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Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti: obblighi formativi del personale

di Rita Tonoli

Categoria: Rischi di incidenti rilevanti

A seguito dell’incidente avvenuto nel 1976 presso lo stabilimento Icmesa di Seveso, in ambito europeo sono stati adottati una serie provvedimenti volti a prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti connessi all’impiego di determinate sostanze pericolose. Nello stesso anno, infatti, fu emanata la Direttiva (CE) n. 501 (cd. Seveso I), recepita nell’ordinamento nazionale con D.P.R. n. 175 del 17 maggio 1988, quasi interamente abrogato dal D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999, attuativo della Direttiva (CE) n. 96 del 1982 (cd. Seveso bis), relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose. Tale Decreto è stato aggiornato nel 2003 dal D.Lgs. 238, che ha dato attuazione alla Direttiva n. 105 del 16 dicembre 2003, recante modifiche alla Seveso bis.
E’ opportuno segnalare, altresì, che, per effetto della Direttiva n. 18 del 4 luglio 2012 (cd. Seveso ter), entrata in vigore il 14 agosto 2012, la Direttiva n. 96 del 1982 sarà abrogata con effetto dal 1 giugno 2015, data entro cui l’Italia dovrà provvedere al recepimento.
Il complesso quadro normativo appena illustrato dimostra quanto il tema “rischio incidenti rilevanti” e la prevenzione degli stessi mediante idonee precauzioni, si sia rivelato di particolare importanza per il Legislatore comunitario, tanto da richiedere continui interventi ed aggiornamenti normativi.
Per comprendere meglio l’argomento, è opportuno prendere in considerazione, innanzitutto, l’art. 3, lett f) del D.Lgs. 334/1999, il quale definisce “incidente rilevante ”unevento, quale un’emissione, un incendio, un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento di cui all’art. 2, comma 1 e che comportino un pericolo grave per la salute umana e per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento e in cui intervengano una o più sostanze pericolose, ove, per “stabilimento” si intende tutta l’area sottoposta al controlla di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse.
Per completezza, occorre, altresì, segnalare che l’art. 2, intitolato “Ambito di applicazione”, al comma 1 stabilisce: “Il presente Decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’Allegato I”, ossia nitrato di ammonio, cloro, fluoro, acetilene, nitrato di potassio e molte altre. E gli altri stabilimenti? Il terzo comma dell’art. 2 chiarisce che troverà in tali casi applicazione l’art. 5 relativo agli “Obblighi del gestore”, con particolare riferimento agli stabilimenti di cui all’Allegato A (vale a dire stabilimenti per la produzione, trasformazione o trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui sono utilizzati determinati procedimenti, tra cui l’alchilazione, l’amminazione con ammoniaca, la carbonilazione, la condensazione, etc.), in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiore a quelle indicate nell’Allegato I.
Ed è proprio dall’art. 5 che bisogna partire per analizzare la normativa in tema di prevenzione degli incidenti rilevanti, dove è indubbio che un ruolo fondamentale sia rivestito da una adeguata informazione e formazione del personale impiegato. Come, infatti, si evince dal suddetto articolo, spetta al gestore di un’industria a rischio di incidenti rilevanti adottare tutte le misure idonee alla prevenzione degli stessi e a limitarne le conseguenze per le persone e l’ambiente, nonché provvedere all’individuazione di rischi di incidenti rilevanti e all’adozione di appropriate misure di sicurezza, all’informazione, all’addestramento ed all’equipaggiamento di coloro che lavorano in situ. E’ il gestore che ha il dovere di informarsi, ma soprattutto di informare e formare il personale in merito ai rischi connessi all’attività, ai metodi di prevenzione di tali rischi e ai piani da attuare qualora si realizzi un incidente rilevante. L’art. 7 prevede, altresì, che il gestore di stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’Allegato I, debba redigere un documento in cui è definita la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, a cui è allegato il programma adottato per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza. Tale sistema, come precisato nell’Allegato III del Decreto 334 e nel D.M. 9 agosto 2000 “Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione e sicurezza”, si fa carico di una serie di gestioni, tra cui, oltre all’identificazione e valutazione dei pericoli, al controllo operativo dell’attività e delle prestazioni, alla pianificazione di emergenza, alla gestione delle modifiche, è prevista l’organizzazione del personale, ossia la gestione dello stesso, anche attraverso l’allocazione delle risorse necessarie, al fine di garantire un livello di sicurezza compatibile con la realtà in cui opera lo stabilimento. Il sistema di gestione e sicurezza deve riflettere l’impegno globale dell’azienda, dall’alta direzione fino agli operatori, in materia di sicurezza; individuare le posizioni chiave ad ogni livello organizzativo definendo i ruoli, le responsabilità, le autorità e le disponibilità di risorse e definire i requisiti minimi di formazione, informazione e addestramento per tutto il personale coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza, proprio o di terzi, fisso o occasionale.
