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Stefano Maglia

Terre e rocce da scavo nello stesso sito: ma cosa si intende per “sito”?

di Stefano Maglia, Sabrina Suardi

Categoria: Rifiuti

  Al fine di verificare la disciplina corretta da applicare per la gestione delle terre e rocce da scavo, è preliminarmente necessario determinare se si intende utilizzare le stesse nello stesso sito di produzione oppure in sito differente.   L’utilizzo nello stesso sito è normato dall’art. 185, lett. c), del D.lgs. 152/2006 e dall’art. 24 del nuovo D.P.R. 120/2017 (recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) che disciplina la gestione delle terre come “non rifiuto”.     Ma andiamo per gradi.   In un’ottica di agevolazione del riutilizzo del materiale escavato nello stesso sito di produzione, anche l’Italia ha accolto, all’art. 185, del D.L.vo 152/2006 come modificato dal D.L.vo 205/2010, a far data dal 27 dicembre 2015, le modifiche di derivazione europea (Direttiva 2008/98/Ce) che hanno riguardato in particolare il c. 1, lett. b)...

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