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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
E’ stato pubblicato sulla GUUE del 7 gennaio il Reg. (UE) n. 2015/9 della Commissione che apporta modifiche al Reg. (UE) n. 142/2011, recante a sua volta disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009 sui Sottoprodotti di Origine Animale (SOA). In particolare il nuovo Regolamento, mediante modifica dell’art. 15, Reg. (UE) n. 142/2011, introduce la possibilità per gli Stati membri – in deroga a quanto previsto dall’art. 14 del Reg. (CE) n. 1069/2009 (“Smaltimento e uso di materiali di categoria 3”) – di autorizzare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di piccole quantità di materiali di categoria 3 costituiti da prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione, difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali. Ciò a condizione che siano rispettate le prescrizioni di smaltimento mediante gli “altri mezzi” di cui all’Allegato VI, Capo IV del Reg. (UE) n. 142/2011, il quale prevede limitazioni di volume, temporali, ecc.. In via generale, lo smaltimento così realizzato non dovrà comportare rischi inaccettabili per la salute pubblica e animale. Con riferimento alle prescrizioni applicabili a stabilimenti e impianti riconosciuti che trattano SOA e prodotti derivati (art. 19, Reg. (UE) n. 142/2011), si segnala la novità dell’inclusione degli allevamenti che immagazzinano al loro interno SOA destinati al successivo smaltimento tra gli stabilimenti che necessitano del riconoscimento da parte dell’autorità competente: a tal proposito si evidenzia che le relative prescrizioni valide ai fini del riconoscimento sono contenute nel nuovo Capo V dell’Allegato IX del Reg. (CE) n. 142/2011, come inserito dal nuovo Reg. (UE) n. 2015/9 in commento. Si registra altresì la modifica dell’art. 20, Reg. (UE) n. 142/2011, recante le prescrizioni applicabili a taluni stabilimenti e impianti registrati che trattano SOA e prodotti derivati. Tra i soggetti ai quali non si applicano tali prescrizioni, il nuovo Reg. (UE) n. 2015/9 include: – gli operatori che utilizzano piccoli quantitativi di materiali della categoria 2 e 3 oppure di prodotti da essi derivati, per la fornitura diretta dei prodotti all’interno della regione all’utente finale, al mercato locale o a dettaglianti locali, qualora l’autorità competente non ritenga che tale attività presenti rischi di propagazione di malattie gravi trasmissibili all’uomo o agli animali. Tale previsione, peraltro, non si applica nel caso in cui tali materiali siano utilizzati come mangimi per animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia; – gli utenti di fertilizzanti organici o ammendanti in aziende in cui non sono detenuti animali da allevamento; – gli operatori che trattano e distribuiscono fertilizzanti organici o ammendanti esclusivamente in imballaggi pronti per la vendita al dettaglio di peso uguale o inferiore a 50 kg per usi esterni alla catena dei mangimi e degli alimenti. Per quanto attiene gli aspetti inerenti l’immissione sul mercato e l’impiego di fertilizzanti organici e ammendanti (art. 22, Reg. (UE) n. 142/2011), si segnalano alcuni nuovi materiali che non sono soggetti a condizioni di polizia sanitaria, oltre al guano di uccelli marini selvatici già presente nella precedente formulazione della norma: trattasi in particolare dei substrati di coltivazione pronti per la vendita, diversi da quelli importati, con un tenore inferiore al 5% del volume di prodotti derivati da materiali di categoria 3 o 2 (diversi dallo stallatico trasformato) e al 50% del volume di stallatico trasformato. In tema di prodotti intermedi, invece, occorre evidenziare la novella dell’art. 23, par. 3, Reg. (UE) n. 142/2011, in base al quale “L’operatore o il proprietario dello stabilimento o impianto di destinazione dei prodotti intermedi, o il suo rappresentante, usano e/o spediscono i prodotti intermedi esclusivamente per l’utilizzo nella fabbricazione secondo la definizione di prodotti intermedi di cui all’allegato I, punto 35”. Rispetto alla precedente formulazione della norma viene dunque meno il riferimento all’utilizzo/spedizione ai fini dell’ulteriore miscelazione, rivestimento, assemblaggio, imballaggio ed etichettatura. Si noti altresì che la definizione di “prodotto intermedio”, così come contenuta nell’Allegato I, punto 35 del Reg. (UE) n. 142/2011, è stata modificata: in particolare è prevista, a titolo esemplificativo, l’estensione della stessa ad eventuali usi ulteriori nell’industria cosmetica. Occorre altresì notare la soppressione del periodo transitorio (comunque scaduto il 31 dicembre 2014) durante il quale era consentito agli Stati membri di autorizzare raccolta, trasporto e smaltimento di materiali di categoria 3 comprendenti SOA o alimenti contenenti prodotti di origine animale, non più destinati al consumo umano per motivi commerciali, problemi di fabbricazione, difetti di imballaggio o altri difetti che non presentino rischi per la salute pubblica e animale, mediante mezzi diversi dalla combustione o dal sotterramento in loco. Il Reg. (UE) n. 2015/9, in vigore dal 27 gennaio 2015 ed applicabile a decorrere dal 23 febbraio 2015, apporta infine varie modifiche agli Allegati I, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV e XVI del Reg. (UE) n. 142/2011.
