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Sfalci e potature: rifiuti o non rifiuti? Una discutibile sentenza della Cassazione
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
Con una recentissima e non condivisibile sentenza (n. 11886 del 12 marzo 2014) la Corte di Cassazione affronta il tema dell’esclusione, dall’ambito della disciplina sui rifiuti di cui alla Parte IV del D.L.vo n. 3 aprile 2006, n. 152[1], di taluni residui di origine vegetale. Il caso in oggetto, inerente un’ipotesi di abbandono di residui di piantagioni, qualificato come abbandono di rifiuti organici, ha dato modo alla S.C. di pronunciarsi nuovamente sul disposto dell’art. 185, comma 1, lett. f) del D.L.vo n. 152/2006, che prevede – a partire dal dicembre 2010 – l’esclusione dal novero dei rifiuti, tra l’altro, di “paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale non pericoloso, a condizione che non presentino caratteristiche di pericolosità e che siano utilizzati in agricoltura, selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi che non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana”[2]. Nello specifico, i giudici hanno ritenuto che tali residui di piantagioni, che colmavano...
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Sfalci e potature: rifiuti o non rifiuti? Una discutibile sentenza della Cassazione
di Stefano Maglia
Con una recentissima e non condivisibile sentenza (n. 11886 del 12 marzo 2014) la Corte di Cassazione affronta il tema dell’esclusione, dall’ambito della disciplina sui rifiuti di cui alla Parte IV del D.L.vo n. 3 aprile 2006, n. 152[1], di taluni residui di origine vegetale. Il caso in oggetto, inerente un’ipotesi di abbandono di residui di piantagioni, qualificato come abbandono di rifiuti organici, ha dato modo alla S.C. di pronunciarsi nuovamente sul disposto dell’art. 185, comma 1, lett. f) del D.L.vo n. 152/2006, che prevede – a partire dal dicembre 2010 – l’esclusione dal novero dei rifiuti, tra l’altro, di “paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale non pericoloso, a condizione che non presentino caratteristiche di pericolosità e che siano utilizzati in agricoltura, selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi che non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana”[2]. Nello specifico, i giudici hanno ritenuto che tali residui di piantagioni, che colmavano...
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