Top

Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

Terre e rocce da scavo tra l’art. 185 TUA e D.M. 161/12

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Giova ricordare, innanzitutto, che le terre e rocce da scavo possono essere sottoprodotti, rifiuti o non rifiuti.
Ciò perché nell’art. 185 sulle esclusioni – come rivisto dal D.L.vo 205/10 – sono state introdotte due modifiche di derivazione europea (Dir. 2008/98/CE) al c. 1, lett. b) e c). Mentre la prima ha uno scarso rilevo pratico (“il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati”), la seconda è più interessante: “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”.
Riassumendo i requisiti affinché le terre e rocce non rientrino nella nozione di rifiuto, si ricorda che deve trattarsi di:
– “suolo” (la cui definizione è arrivata solo con il D.L. 2/12);
– “non contaminato e altro materiale allo stato naturale”;
– “escavato nel corso di attività di costruzione”;
– “certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione”;
– “allo stato naturale”;
– “nello stesso sito in cui è stato escavato”.
Per quanto concerne la nozione di suolo, il D.L. 25 gennaio 2012, n. 2[1] recante “Misure straordinarie e urgenti in materia di ambiente”, convertito con modifiche nella L. 24 marzo 2012, n. 28[2] – in vigore dal 25 marzo 2012 – all’art. 3, c. 1 (nel testo successivo alla conversione in legge), fornisce interpretazione autentica dell’art. 185 (esclusioni) del D.L.vo 152/06, in particolare per quanto riguarda i riferimenti al “suolo” che “si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 [al titolo V] alla parte IV del medesimo decreto legislativo”. Peraltro, “per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei … utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei”. L’indeterminatezza del concetto di “materiali estranei” è stata rilevata anche in dottrina[3], la quale ha sottolineato come questi materiali estranei possano anche essere costituiti da residui di vario tipo, anche di lavorazioni industriali. In altre parole, i materiali di riporto sono costituiti da una miscela eterogenea di origine antropica e terreno naturale che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati nel suolo fino a profondità variabili e si sono compattati integrandosi con il terreno naturale.
Invece, l’art. 1 del D.M. 161/12 definisce i materiali di scavo come “il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un’opera quali, a titolo esemplificativo:
– scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
– perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
– opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
– rimozione e livellamento di opere in terra;
– materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d’acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
– residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)”. La norma prosegue poi precisando che “i materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell’intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato”.
Tutto ciò premesso, qual è il regime giuridico applicabile nel caso di uno scavo, eseguito nel corso dell’esecuzione di un’opera, e completo riutilizzo in sito del materiale scavato non contaminato? Si applica l’art. 185, c. 1, oppure si deve preventivamente predisporre il Piano di Utilizzo con annessa caratterizzazione secondo quanto previsto dal nuovo DM, sebbene tale decreto sia di rango inferiore?
Ad avviso di chi scrive bisogna preliminarmente verificare – sotto il profilo tecnico, non giuridico – se nella fattispecie concreta sono integrati tutti i requisiti posti dall’art. 185, ovvero:
– “suolo”;
– “non contaminato e altro materiale allo stato naturale”;
– “escavato nel corso di attività di costruzione”;
– “certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione”;
– “allo stato naturale”;
– “nello stesso sito in cui è stato escavato”.
Ad una prima analisi, e – si sottolinea – meramente giuridica, non è certo che il requisito del riutilizzo “a fini di costruzione” sia integrato nella fattispecie di esecuzione di un’opera genericamente descritta: del resto, i margini di operatività dell’art. 185 D.L.vo 152/06 sono assai ristretti e solo qualora si riesca a dimostrare la sussistenza dei suddetti requisiti, allora il D.M. 161/12 non si applica. Resta, ovviamente, inteso che il D.L.vo 152/06 ha un rango normativo superiore al D.M. 161/12 e, pertanto, prevalente.
Quanto sopra fermo restando il fatto che, qualora si tratti di terre e rocce derivanti da cantieri di piccole dimensioni, il DDL cd. “Semplificazioni bis”, approvato il 16 ottobre 2012 dal Consiglio dei Ministri, dispone all’art. 21 come segue:
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposte al regime di cui all’articolo 184-bis se il produttore dimostra:
a) che la destinazione all’utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione;
c) che l’utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all’Autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, precisando le quantità destinate all’utilizzo, i tempi previsti per l’utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo restando che l’attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.
3. Il produttore deve in ogni caso confermare all’Autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.
4. L’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005”.

 


[1] Pubblicato in GU n. 20 del 25 gennaio 201
[2] Pubblicato in GU n. 71 del 24 marzo 2012
[3] G. AMENDOLA, Terre da scavo e matrici materiali di riporto: vergogna continua, in www.lexambiente.it

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata