Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Sulla base della disciplina oggi vigente, quali sono i soggetti obbligati ed esentati alla presentazione del MUD?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
Il Mud (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), istituito dalla L. 70/1994 e poi riconfermato nel D.L.vo 22/97, rappresenta il meccanismo deputato alla raccolta dei dati concernenti i rifiuti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011, pubblicato sul supplemento ordinario n. 23 della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2011, è stato approvato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per il 2012. La nuova modulistica dovrà essere utilizzata per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2012, con riferimento all’anno 2011 da una parte dei soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti individuati dall’art. 189 del decreto legislativo 152/06. I soggetti tenuti a presentare il nuovo MUD sono così specificati: – i Comuni o loro Unioni o Consorzi e Comunità Montane; – i produttori di AEE e i sistemi collettivi di finanziamento della raccolta e del recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; – il CONAI o gli altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c); – i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali. I produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che in passato erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, dovranno invece presentare la “comunicazione SISTRI”, ai sensi dell’art. 28 del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, con le modalità già utilizzate nel 2011, quindi o con il servizio telematico disponibile nel portale SISTRI oppure mediante l’uso della “vecchia” modulistica MUD definita dal DPCM 27 aprile 2010 e delle relative modalità di trasmissione alle Camere di commercio. Meno definita, invece, la situazione dei trasportatori, dei commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione degli stessi e degli altri soggetti che, nella versione dell’art. 189 del D.L.vo 152/06 che resterà in vigore fino alla piena operatività del SISTRI, sono individuati come tenuti ad effettuare la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti. Per questi soggetti l’obbligo di comunicazione sussiste ma, in assenza di una disciplina regolamentare specifica, non è possibile adempiere a tale obbligo. La scadenza per tutte le due tipologie di comunicazioni al catasto dei rifiuti, comunicazione SISTRI e MUD, è il 30 aprile 2012. Rispetto agli obblighi in precedenza previsti, vi sono sia conferme sia novità: – le modalità di compilazione e trasmissione della comunicazione SISTRI da parte di produttori e gestori di rifiuti e della dichiarazione MUD da parte dei gestori di veicoli fuori uso rimangono immutate, ci si è limitati a prevedere l’uso del codice ISTAT delle attività economiche aggiornato all’edizione del 2007; – le modalità di compilazione e trasmissione del MUD per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i sistemi collettivi di finanziamento rimangono immutate e, malgrado le numerose segnalazioni, non si è provveduto a modificare la modulistica per renderla conforme alle prescrizioni del D.L.vo 151/05. Il decreto legislativo citato, infatti, impone ai produttori di apparecchi elettrici ed elettronici destinati all’impiego domestico l’adesione ad un sistema collettivo di finanziamento della raccolta e del recupero dei RAEE, rendendo impossibile per il singolo produttore la specifica indicazione delle tipologie e dei quantitativo di rifiuti conferiti ai diversi impianti; – sono state modificate le schede MUD che devono essere compilate dal CONAI, o dai consorzi alternativi al CONAI, per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio; – diverse anche le schede MUD che devono essere compilate dai Comuni, o loro Consorzi e Comunità Montane: mentre da un lato viene previsto l’obbligo di invio telematico della dichiarazione, dall’altro, in assenza di un dispositivo di firma digitale, viene ammessa la stampa delle schede generate dalla procedura telematica e la trasmissione su supporto cartaceo alla Camera di commercio.
Categorie
Sulla base della disciplina oggi vigente, quali sono i soggetti obbligati ed esentati alla presentazione del MUD?
di Stefano Maglia
Il Mud (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), istituito dalla L. 70/1994 e poi riconfermato nel D.L.vo 22/97, rappresenta il meccanismo deputato alla raccolta dei dati concernenti i rifiuti.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011, pubblicato sul supplemento ordinario n. 23 della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2011, è stato approvato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per il 2012. La nuova modulistica dovrà essere utilizzata per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2012, con riferimento all’anno 2011 da una parte dei soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti individuati dall’art. 189 del decreto legislativo 152/06.
I soggetti tenuti a presentare il nuovo MUD sono così specificati:
– i Comuni o loro Unioni o Consorzi e Comunità Montane;
– i produttori di AEE e i sistemi collettivi di finanziamento della raccolta e del recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
– il CONAI o gli altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c);
– i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
I produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che in passato erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, dovranno invece presentare la “comunicazione SISTRI”, ai sensi dell’art. 28 del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, con le modalità già utilizzate nel 2011, quindi o con il servizio telematico disponibile nel portale SISTRI oppure mediante l’uso della “vecchia” modulistica MUD definita dal DPCM 27 aprile 2010 e delle relative modalità di trasmissione alle Camere di commercio. Meno definita, invece, la situazione dei trasportatori, dei commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione degli stessi e degli altri soggetti che, nella versione dell’art. 189 del D.L.vo 152/06 che resterà in vigore fino alla piena operatività del SISTRI, sono individuati come tenuti ad effettuare la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti. Per questi soggetti l’obbligo di comunicazione sussiste ma, in assenza di una disciplina regolamentare specifica, non è possibile adempiere a tale obbligo.
La scadenza per tutte le due tipologie di comunicazioni al catasto dei rifiuti, comunicazione SISTRI e MUD, è il 30 aprile 2012. Rispetto agli obblighi in precedenza previsti, vi sono sia conferme sia novità:
– le modalità di compilazione e trasmissione della comunicazione SISTRI da parte di produttori e gestori di rifiuti e della dichiarazione MUD da parte dei gestori di veicoli fuori uso rimangono immutate, ci si è limitati a prevedere l’uso del codice ISTAT delle attività economiche aggiornato all’edizione del 2007;
– le modalità di compilazione e trasmissione del MUD per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i sistemi collettivi di finanziamento rimangono immutate e, malgrado le numerose segnalazioni, non si è provveduto a modificare la modulistica per renderla conforme alle prescrizioni del D.L.vo 151/05. Il decreto legislativo citato, infatti, impone ai produttori di apparecchi elettrici ed elettronici destinati all’impiego domestico l’adesione ad un sistema collettivo di finanziamento della raccolta e del recupero dei RAEE, rendendo impossibile per il singolo produttore la specifica indicazione delle tipologie e dei quantitativo di rifiuti conferiti ai diversi impianti;
– sono state modificate le schede MUD che devono essere compilate dal CONAI, o dai consorzi alternativi al CONAI, per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
– diverse anche le schede MUD che devono essere compilate dai Comuni, o loro Consorzi e Comunità Montane: mentre da un lato viene previsto l’obbligo di invio telematico della dichiarazione, dall’altro, in assenza di un dispositivo di firma digitale, viene ammessa la stampa delle schede generate dalla procedura telematica e la trasmissione su supporto cartaceo alla Camera di commercio.
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
Torna all'elenco completo
© Riproduzione riservata