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SOA: le ultime novità normative
di Giulia Guagnini
E’ stato pubblicato sulla GUUE del 7 gennaio il Reg. (UE) n. 2015/9 della Commissione che apporta modifiche al Reg. (UE) n. 142/2011, recante a sua volta disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009 sui Sottoprodotti di Origine Animale (SOA).

In particolare il nuovo Regolamento, mediante modifica dell’art. 15, Reg. (UE) n. 142/2011, introduce la possibilità per gli Stati membri – in deroga a quanto previsto dall’art. 14 del Reg. (CE) n. 1069/2009 (“Smaltimento e uso di materiali di categoria 3”) – di autorizzare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di piccole quantità di materiali di categoria 3 costituiti da prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione, difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali. Ciò a condizione che siano rispettate le prescrizioni di smaltimento mediante gli “altri mezzi” di cui all’Allegato VI, Capo IV del Reg. (UE) n. 142/2011, il quale prevede limitazioni di volume, temporali, ecc.. In via generale, lo smaltimento così realizzato non dovrà comportare rischi inaccettabili per la salute pubblica e animale.
Con riferimento alle prescrizioni applicabili a stabilimenti e impianti riconosciuti che trattano SOA e prodotti derivati (art. 19, Reg. (UE) n. 142/2011), si segnala la novità dell’inclusione degli allevamenti che immagazzinano al loro interno SOA destinati al successivo smaltimento tra gli stabilimenti che necessitano del riconoscimento da parte dell’autorità competente: a tal proposito si evidenzia che le relative prescrizioni valide ai fini del riconoscimento sono contenute nel nuovo Capo V dell’Allegato IX del Reg. (CE) n. 142/2011, come inserito dal nuovo Reg. (UE) n. 2015/9 in commento.
Si registra altresì la modifica dell’art. 20, Reg. (UE) n. 142/2011, recante le prescrizioni applicabili a taluni stabilimenti e impianti registrati che trattano SOA e prodotti derivati. Tra i soggetti ai quali non si applicano tali prescrizioni, il nuovo Reg. (UE) n. 2015/9 include:
– gli operatori che utilizzano piccoli quantitativi di materiali della categoria 2 e 3 oppure di prodotti da essi derivati, per la fornitura diretta dei prodotti all’interno della regione all’utente finale, al mercato locale o a dettaglianti locali, qualora l’autorità competente non ritenga che tale attività presenti rischi di propagazione di malattie gravi trasmissibili all’uomo o agli animali. Tale previsione, peraltro, non si applica nel caso in cui tali materiali siano utilizzati come mangimi per animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia;
– gli utenti di fertilizzanti organici o ammendanti in aziende in cui non sono detenuti animali da allevamento;
– gli operatori che trattano e distribuiscono fertilizzanti organici o ammendanti esclusivamente in imballaggi pronti per la vendita al dettaglio di peso uguale o inferiore a 50 kg per usi esterni alla catena dei mangimi e degli alimenti.
Per quanto attiene gli aspetti inerenti l’immissione sul mercato e l’impiego di fertilizzanti organici e ammendanti (art. 22, Reg. (UE) n. 142/2011), si segnalano alcuni nuovi materiali che non sono soggetti a condizioni di polizia sanitaria, oltre al guano di uccelli marini selvatici già presente nella precedente formulazione della norma: trattasi in particolare dei substrati di coltivazione pronti per la vendita, diversi da quelli importati, con un tenore inferiore al 5% del volume di prodotti derivati da materiali di categoria 3 o 2 (diversi dallo stallatico trasformato) e al 50% del volume di stallatico trasformato.
In tema di prodotti intermedi, invece, occorre evidenziare la novella dell’art. 23, par. 3, Reg. (UE) n. 142/2011, in base al quale “L’operatore o il proprietario dello stabilimento o impianto di destinazione dei prodotti intermedi, o il suo rappresentante, usano e/o spediscono i prodotti intermedi esclusivamente per l’utilizzo nella fabbricazione secondo la definizione di prodotti intermedi di cui all’allegato I, punto 35”. Rispetto alla precedente formulazione della norma viene dunque meno il riferimento all’utilizzo/spedizione ai fini dell’ulteriore miscelazione, rivestimento, assemblaggio, imballaggio ed etichettatura. Si noti altresì che la definizione di “prodotto intermedio”, così come contenuta nell’Allegato I, punto 35 del Reg. (UE) n. 142/2011, è stata modificata: in particolare è prevista, a titolo esemplificativo, l’estensione della stessa ad eventuali usi ulteriori nell’industria cosmetica.
Occorre altresì notare la soppressione del periodo transitorio (comunque scaduto il 31 dicembre 2014) durante il quale era consentito agli Stati membri di autorizzare raccolta, trasporto e smaltimento di materiali di categoria 3 comprendenti SOA o alimenti contenenti prodotti di origine animale, non più destinati al consumo umano per motivi commerciali, problemi di fabbricazione, difetti di imballaggio o altri difetti che non presentino rischi per la salute pubblica e animale, mediante mezzi diversi dalla combustione o dal sotterramento in loco.
Il Reg. (UE) n. 2015/9, in vigore dal 27 gennaio 2015 ed applicabile a decorrere dal 23 febbraio 2015, apporta infine varie modifiche agli Allegati I, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV e XVI del Reg. (UE) n. 142/2011.
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