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TARI: le aree adibite a lavorazioni industriali e artigianali devono essere escluse
di Massimo Medugno
Categoria: Rifiuti
Importante pronuncia della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia che, con la sentenza n. 3872/67/2015, ha confermato che le aree adibite a lavorazioni industriali e artigianali devono essere escluse integralmente dall’assoggettamento alla TARI, poichè danno luogo alla produzione – in via continuativa e prevalente – di rifiuti speciali non assimilabili, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori. La pronuncia conferma quanto già chiarito dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014, secondo cui l’esenzione TARI spetta sull’intera superficie in quanto la produzione di rifiuti speciali non assimilabili in tali aree e’ prevalente rispetto a quella di rifiuti urbani generati dalla presenza umana nello stesso luogo di lavorazione. Pertanto, deve considerarsi illegittima la previsione di un regolamento comunale che limiti l’esenzione alle sole superfici occupate dai macchinari, impianti ed attrezzature (c.d. superficie ombra). Mi piace concludere con Luigi Einaudi che, pur non avendo conosciuto la burocrazia dei nostri...
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TARI: le aree adibite a lavorazioni industriali e artigianali devono essere escluse
di Massimo Medugno
Importante pronuncia della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia che, con la sentenza n. 3872/67/2015, ha confermato che le aree adibite a lavorazioni industriali e artigianali devono essere escluse integralmente dall’assoggettamento alla TARI, poichè danno luogo alla produzione – in via continuativa e prevalente – di rifiuti speciali non assimilabili, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori. La pronuncia conferma quanto già chiarito dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014, secondo cui l’esenzione TARI spetta sull’intera superficie in quanto la produzione di rifiuti speciali non assimilabili in tali aree e’ prevalente rispetto a quella di rifiuti urbani generati dalla presenza umana nello stesso luogo di lavorazione. Pertanto, deve considerarsi illegittima la previsione di un regolamento comunale che limiti l’esenzione alle sole superfici occupate dai macchinari, impianti ed attrezzature (c.d. superficie ombra). Mi piace concludere con Luigi Einaudi che, pur non avendo conosciuto la burocrazia dei nostri...
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