Sempre in merito al coinvolgimento del personale nel programma di prevenzione e gestione del rischio, l’art. 8 dispone che il gestore debba redigere un rapporto di sicurezza, laddove le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento superino la soglia di cui all’Allegato I, Parti I e II, colonna 3. Da tale rapporto dovranno risultare l’adozione di un sistema di sicurezza, i pericoli di incidenti rilevanti, ma soprattutto un piano di emergenza interno predisposto, ex art. 11, allo scopo di controllare e circoscrivere gli incidenti, di attuare le misure necessarie per la protezione dell’uomo e dell’ambiente, di provvedere al ripristino e al disinquinamento e di informare adeguatamente i lavoratori. Il piano di emergenza interno è predisposto dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento e deve indicare, secondo quanto riportato dall’Allegato IV, i nomi e le funzioni delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza, responsabili dell’applicazione e coordinamento delle misure di intervento all’interno del sito, ma soprattutto dovranno essere riportate le disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere, anche in coordinamento con i servizi di emergenza esterni. Con Decreto n. 138 del 26 maggio 2009, il Ministero dell’Ambiente ha meglio definito le forme di consultazione del personale in merito ai piani di emergenza: ai sensi dell’art. 2, il gestore deve mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza gli elementi dell’analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del piano di emergenza interno, lo schema di piano di emergenza interno, nonchè ogni altro elemento utile alla comprensione del piano di emergenza interno e comunque ogni documento rilevante.
Da quanto finora enunciato, si evince l’importanza di un coinvolgimento e di una adeguata formazione e organizzazione del personale per prevenire e fronteggiare gli incidenti rilevanti. Ma come deve essere attuata questa formazione? Quali sono concretamente gli obblighi informativi e formativi per il personale impiegato in industrie a rischio di incidenti rilevanti?
L’art. 5, comma 2, del Decreto 334/1999, in tema di informazione e formazione, richiama il D.M. 16 marzo 1998 “Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all’informazione, all’addestramento e all’equipaggiamento di coloro che lavorano in situ”, i cui articoli 3 e 4 offrono indicazioni sul tema sia ai gestori di stabilimenti industriali di cui all’Allegato A, in cui sono presenti sostanze pericolose in misura inferiore rispetto a quelle indicate nell’Allegato I, sia ai gestori di stabilimenti in cui le sostanze pericolose sono in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’Allegato I. Questi ultimi, infatti, pur non essendo espressamente menzionati nell’art. 5 del Decreto 334, si possono tuttavia ritenere interessati dagli obblighi informativi e formativi prescritti nel D.M. del 1998, il quale, menzionando le attività soggette all’obbligo di notifica o dichiarazione di cui agli ormai abrogati articoli 4 e 6 del D.P.R. 175/1988, si può ritenere che operi un rinvio a quelle attività che oggi sono soggette ad obbligo di notifica, ex art. 6 del D.Lgs. 334/1999, ossia gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori all’Allegato I. D’altra parte, sarebbe assurdo che il Legislatore si preoccupasse di prescrivere in modo dettagliato obblighi informativi, formativi e di addestramento del personale per i gestori di stabilimenti in cui vi sono sostanze pericolose in minore quantità e che non si occupi di disporre altrettanto per i gestori di stabilimenti in cui le sostanze pericolose sono presenti in maggiore quantità.
