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Scarichi civili assentiti in tempi remoti: quale gestione oggi?

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Acqua

Premessa
Il presente contributo si propone di approfondire quelle situazioni in cui alcuni insediamenti produttivi, all’epoca in cui sono stati realizzati ed hanno avviato l’attività professionale (magari quaranta o cinquant’anni fa), hanno avuto tacito assenso ai loro scarichi, ma oggi quei titoli non sono più formalmente validi in relazione alla mutata normativa.

Normativa nazionale

 

In origine, l’unica disciplina in tema di acque era il tutt’ora vigente R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”, la quale – però, a ben guardare – si occupa esclusivamente di derivazioni e utilizzazioni delle acque pubbliche, provvedimenti speciali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, nonché disposizioni speciali sulle acque sotterranee.
La prima disciplina organica in tema di acque nell’ordinamento italiano risale alla L. 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. Legge Merli) recante “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”, con la quale si è avvertita per la prima volta l’esigenza di apprestare un’adeguata tutela alla risorsa idrica.
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Successivamente, la materia è stata disciplinata dal D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152 recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”.
Ad oggi, però, anche questo atto è stato abrogato e sostituito dall’attuale D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152Norme in materia ambientale”, la cui Parte III è interamente dedicata alla difesa del suolo, alla tutela delle acque dall’inquinamento ed alla gestione della risorsa idrica.
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Aspetti critici

Si è spesso riscontrato che all’epoca della realizzazione degli insediamenti produttivi (di cui in premessa) non esisteva una normativa dedicata alla tutela delle acque dall’inquinamento che disciplinasse gli scarichi, l’iter autorizzatorio e la loro successiva gestione nel rispetto degli obiettivi di qualità dei recettori. In quegli anni gli scarichi (cosiddetti) civili erano assentiti per effetto dell’ottenimento della licenza edilizia (la quale risultava essere così comprensiva delle prescrizioni in ordine agli scarichi).
Per effetto dell’entrata in vigore della L. 319/76, era stata predisposta una prima disciplina dedicata a queste situazioni assentite, ma non formalmente autorizzate[1].
Quindi, per effetto di questa disposizione, gli scarichi (cosiddetti) civili – recapitanti non in pubblica fognatura – non necessitavano di autorizzazione allo scarico a seguito dell’entrata in vigore della Legge Merli, differentemente dagli scarichi industriali.
Il precedente art. 14 precisava due aspetti fondamentali:

  • gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione erano sempre ammessi, purché osservassero i regolamenti emanati dall’autorità locale che gestisce la pubblica fognatura.
  • la disciplina degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sarebbe stata definita dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque (disciplinati allora dall’art. 8, L. 319/76).

 

La normativa prevedeva poi che i comuni, nelle more del piano di risanamento regionale, predisponessero i programmi di attuazione della rete fognaria e li trasmettessero alla regione (entro e non oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore della Legge Merli, ovvero entro il 13 dicembre 1977): si precisa che ora non è più possibile verificare, comune per comune, se tale previsione – peraltro del tutto temporanea – sia stata adempiuta o meno.
Con l’entrata in vigore del D.L.vo 152/1999, in materia di autorizzazione allo scarico l’art. 45 (Criteri generali) disponeva come segue:
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. …
4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato. Per gli insediamenti le cui acque reflue non recapitano in reti fognarie il rilascio della concessione edilizia è comprensiva dell’autorizzazione allo scarico”.
Tale ultima previsione è rimasta in vigore fino alle modifiche introdotte dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258 recante “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128”, poi è stata espunta sicché a far data dal 2000 non è stato più possibile ritenere che la concessione edilizia ricomprendesse l’autorizzazione allo scarico per le acque reflue non recapitanti in rete fognaria e provenienti da insediamenti.
Ciò è strettamente legato a quanto disponeva il successivo art. 62 (Norme transitorie e finali) del D.L.vo 152/1999:
“c. 11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Lo stesso termine vale anche nel caso di scarichi per i quali l’obbligo di autorizzazione preventiva è stato introdotto dalla presente normativa. I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla presente normativa allo scadere dell’autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall’entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in tal caso il terzo e quarto periodo del comma 7 dell’art. 45”.
Quindi, entro il 2002 tutti gli scarichi esistenti, di qualsiasi tipologia, con qualunque recapito, dovevano adeguarsi alle disposizioni introdotte dal D.L.vo 152/1999.
Oggi, la Parte III del D.L.vo 152/2006 riprende sostanzialmente i concetti fondamentali già espressi dal D.L.vo 152/1999, ma introduce una disciplina di maggior dettaglio per quanto concerne:

  • lo scarico consortile (art. 124, c. 2);
  • il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie (art. 124, c. 3);
  • la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali (art. 125).

 

La normativa in materia è stata poi completata con l’emanazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”. Ai sensi dell’art. 3 del cit. decreto, infatti, l’A.U.A. sostituisce una serie di provvedimenti autorizzativi tra cui anche quello agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte III del D.L.vo 152/2006.
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Conclusioni

All’epoca della realizzazione di molti insediamenti produttivi non era vigente nessuna normativa in materia di acque che disciplinasse appositamente gli scarichi, il loro regime autorizzatorio e i relativi recapiti: nella maggioranza dei casi, detti scarichi recapitanti in pubblica fognatura erano stati autorizzati unitamente all’intervento edilizio prima dell’entrata in vigore della L. 319/1976.
Pertanto, volendo oggi regolarizzare la situazione, sarebbe innanzitutto opportuno reperire copia della concessione edilizia rilasciata all’epoca al fine di dimostrare che il Comune ha rilasciato assenso allo scarico: in subordine, si potrà ricorrere anche all’atto di compravendita – sempre che sia individuabile una previsione in tal senso.
Al momento in cui si scrive, tenendo conto della normativa vigente secondo la quale “gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’ente di governo dell’ambito” (art. 124, c. 4, D.L.vo 152/06), si ritiene che tutt’ora non sia necessaria l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art. 124, c. 1 per le acque reflue domestiche in pubblica fognatura, mentre lo sia qualora dette acque abbiano recapiti differenti (art. 124, c. 1).
Infine, per quanto riguarda gli scarichi domestici non in pubblica fognatura, qualora non sia possibile verificare se le attuali realtà imprenditoriali abbiano adempiuto, all’epoca (1976), all’obbligo di denuncia, si suggerisce di provare a ricercare l’istanza di autorizzazione (introdotta a partire dal 1999 e tutt’ora presente); se anche in questo caso non fosse rintracciabile, sarebbe opportuno presentare la domanda in data odierna – fermo restando che la normativa non prevede un’ipotesi di sanatoria del pregresso.
Piacenza, 03.01.2019

[1] Art. 15
I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature sono tenuti a denunciare la loro posizione all’autorità comunale nei modi e nei tempi da essa disposti.

I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti produttivi debbono:

  1. a) se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne domanda entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge;
  2. b) se già in possesso dell’autorizzazione, presentare domanda di rinnovo entro sei mesi”.

 

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