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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
* Estratto da S. MAGLIA, “Sottoprodotti e Circular Economy. Guida alla corretta gestione dei residui di produzione”, Edizioni TuttoAmbiente, 2022 Sulla base delle condizioni previste al comma 1, il c. 2 dell’art. 184-bis precisa che “possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente […]”. A ben guardare, l’art. 1, c. 11 del D.L.vo 3 settembre 2020, n. 116 ha aggiunto, a prosecuzione della suddetta previsione, che tali misure dovranno garantire “un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana agevolando, altresì, l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturale dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale” . Tale modifica replica coerentemente l’intervento avvenuto all’art. 5 della Dir. 2008/98/CE, come modificato dall’art. 1, parag. 5), della Dir. (UE) 2018/851. Ciò significa che le eventuali misure da stabilire affinché...
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Sottoprodotti e simbiosi industriale
di Stefano Maglia
* Estratto da S. MAGLIA, “Sottoprodotti e Circular Economy. Guida alla corretta gestione dei residui di produzione”, Edizioni TuttoAmbiente, 2022 Sulla base delle condizioni previste al comma 1, il c. 2 dell’art. 184-bis precisa che “possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente […]”. A ben guardare, l’art. 1, c. 11 del D.L.vo 3 settembre 2020, n. 116 ha aggiunto, a prosecuzione della suddetta previsione, che tali misure dovranno garantire “un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana agevolando, altresì, l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturale dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale” . Tale modifica replica coerentemente l’intervento avvenuto all’art. 5 della Dir. 2008/98/CE, come modificato dall’art. 1, parag. 5), della Dir. (UE) 2018/851. Ciò significa che le eventuali misure da stabilire affinché...
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