Il D.M. 16 marzo 1998 prescrive che il gestore ha l’obbligo di informare, in modo comprensibile ed esaustivo, ciascun lavoratore sui rischi di incidente rilevante e sulle misure atte a prevenirli o a limitarne le conseguenze. Per le attività soggette all’obbligo di notifica (ossia, si ricordi, gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori all’Allegato I), l’informazione deve basarsi sulle risultanze delle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate dal gestore. L’attività di informazione si concretizza principalmente nella distribuzione ai lavoratori della scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante (solo per le suddette attività soggette ad obbligo di notifica), delle schede di sicurezza dei prodotti e dei preparati pericolosi, di un estratto dei risultati delle analisi e valutazioni di sicurezza e di un estratto del piano di emergenza interno. E’ previsto, altresì, che il gestore organizzi, almeno ogni tre mesi per gli stabilimenti con sostanze pericolose uguali o superiori alle quantità di cui all’Allegato I e almeno ogni sei mesi per gli altri, nonché ogni volta che intervengano modifiche significative all’attività, incontri con i lavoratori, per illustrare le informazioni contenute nella suddetta documentazione, verificarne la corretta comprensione da parte dei lavoratori, per rispondere ad eventuali quesiti e fornire ulteriori informazioni.
Con riferimento alla formazione, secondo il disposto del D.M. 16 marzo 1998, il gestore deve identificare i parametri che incidono sulla sicurezza individuale e collettiva e individuare di conseguenza il livello di competenza, esperienza e addestramento necessari al fine di assicurare una adeguata capacità operativa del personale. Il gestore deve assicurarsi che il personale coinvolto nella gestione, nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti abbia la necessaria conoscenza sulle implicazioni delle propria attività sulla sicurezza e prevenzione degli incidenti rilevanti. Il gestore degli stabilimenti con sostanze pericolose uguali o oltre le soglie dell’Allegato I, deve assicurare che ciascun lavoratore sia adeguatamente formato e addestrato sui contenuti delle analisi e valutazioni di sicurezza di pertinenza del singolo lavoratore; sui contenuti generali del piano di emergenza interno e dettagli specifici di pertinenza del singolo lavoratore; sull’uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva; sulle procedure di manutenzione degli impianti, sia in condizioni di normale esercizio che in condizioni di emergenza; sui benefici conseguibili mediante la rigorosa applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione; sugli specifici ruoli e responsabilità di ognuno nel garantire il rispetto della normativa di sicurezza aziendale; sulle possibili conseguenze derivanti dall’inosservanza e deviazione delle procedure di sicurezza; su ogni altro comportamento utile per prevenire gli incidenti rilevanti e limitare le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente.
La formazione e l’addestramento di base sono perciò fondamentali per i lavoratori in fase di assunzione, di trasferimento o cambiamento di mansioni, nonché in caso di introduzione di modifiche significative. Il gestore deve a tal fine assicurare la selezione degli adeguati programmi di formazione, esercitazione e addestramento; la formazione e qualificazione degli istruttori e la messa in atto di sistemi di verifica interni del raggiungimento degli obiettivi di formazione e addestramento, con particolare riferimento alla valutazione delle qualificazioni e dell’efficacia dell’addestramento, alla gestione degli archivi e della documentazione; alla valutazione delle prestazioni attuali e della necessità di corsi di formazione. L’addestramento è effettuato anche attraverso esercitazioni pratiche, con l’affiancamento di istruttori qualificati e deve essere ripetuto periodicamente in base alla valutazione delle prestazioni attuali, ma in ogni caso è prevista una cadenza trimestrale per gli stabilimenti in cui le sostanze pericolose sono pari o superiori all’Allegato I e semestrale per gli altri, mentre ogni sei mesi per i primi e annualmente per i secondi devono essere effettuate le esercitazioni relative alla messa in atto del piano di emergenza interno. Infine, qualora vengano apportate modifiche significative agli impianti o ai depositi o alla loro gestione, l’addestramento deve essere ripetuto con specifico riferimento alle modifiche effettuate e completato prima dell’entrata in funzione di tali modifiche, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tale attività di formazione, addestramento ed esercitazione, deve essere documentata dal gestore.

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