12 giugno 2017 è attiva sul sito www.elencosottoprodotti.it la scrivania telematica, ovvero l’applicazione che consente direttamente, per via telematica, l’iscrizione volontaria delle imprese nell’elenco sottoprodotti, senza oneri (non sono dovuti diritti di segreteria, né bolli) e senza alcuna istruttoria, tanto che l’utente risulta immediatamente iscritto negli elenchi.
L’iscrizione avviene esclusivamente con procedura telematica, attraverso il sopraccitato portale, e deve essere presentata nonché firmata digitalmente dal legale rappresentante.
Al momento dell’iscrizione l’impresa deve indicare:
Per ogni sottoprodotto deve essere indicato:
Gli elenchi sono consultabili nell’ area pubblica del sito www.elencosottoprodotti.it, con parametri di ricerca territoriali, di tipologia utente (produttore/utilizzatore) e di ciclo produttivo di produzione/ riutilizzo.
Analisi Ecocerved
Nel 2022 Ecocerved ha curato un’analisi territoriale (Regione per Regione) intitolata “Sostenibilità ambientale – Sottoprodotti”, in cui si evidenzia a livello nazionale quanto segue:
Stando così le cose, si concorda con Ecocerved laddove scrive che “il servizio … ha avuto uno scarso riscontro nel mondo imprenditoriale, a livello sia nazionale sia regionale”.
Analisi TuttoAmbiente
Nel corso del 2023, TuttoAmbiente ha condotto uno studio consultando l’elenco dei produttori e degli utilizzatori iscritti nell’elenco delle Camere di Commercio, al fine di comprendere quali fossero le tipologie di sottoprodotti più rappresentate, nonché eventuali pregi e limiti dell’iscrizione – si tralascia l’aspetto numerico che è stato oggetto dell’indagine statistica di Ecocerved.
Innanzitutto, i sottoprodotti che ricorrono più frequentemente (sia dal lato produttori che da quello utilizzatori) sono quelli dell’attività agricola, allevamento, gestione verde e attività forestale; dell’industria alimentare; dell’attività di panificazione; della lavorazione degli ortaggi; della lavorazione dei cereali e della lavorazione, pulizia, potatura degli ulivi; della lavorazione della frutta e della lavorazione del latte.
Nel merito, invece, chi scrive osserva che non sembrerebbe esistere una nomenclatura di riferimento in fase di iscrizione, così che ogni azienda può sostanzialmente registrare gli stessi sottoprodotti nominandoli in maniera differente: ciò comporta, ad avviso di chi scrive, una differenziazione inconsistente tra materiali del tutto simili. Un primo esempio: alcuni produttori hanno registrato il sottoprodotto “paglia”, altri “paglia di cereali”, altri ancora “paglia di cereali (avena, orzo grano)”. Un secondo esempio: nell’elenco si ritrova “cippato di legno vergine”, poi “cippato legno vergine con corteccia”, “cippato di legno vergine senza corteccia”, “cippato di potatura” e così via.
In aggiunta a quanto sopra, chi scrive è portato a ritenere che non vi sia un controllo in ordine alle tipologie di sottoprodotti iscritte, in quanto nell’elenco si rinvengono anche dei rifiuti: “rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)”, “alluminio da rifondere eow”, “rottami di vetro”, ecc …
Conclusioni
Nonostante il pregevole intento ministeriale di facilitare, mediante l’istituzione dell’elenco, la piattaforma di scambio tra domanda e offerta dei sottoprodotti, si ritiene che il progetto non abbia – finora – dato i risultati sperati.
Da un lato, la gratuità e la facilità di iscrizione, nonché di consultazione, sono senza dubbio elementi favorevoli ed importanti; dall’altro lato, l’assenza di un’univoca nomenclatura e, ancora più, la possibilità di iscrivere anche dei rifiuti, non depongono a favore dell’affidabilità del sistema.
Trattandosi di uno strumento non obbligatorio, lo stato dell’arte sopra rappresentato non incentiva le aziende ad iscriversi: sarebbe, piuttosto, necessaria una supervisione che garantisca la correttezza delle informazioni caricate nel sistema e che possa far davvero incontrare produttori e utilizzatori – salva ovviamente la loro volontà finale di interfacciarsi o meno.
Torna all'elenco completo
© Riproduzione riservata