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Sosta tecnica, come dev’essere compilato il formulario?

di Elena Mussida

Categoria: Rifiuti

La sosta del mezzo autorizzato al trasporto dei rifiuti viene espressamente disciplinata all’art. 193 comma 12, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, che, nel prevedere tale ipotesi, dispone quanto segue: “12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”.

La norma è chiara nel ritenere che l’esclusione dal regime previsto per lo stoccaggio di rifiuti possa essere applicata alla sosta effettuata dal mezzo solo in presenza di due condizioni, non alternative: esigenze di trasporto e limite massimo temporale di quarantotto ore (da calcolarsi escludendo i giorni interdetti alla circolazione). La sussistenza di entrambe le condizioni indicate dall’art. 193, comma 12, D.L.vo 152/2006 è stata ritenuta dal legislatore necessaria proprio per evitare che la sosta del mezzo si trasformi in attività di stoccaggio di rifiuti, che, come noto, richiede specifica autorizzazione. In ogni caso, il soggetto che intende invocare questo regime differenziato e di favore, avrà l’onere di dar prova dell’esistenza della predette esigenze e dei richiamati limiti.

Nulla disponendo né la norma richiamata né il decreto ministeriale istitutivo (D.M. 1998) con riguardo all’obbligo di annotare le soste sul formulario di trasporto dei rifiuti si rimanda al contenuto della Circolare del Ministero dell’Ambiente 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98[1] che distingue due ipotesi di sosta che hanno luogo a seguito delle operazioni di trasbordo del carico: il trasbordo totale e quello parziale

Per trasbordo totale s’intende un’operazione a seguito della quale il viaggio di tutto il carico prosegue con mezzi diversi da quelli che hanno effettuato la raccolta (o la prima tratta di trasporto), di proprietà dello stesso trasportatore ovvero con mezzi di trasportatori diversi “per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici”. Nel trasbordo totale, in ogni caso, la Circolare sopra citata precisa che: “gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, c. fiscale, n. aut. albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nell’apposito spazio riservato alle “Annotazioni”.

 

Ipotesi differente è quella che riguarda il trasbordo parziale, in merito al quale la Circolare indica che: “In caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovrà emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto. Nel nuovo formulario, il trasportatore dovrà indicare, nello spazio riservato al produttore/detentore, la propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni, il motivo del trasbordo, il codice alfanumerico del primo formulario e il nominativo del produttore di origine. Sul primo formulario di identificazione, nello spazio per le annotazioni, dovrà essere apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti. Al produttore dovrà comunque essere restituita la quarta copia del primo e del secondo formulario emesso”.

 

Le due tipologie di trasbordo si differenziano – oltre che per il quantitativo di rifiuti effettivamente “trasferito” – sia per diverse esigenze legate alle sosta (per il trasbordo totale dovranno verificarsi “concrete esigenze operative” o “imprevisti tecnici” , mentre nel caso di trasbordo parziale dovranno ricorrere “motivi eccezionali”), sia per gli adempimenti documentali da rispettare: nel primo caso occorrerà annotare tutte le informazione precisate dalla Circolare sul formulario originario nel campo delle “Annotazioni”, mentre, nel secondo caso, sarà necessaria l’emissione di un nuovo formulario e l’istituzione di un legame tra i due documenti di trasporto utilizzati..

 

Tuttavia, la Circolare sopra citata, non contempla, con riguardo alla compilazione del formulario di rifiuti, specifiche disposizioni da applicare in ipotesi di sosta effettuate per operazioni diverse da quelle di trasbordo del carico.

Può accadere, difatti, che il veicolo autorizzato al trasporto rifiuti debba necessariamente “stazionare” prima di poter arrivare a destinazione: un simile caso sembrerebbe comunque essere contemplato dall’art. 193 comma 12, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (“stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto”) ma, ovviamente, ai fini dell’esclusione dell’applicazione della disciplina sullo stoccaggio, tale stazionamento dovrà necessariamente essere dettato da esigenze di trasporto e non superare comunque le quarantotto ore.

Sul punto si richiama una pronuncia della Suprema Corte, con la quale si è ritenuto che: “Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193, comma 11, prevede che gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, purché dettate da esigenze di trasporto e che non superino le 48 ore, non rientrano nell’attività di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi; – che pertanto la permanenza, nel periodo in questione, non superiore a 24 ore, dei colli raccolti nel pomeriggio del 30 gennaio 2013, non integrava l’ipotesi di reato ipotizzata dall’accusa e posta a fondamento della misura cautelare. Queste considerazioni sono di per sé sufficienti a far ritenere adeguatamente motivata la ritenuta insussistenza del fumus dell’ipotizzato reato di stoccaggio non autorizzato o di gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi”[2].

 

Anche se le norme citate e la Circolare nulla prevedono con riferimento alla segnalazione mediante annotazione sul FIR di tale ipotesi di stazionamento, si ritiene in ogni caso che, poiché dal campo “Annotazioni” debbano risultare tutte quelle informazioni necessarie e utili per ricostruire il trasporto, sia necessario appuntare anche tali soste, con relativa specificazione degli orari di inizio e di ripartenza. D’altronde, come noto, il formulario è proprio lo strumento deputato a consentire l’esatta tracciabilità del rifiuto e, in mancanza di tali annotazioni, si potrebbe incorrere nella violazioni di cui all’art. 258 del D.L.vo 152/2006, commi 4 o 5:

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all’articolo 193″.

 

Ciò premesso, può accadere che il produttore del rifiuto, al momento del ricevimento della quarta copia del formulario, non riscontri alcuna annotazione relativa ad una sosta effettuata dal trasportatore (che si ritiene, invece, essersi verificata). In tal caso sarà utile chiedere chiarimenti al trasportatore e, eventualmente, segnalare tale anomalia all’Autorità competente, onde evitare di essere chiamati a rispondere, a titolo di concorso, nella commissione del reato di stoccaggio non autorizzato di rifiuti.

 

[1] Pubblicata sulla G.U. n. 212 del 11 settembre 1998.

[2] Cass. Pen., Num. 42145 del 14 ottobre 2013.

 

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